Le tabelle aggiornate del Tribunale di Roma
15 Novembre 2023
L’obbiettivo di tale attività è stato da un lato quello di procedere all’adeguamento degli importi sulla base dell’incremento dell’indice Istat per la rivalutazione dei crediti di impiegati e operai per gli anni 2019-2022, e dall’altro quello di perseguire nell’opera di ricerca di nuovi criteri, condivisi e predeterminati, da utilizzare nella liquidazione di ulteriori ipotesi di danno. Pertanto, le nuove Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale hanno:
La ratio di tale attività ed i risultati raggiunti meritano un certo plauso non solo perché sono finalizzati a rendere gli importi risarcitori adeguati a quello che è l’odierno costo della vita ma anche perché, comunque, aggiungono un tassello a quella che è la affannosa ricerca di predittività che sia danneggiati che danneggianti perseguono per avere certezza delle regole del gioco. La pubblicazione viene accompagnata da una puntuale relazione che non sostituisce ma si aggiunge come un addendum a quella della precedente edizione del 2019, con la quale si evidenziano e si motivano, le novità apportate, senza tralasciare tuttavia di sottolineare le argomentazioni a sostegno del primato di tali tabelle su quelle meneghine. Non è oggi il momento di scendere nella ormai annosa disputa fra le due tabelle e di analizzarne, a confronto, i rispettivi criteri e le scelte sottese alla loro creazione, potendoci limitare ad evidenziare gli aspetti innovativi che caratterizzano le nuove tabelle di Roma. ll danno biologico Il punto di riferimento è l'art. 138 cod. ass. che prevede che la tabella dei valori economici si fondi sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità. Inoltre la stessa norma prevede che il valore economico del punto sia funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e, quindi, cresca in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi. Ciò significa che ciascun punto deve essere non solo di valore superiore a quello che precede ma che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi. Il dichiarato intento è quindi quello di conformarsi al disposto normativo nell'elaborazione di una curva crescente che si ritiene raggiunto sia con riferimento al danno biologico che, come vedremo, al danno da sofferenza soggettiva. Tali tabelle si applicano per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria limitatamente alle lesioni superiori al 9% (dovendosi per la cd micropermanenti adottare le tabelle legislative di cui all'art. 139 cod. ass.), e in ogni altro caso di lesioni a prescindere dall'entità percentuale della stessa e, quindi, anche nel range dall'1% al 9%. La tabella liquida l'aspetto di danno non patrimoniale relativo al danno biologico – dinamico relazionale e quindi non il danno morale che, nel rispetto della più costante giurisprudenza e come vedremo, ha un criterio proprio. Come preannunciato l'aggiornamento ha previsto l'adeguamento degli importi agli effetti del tasso di inflazione procedendo alla rideterminazione del valore del cd. punto base da €. 1.182,41 ad €. 1.369,23. Il danno morale soggettivo Nel tentativo di rispettare il disposto di cui all'art. 138 cod. ass. - secondo il quale al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto – il Tribunale di Roma ha predisposto una apposita tabella che prevede un range di oscillazione del danno morale soggettivo sulla base di ciascun punto di danno biologico (da 1 a 100), sempre tenendo conto di quanto provato dal danneggiato (sia pure attraverso presunzioni). In sostanza, quindi, mentre la precedente la tabella introduceva delle “fasce di oscillazione” che attribuivano un aumento percentuale dell'importo liquidato per il danno biologico, crescente al crescere dell'invalidità e maggiorabile o diminuibile fino al 50% in relazione alle circostanze del caso concreto, l'odierna versione propone un modello ritenuto più aderente al dettato normativo che, sostanzialmente, ad ogni punto di invalidità, associa una percentuale minima, media e massima, di valore crescente con il crescere dell'invalidità, da attribuire alla sofferenza soggettiva. Sottolinea la relazione come il criterio, seppur in contrasto con la giurisprudenza che esclude la possibilità di quantificare il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale del danno alla salute (v. Cass. 5770/2010) e criticabile in ragione dell'automatismo che qualsiasi criterio proporzionale comunque nasconde, rimane un valido “parametro di riferimento generale” da quale partire per “un adeguato esercizio del potere equitativo” che non costituisce un “vincolo assoluto” ma una soluzione che risponde all'esigenza di rendere in qualche modo ragionevolmente prevedibile la decisione. La personalizzazione Nessuna novità in tema “personalizzazione” che continua nell’edizione 2023 a rappresentare una posta di danno non tabellata e non predeterminabile che nulla ha a che vedere con la valutazione, l’accertamento e la liquidazione del danno morale. Spetterà quindi al giudice, in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. L'invalidità temporanea Come per il danno biologico permanente anche gli importi dell'invalidità temporanea sono stati incrementati da €. 110,60 ad €. 128,07 giornalieri per l'ipotesi di invalidità temporanea assoluta e da €. 55,30 ad €. 64,03 per quella di invalidità temporanea relativa al 50%. Logicamente qualora il danno biologico permanente sia compreso tra l'1% ed il 9% verranno utilizzati i parametri di cui alla Legge 57/2001, come sostituiti dall'art. 139 del cod. ass. ed aggiornati dal d.m. 22 giugno 2022 a condizione che si tratti di danni derivanti dall'esercizio di professioni sanitarie, da circolazione stradale, da navigazione o dall'esercizio di attività venatorie. Danno da perdita del rapporto parentale Anche in questo caso, il valore del punto è aumentato da €. 