Illegittima la non reclamabilità del diniego dell'istanza di nomina del consulente tecnico preventivo
13 Novembre 2023
I giudici hanno ritenuto le questioni sollevate dal tribunale di Roma fondate in riferimento ad entrambi i parametri costituzionali evocati di cui agli artt. 3 e 24 Cost. Si evidenzia infatti che, fermo restando che nel nostro ordinamento il doppio grado di giudizio non è costituzionalmente prescritto nel processo civile (ex multis, sentenza n. 58 del 2020), a venire in rilievo è la compatibilità costituzionale della mancata previsione di qualsivoglia strumento di controllo avverso un provvedimento, quale è il diniego di nomina del consulente tecnico a fronte del ricorso di cui all'art. 696-bis c.p.c., avverso il quale non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione poiché esso non decide su un diritto soggettivo o su uno status nel senso dinanzi indicato e che, tuttavia, incide sulla tutela dell'interesse giuridico del ricorrente ad accedere alla definizione concordata di una possibile controversia, previa risoluzione, con l'ausilio del consulente nominato dal giudice, delle questioni tecniche in fatto controverse tra le parti (sentenza n. 87 del 2021). Questo interesse della parte, inoltre, come attestato dalla previsione dell'istituto in esame quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie in tema di responsabilità sanitaria (sentenza n. 87 del 2021), è coerente con quello generale dell'ordinamento, rilevante anche sul piano costituzionale, alla ragionevole durata dei processi (sentenza n. 173 del 2022), risultato ex aliis al quale si può pervenire soprattutto mediante una riduzione del numero delle cause demandate alla decisione degli uffici giudiziari. Da qui discende, pertanto, che la perdita del diritto della parte ricorrente alla chance di svolgere, mediante la nomina di un consulente ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., un approfondimento tecnico nell'ambito di un procedimento mirato ad evitare l'instaurazione di un lungo e dispendioso giudizio contenzioso, deve essere presidiato da uno strumento di gravame, quale è il reclamo del provvedimento di rigetto. Va infine considerato che il legislatore ha scelto di collocare l'istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ex art. 696-bis c.p.c., nella Sezione IV, del Capo III, del Titolo I, del Libro IV del codice di procedura civile dedicata ai provvedimenti di istruzione preventiva, precisando che la relativa disciplina processuale è modellata su quella dell'accertamento tecnico preventivo per la quale, a propria volta, l'art. 696, comma 3, rinvia all'art. 695 c.p.c. Quest'ultima norma, tuttavia, in combinato disposto con l'art. 669-quaterdecies c.p.c., come più volte evidenziato, è stata da tempo dichiarata costituzionalmente illegittima proprio nella parte in cui non contempla il rimedio del reclamo cautelare contro gli altri provvedimenti di diniego emessi a fronte di un ricorso in tema di istruzione preventiva, ovvero l'assunzione di testimoni e l'accertamento tecnico preventivo (sentenza n. 144 del 2008). Talché la mancata previsione del medesimo strumento di controllo anche nei confronti della misura con la quale il giudice disattenda il ricorso della parte volto alla nomina di un consulente tecnico ex art. 696-bis c.p.c. si traduce, sul piano dell'art. 3 Cost., in una diseguaglianza nei mezzi di tutela contemplati per provvedimenti che, per scelta ex ante del legislatore, sono tutti ricondotti nel più ampio genere dell'istruzione preventiva. |