La trattazione scritta non è compatibile con le controversie di lavoro

14 Novembre 2023

La trattazione scritta non è compatibile con le cause di lavoro in quanto l'art. 127-ter c.p.c. si riferisce esclusivamente alle udienze destinate alla formulazione delle “sole istanze e conclusioni” e, pertanto, a segmenti processuali estranei a quelli propri del processo del lavoro

Massima

L'udienza non può essere sostituita con note scritte nelle controversie di lavoro in quanto il dato letterale dell'art. 127-ter c.p.c. esclude la sua applicabilità in quelle controversie, come quelle lavoristiche e previdenziali, nelle quali la disciplina processuale non consente la sostituzione dell'udienza con note scritta in quanto le cause di lavoro sono connotate da oralità e da un contraddittorio diretto ed immediato tra le parti.

Il caso

L' udienza non può essere sostituita con note scritte nelle controversie di lavoro e previdenza quando le stesse ledono il contraddittorio tra le parti.

Il Tribunale di Torino, con l'ordinanza in commento, ha dichiarato non applicabile la disciplina  processuale prevista dall'art. 127-ter c.p.c. alle cause di lavoro e previdenza in quanto incompatibile con le udienze disciplinate dall'art. 420 c.p.c. . In particolare, si afferma, il modello processuale disciplinato dall'art.127-ter c.p.c. non è applicabile, con riferimento alla fase introduttiva del giudizio, nel decreto di fissazione dell'udienza, così come disciplinato dall'art. 415, comma 2, c.p.c., in quanto il convenuto non potrebbe opporsi nel termine previsto. In particolare il tribunale piemontese ha rilevato che la sostituzione dell'udienza disposta successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 416 c.p.c. per la costituzione del convenuto comporterebbe il differimento dell'udienza di almeno 15 giorni rispetto a quella inizialmente fissata, poiché in mancanza di ragioni di particolare urgenza (che il giudice deve puntualmente indicare nel provvedimento) il termine per il deposito di note scritte non può essere inferiore a 15 giorni. Si afferma, inoltre, che l'udienza ex art. 420 c.p.c., ossia la “prima udienza”, impone di sentire liberamente le parti, di tentare la conciliazione e tali attività non potrebbero essere svolte con la trattazione scritta. Lo stesso deve dirsi con riferimento alla discussione e decisione della causa, ossia alla fase decisoria del giudizio, che impone, necessariamente, la discussione orale e la successiva decisione, così come previsto dall'art. 429 c.p.c., mentre l'art. 127-ter c.p.c. stabilisce che la causa sia decisa entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito di note scritte e, quindi, in spregio all'oralità che connota tutto il processo del lavoro.     

La questione

La trattazione scritta non è compatibile con il processo del lavoro perché quest'ultimo è connotato da oralità e immediatezza tra le parti e il giudice.

La questione in esame è la seguente: la trattazione scritta è davvero incompatibile con il processo del lavoro?

Le soluzioni giuridiche

L'udienza non può essere sostituita con le note scritte nel processo del lavoro perché incompatibile con le esigenze di oralità che connotato il rito lavoristico.

La decisione che si annota è pervenuta alla conclusione di ritenere incompatibile l'istituto della trattazione scritta nelle controversie disciplinate dagli artt. 413 e ss. del c.p.c. . Il Giudice torinese, con l'ordinanza in commento, provvedeva a “rispondere” ad una istanza di una delle parti (ossia parte ricorrente) che chiedeva la sostituzione dell'udienza (orale o con collegamento da remoto) con il deposito di note scritte e la richiesta veniva rigettata. Il Tribunale ha aderito all'orientamento, invero non prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo cui il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza non è compatibile con le norme processuali che disciplinano il processo del lavoro e di previdenza. In estrema sintesi il giudice del lavoro torinese ritiene incompatibile il 127-ter c.p.c. con un processo connotato da oralità e da un contraddittorio tra le parti diretto ed immediato. In particolare l'art. 127-ter, secondo l'opzione interpretativa scelta dal giudice del lavoro di Torino, sarebbe irrimediabilmente contrastante con l'art.420 c.p.c., la cui prima udienza impone al giudice di interrogare liberamente le parti e di tentare la conciliazione, e con l'art. 429, comma 2, c.p.c., la cui disposizione prevede sì un termine per note ma quest'ultimo è soltanto propedeutico alla successiva discussione orale e decisione della causa. Inoltre la trattazione scritta è incompatibile con gli artt. 415 e 416 c.p.c. in quanto il convenuto non si potrebbe opporre nel termine indicato dalla norma e, in caso di decreto di sostituzione dell'udienza con note scritte alla scadenza del termine di 10 giorni per la costituzione del convenuto, il giudice dovrebbe differire l'udienza originariamente fissata di almeno 15 giorni. Inoltre la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., prevedendo esclusivamente che le note scritte contengano “le sole istanze e conclusioni”, sarebbe non applicabile in tutte le udienza del processo del lavoro. La decisione, quindi, ha ritenuto non applicabile l'art. 127-ter nella causa di lavoro oggetto della cognizione di quel giudice.   

