Grandi imprese insolventi e diritti dei lavoratori: novità all’esame della Camera

La Redazione
16 Novembre 2023

È in discussione alla Camera la legge di conversione del d.l. n. 131/2023 che, all’art. 6, contiene una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270/1999. 

Il d.lgs. n. 270/1999 contiene la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Al Capo V, Titolo III (artt. 54 e ss.), vengono disciplinate la definizione e l'esecuzione del programma redatto dal commissario straordinario cui è affidata la procedura di amministrazione straordinaria, programma che deve essere presentato al Ministero dell'industria entro sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura (art. 54 d.lgs. n. 270/1999).

L'art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270/1999, in particolare, stabilisce che “Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile”.

La norma, dunque, esclude l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 2112 c.c. (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) per alcune tipologie di “operazioni” effettuate in vista della liquidazione dei beni nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese insolventi.

È, allo stato, in discussione presso la Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del d.l. n. 131/2023 (Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio) che, all'art. 6, reca l'interpretazione autentica della norma di cui all'art. 56, comma 3-bis sopra richiamato, in coerenza con le disposizioni della direttiva 2001/ 23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001.

L'art. 6 della legge in discussione stabilisce, infatti, che “In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/ 23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario”.

Come si legge nella Relazione tecnica, l'intervento legislativo, resosi opportuno in ragione di contrasti giurisprudenziali registratisi sul punto, è volta a chiarire che, in coerenza con quanto disposto dall'art. 5 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, la disciplina in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori non si applica, a meno che gli Stati membri dispongano diversamente, “ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente”.

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