Contributo unificato per le opposizioni allo stato passivo: i chiarimenti del Ministero

La Redazione
10 Novembre 2023

Il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia) ha chiarito il criterio di determinazione del contributo unificato per i giudizi di opposizione allo stato passivo e, più in generale, per le impugnative del decreto di esecutività dello stato passivo.

La risposta della Direzione Generale consegue al riscontro, da parte degli uffici del ministero, di prassi disomogenee: in alcuni casi viene richiesto il pagamento del contributo unificato determinato in misura “fissa” in applicazione dell'art. 13, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 115/2002; in altri casi, risulta applicato il criterio per valore, secondo gli scaglioni fissati dal medesimo art.13, comma 1, del citato d.P.R. I chiarimenti si rendono necessari anche alla luce dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che regola la materia delle impugnazioni proponibili avverso il decreto di esecutività dello stato passivo agli artt. 206 e 207 CCII.

A fronte della scelta, da parte del legislatore della riforma fallimentare, del rito camerale (seppur con gli adattamenti richiesti dalla specificità della materia) quale unico modulo processuale per tutti i rimedi impugnatori ammessi contro lo stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato, la Direzione, nel dicembre 2020, aveva risposto ad un quesito affermando che “nei procedimenti di opposizione allo stato passivo fallimentare trova applicazione il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 115 del 2002(applicabile, tra gli altri, ai procedimenti in camera di consiglio), con la relativa maggiorazione prevista per le impugnazioni, dal medesimo articolo 13, comma 1-bis, del testo unico sulle spese di giustizia”.

Il provvedimento valorizza le novità apportate dall'art. 207 CCII che, secondo alcuni commentatori, hanno reso il procedimento descritto da tale norma una sorta di unicum, di fatto distinto dagli altri procedimenti in camera di consiglio, con conseguente impossibilità di applicazione alle impugnative avverso il decreto di esecutività dello stato passivo delle previsioni di cui al Capo VI, Libro IV, Titolo II del Codice di rito (artt. 737 e ss. c.p.c.), menzionati dall'art. 13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002.

In definitiva: “Nei procedimenti di cui agli artt. 206,207 d.lgs. n. 14/2019 (CCII) il contributo unificato deve essere determinato in base al criterio del valore della domanda proposta, secondo gli scaglioni previsti dall'articolo 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, con l'applicazione della maggiorazione prevista, per le impugnazioni, dal medesimo art. 13, comma 1-bis; il tutto, fatte ovviamente salve le norme speciali di esenzione veicolate dallo stesso d.P.R. n. 115 del 2002 per particolari materie e procedimenti”.

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