Osservazioni

Il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza è certamente applicabile nel processo del lavoro secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito.

La decisione che si annota impone di esaminare, seppur per cenni, la disposizione contenuta nell'art. 127-ter c.p.c. Questa disposizione prevede che “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.”. Questa disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 127 c.p.c. L'art. 127 c.p.c. prevede che “l'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente. Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli artt. 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”. Dal combinato disposto di tali norme emerge che: a) l'art. 127 e 127-ter c.p.c. sono situati all'interno delle disposizioni generali del c.p.c. e non sono poste, quindi, al “servizio” esclusivo del processo di cognizione ordinaria; b)il potere di direzione delle udienza da parte del giudice non consiste soltanto nel determinare le prescrizioni affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo ma anche nel disporre le modalità di trattazione dell'udienza (“in presenza”, “da remoto”, o con note scritte); c) le disposizioni anzidette, che disciplinano il potere di direzione dell'udienza del giudice, non possono che ritenersi di carattere generale ed applicarsi anche al processo del lavoro. Alla luce delle considerazioni anzidette, a parere di chi scrive, deve ritenersi sicuramente consentibile l'applicazione dell'art. 127-ter al processo del lavoro. Occorre rilevare infatti che il legislatore ha disciplinato, in via generale, diversi modelli di udienza che possono essere utilizzati dal giudice per calibrare l'iter processuale alle concrete esigenze del singolo procedimento. Devono ritenersi non sussistenti i rischi di incompatibilità dell'udienza sostituita dalle note scritte con il processo del lavoro. Quanto alla ritenuta incompatibilità dell'art. 429, comma 2, c.p.c. con l'art. 127-ter deve rilevarsi che l'utilizzo di tale modalità di trattazione del procedimento ben può costituire una nuova modalità di decisione della causa dove il Giudice, una volta scaduto il termine per il deposito delle note scritte, depositerà la sentenza entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. In definitiva l'art.429, comma 2, c.p.c., che disciplina la discussione orale della causa dopo che le parti hanno depositato le note conclusionali, non è altro che uno dei “modelli” della fase decisoria che si pone, quindi, accanto a quello ex art. 127-ter c.p.c. Per le stesse ragioni è compatibile il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza anche per la prima udienza di discussione nei procedimenti di lavoro e previdenza. Occorre rilevare, infatti, che le parti ben possono con le note scritte riportarsi ai propri atti difensivi (e quindi alle proprie istanze e conclusioni) ovvero nelle note scritte richiedere un termine ex art. 420, comma 6, c.p.c. per il deposito di note scritte (magari prevedendo dei termini “sfalsati” nel caso in cui parte ricorrente richiede il termine per note per contestare le allegazioni in fatto ed in diritto di parte convenuta in sede di costituzione). Inoltre, l'interrogatorio libero, la cui omissione non costituisce un motivo di nullità del procedimento (è noto infatti che le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 c.p.c., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite), può effettuarsi non solo in “prima udienza” ma anche successivamente all'istruzione della causa (art. 117 c.p.c. : “Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.”), e lo stesso è a dirsi per la proposta conciliativa del giudice che può effettuarsi anche con ordinanza fuori udienza (all'esito delle note scritte in sostituzione dell'udienza), concedendo, poi, alle parti un termine per note al fine dell'accettazione o del rifiuto della proposta. Occorre, infatti, rilevare che non è sconosciuta nella giurisprudenza di merito (vedasi Trib. Genova dell'aprile 2020 e Trib. Pistoia dell'ottobre 2020) la figura della “proposta conciliativa cartolare”. Deve ritenersi, inoltre, che l'art.127 ter può sicuramente applicarsi nel decreto di fissazione dell'udienza proprio perché, come detto, non vi sono limitazioni di sorta all'utilizzo di tale modello che “è considerato data di udienza a tutti gli effetti”. Parte convenuta, una volta costituita, potrà opporsi nei termini indicati dall'art. 127-ter c.p.c. mentre parte ricorrente potrà richiedere la “trasformazione” dell'udienza una volta che sia stato depositato il decreto di fissazione dell'udienza. Deve ritenersi, quindi, che le note scritte in sostituzione dell'udienza ben possono applicarsi al processo del lavoro e che le note contenenti le “istanze e conclusioni” possono calibrarsi in un processo che non sconosce le note scritte e la cui oralità è da tempo tramontata proprio in ragione del carico medio dei procedimenti pro capite di ogni giudice del lavoro che non consente una trattazione orale generalizzata per tutti i procedimenti di lavoro e previdenza che presupporrebbe, invece, un giudice che sia coadiuvato sistematicamente da un cancelliere o da un addetto all'ufficio per il processo per la verbalizzazione che, in un processo connotato da oralità, non può che essere particolarmente poderosa.

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