9.806,70 ad €. 11.356,15. Il criterio a punti, peraltro ormai imposto dalla Cassazione, è stato affinato per rendere la liquidazione più adeguata alle circostanze del caso concreto. Difatti, con riferimento ai fattori di influenza rappresentati dall’età della vittima e del congiunto, mentre prima il punteggio era attribuito per fasce di età più ampie (0-20; 21-40; 41-60;61-80; oltre 80), l’aggiornamento, ha affinato il criterio, prevedendo il mutamento del punteggio ogni 10 anni (0-10; 11-20; 21-30; 31-40; 41-50; 51-60; 61-70; 71-80; oltre 80). Rimangono validi i criteri di adeguamento dell’importo risarcitorio derivante dalla moltiplicazione del punteggio per il valore del punto rappresentati dalla non convivenza con la vittima, circostanza che può essere apprezzata con una riduzione del punteggio fino ad un terzo (quando incida in modo concreto sulla esistenza di un concreto rapporto affettivo), come pure l’esclusione di bambini al di sotto degli otto mesi (come stabilito da Cass. 12987/22) e dei congiunti nati dopo il decesso del de cuius, restando invece salva la possibilità di dimostrare la sussistenza del danno futuro in ipotesi di relazione fra nascituro ed il genitore premorto alla nascita, mentre la inesistenza di altri familiari può comportare un aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito. Il danno riflesso del congiunto vittima di lesioni La tabella, già presente nell’edizione precedente, prevede un criterio da utilizzare per la liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni (cd. danno da lesione del rapporto parentale) e comprende sia l’aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione) che quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto. Per una equa liquidazione di tale pregiudizio si è ritenuto, come nella precedente versione, di prevedere un distinto importo per ciascuna componente del danno in esame: €. 3.474 (importo aggiornato rispetto agli €. 3.000 precedenti) per il danno all’aspetto interiore ed un importo compreso fra €. 2.450 ed €. 3.474 (importi aggiornati rispetto ai precedenti €. 2.000 ed €. 3.000) per il danno dinamico-relazionale, da attribuire in base alla presenza o meno del riconoscimento del diritto all’assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd. indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento, a titolo di risarcimento, di un importo per l’assistenza futura, rilevando come “non sia la stessa cosa dover provvedere a tutta l’assistenza con attività personale o dovervi provvedere solo in parte”. Il range è quindi previsto per consentire di tenere in considerazione la situazione concreta e viene riconosciuto solo a coloro che sono titolari dell’obbligo di provvedere all’assistenza nei confronti del danneggiato. Danno da morte per causa indipendente Il criterio tabellare previsto per la liquidazione del danno da morte per causa indipendente non è stato modificato dall’aggiornamento ma dalla lettura degli esempi (analoghi a quelli riportati nella edizione 2019) emergono a parità di dati (età, invalidità, ecc.) importi risarcitori maggiori e ciò in ragione dell’incremento secondo Istat che la nuova versione delle tabelle ha apportato agli importi previsti per il risarcimento del danno biologico. Danno catastrofale Il criterio risarcitorio del danno catastrofale - ossia quel danno subito da un soggetto nel periodo fra la lesione ed il decesso in conseguenza della stessa che si compone del danno biologico terminale ogni volta in cui fra lesione ed evento morte sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo e del danno morale catastrofale che, invece, si riconosce ogni volta in cui il soggetto abbia apprezzato lucidamente il progressivo avvicinarsi del decesso – non ha subito modifiche rispetto alla precedente edizione, salvo anche qui l’adeguamento degli importi risarcitori. A ben vedere, però, mentre nella precedente relazione illustrativa, si precisava che la componente morale si acquisisce dal momento della constatazione della esistenza di un rischio di decesso in misura pari al 30-50% del danno, nella versione 2023 il riferimento a tali percentuali, che peraltro non si riflettevano nei criteri risarcitori, non è più presente. Ad ogni modo, il risarcimento viene riconosciuto dopo la consapevolezza della concreta probabilità del decesso nelle seguenti somme: per ognuno dei primi 5 giorni €. 11.580 (invece che i precedenti €. 10.000); per ognuno dei successivi 10 giorni €. 5.790 (invece che €. 5.000), per i successivi 15 giorni €. 2.316 (invece che €. 2.000) al giorno, e per ogni altro giorno di sopravvivenza €. 1.158 (invece che €. 1.000). Resta sempre salva la possibilità di personalizzazione in considerazione delle condizioni specifiche del danneggiato. Morte per stessa causa La questione del caso in cui una lesione si stabilizzi con postumi ma che la stessa, quale possibile evoluzione, porti a morte il danneggiato, viene affrontata per la prima volta dall’edizione 2023 dalle tabelle di Roma, non tanto con un criterio liquidativo ma con una spiegazione di come dover procedere con la liquidazione, affermando i seguenti principi:
Automatico aggiornamento dei valori tabellari La relazione si chiude con l’annuncio di un annuale ed automatico aggiornamento dei valori tabellari sulla base dell’indice Istat utilizzato per la rivalutazione dei crediti e relativo alle famiglie e operai con esclusione dei tabacchi. |