La caduta del cittadino non è addebitabile al Comune: percepibili le condizioni dissestate del marciapiede
14 Novembre 2023
Nessuna responsabilità è addebitabile al Comune se il cittadino cade a causa di un marciapiede in palesi condizioni dissestate. Scenario dell'episodio che dà il via al processo approdato in Cassazione è il territorio di Sassari dove, nel gennaio del 2015, un uomo riporta seri danni «a seguito di una caduta avvenuta, sotto la pioggia, una sera, alle ore 19 circa» e «causata, a suo dire, dal dissesto del marciapiede - dissesto frutto della mancanza di mattonelle -, non visibile né segnalato», in punto ove peraltro risultavano «posizionati due tombini». Secondo l'uomo, quindi, «il luogo si presentava insidioso per qualunque utente». Di parere opposto il Comune, che si difende sostenendo che «una condotta prudente avrebbe consentito al cittadino di evitare la caduta». Per i giudici di merito è corretta la visione proposta dall'ente locale: la caduta è stata «conseguenza della condotta imprudente del cittadino, che avrebbe potuto prevedere e superare la situazione di pericolo attraverso l'adozione delle normali cautele in base al generale principio di autoresponsabilità nell'uso della cosa». Inutile il ricorso proposto in Cassazione dalla vittima del capitombolo. Anche per i Giudici di terzo grado, difatti, nessuna responsabilità è attribuibile al Comune. Ciò perché è sì «provato il nesso di causalità tra la caduta subita dal cittadino ed il dissesto - non segnalato - del marciapiede» ma tale nesso «è stato interrotto dalla condotta colposa della persona danneggiata». In particolare, «nonostante l'ora serale e la pioggia, è provato che l'incidente si è verificato in pieno centro cittadino, in un luogo dove era presente illuminazione pubblica che garantiva la visibilità dei luoghi» mentre «dalle acquisite fotografie raffiguranti il dissesto è risultato che l'assenza di mattonelle sul marciapiede fosse di estensione tale da essere agevolmente visibile a chiunque e, da chiunque, facilmente apprezzabile. Ebbene, tale evidenza dell'anomalia, percepibile ad occhio nudo, non poteva essere trascurata da alcuno e quindi neppure dal cittadino vittima del capitombolo, non essendo risultato che il dislivello, non segnalato, fosse occultato dalla presenza di ingombri o ostacoli specifici». Dunque, «la presenza di illuminazione nel tratto di strada dove si è verificato l'incidente, la intrinseca staticità dell'anomalia e le relative condizioni, tali da renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono elementi che obiettivamente imponevano al cittadino un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e della distrazione del cittadino e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta, idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità». (Fonte: Diritto e Giustizia) |