Competenza territoriale in un caso di danno “diffuso” da fatto illecito

Filippo Rosada
17 Novembre 2023

Il Tribunale di Milano affronta il tema della competenza territoriale in un caso di danno “diffuso” da fatto illecito. Nel caso analizzato, infatti, il luogo dell'evento è stato diverso dal luogo in cui si è concretizzato il danno-conseguenza.

La vicenda riguarda un signore vittima di minaccia (art. 612 c.p.) e lesione personale (art. 582 c.p.c.) sul pianerottolo di una casa ligure.  Il convenuto, in una località compresa nella competenza del Tribunale di Savona, impugnando una pistola priva di tappino rosso, spara un colpo ravvicinato al viso dell'attore (residente a Milano), procurandogli un'ustione alla guancia, stordimento e un immediato forte dolore all'orecchio destro.

La persona offesa radica il procedimento civile innanzi al Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 20 c.p.c. (forum delicti), sul presupposto che il danno conseguenza si sarebbe concretizzato nel luogo di residenza (Milano). Il convenuto si costituisce ed eccepisce tempestivamente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito.

L'attore insiste nel ritenere competente il giudice adito, in quanto il danno conseguenza si sarebbe verificato a Milano e cioè nel luogo di residenza della persona offesa.  Quest'ultima, infatti, dopo lo sparo, rientrava al proprio domicilio ove sosteneva le principali cure e scopriva che l'ipoacusia era divenuta permanente, prendendo così coscienza delle gravi preoccupazioni e frustrazioni oltre ad un senso di lesione dell'identità personale che erano conseguenza dell'accaduto.

Il Tribunale accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale, a favore del Tribunale di Savona, osservando che è incontroverso che il convenuto risieda nell'ambito della competenza territoriale del Tribunale di Savona; che per quanto attiene al forum destinatae solutionis, ai sensi dell'art. 1182 co. 4 c.c. l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza; che è pacifico che le obbligazioni da fatto illecito costituiscano debito di valore, così che l'adempimento deve essere eseguito presso il domicilio del debitore; che è pacifico che il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali sia danno conseguenza; che, pertanto, l'obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifica il fatto illecito, ma solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente.

L'estensore del provvedimento, pertanto, dà atto che in ipotesi di scissione tra la verificazione della lesione/evento e la produzione del danno, la competenza territoriale ben può essere individuata nel luogo in cui il danno si verifica.

Ciò precisato, il Tribunale evidenzia come, nel caso in esame, alcuni danni si siano concretizzati nell'immediatezza dello sparo (vedi il danno biologico temporaneo dinamico-relazionale e la sofferenza interiore) senza che rilevi che questi abbiano avuto una maggiore manifestazione in un momento successivo.  Per detta ragione, pertanto, la competenza territoriale deve essere identificata nel medesimo luogo del fatto illecito.

Nessuna conseguenza, può derivare dal fatto che alcuni danni si siano concretizzati in luoghi diversi (vedi le località in cui sono stati spesi denari in collegamento causale con l'evento).

Proprio prendendo spunto dalla sentenza di Cassazione a Sezioni Unite richiamata dall'attore (Cass. n. 2166/2009) il Giudice evidenzia come nel caso in cui le conseguenze dannose si manifestino in diverse località, non si possa avvalorare una competenza “ambulatoriale”.

A suffragio della decisione oggetto della presente news, si osserva come in altri precedenti giurisprudenziali i Supremi Giudici abbiano affrontato il problema dell'individuazione della competenza territoriale, in ipotesi in cui le conseguenze dannose si palesino in luoghi differenti.

In proposito, appare chiarificatrice uno stralcio della motivazione della sentenza n. 6148 del 22 maggio 1992: E allora non par dubbio che (omissis), allo stesso modo di quanto è stato osservato in tema di competenza ante causam dei provvedimenti d'urgenza, debba adottarsi un criterio oggettivo unico che consista nell'evidenziare, per assumerlo quale momento di collegamento, il fatto che si profila quale causa originaria ed unitaria del danno, attribuendo ad esso rilevanza preminente rispetto alla localizzazione eventualmente diffusa delle varie componenti del danno stesso (Cass. 9 dicembre 1977 n. 5329).

In estrema sintesi, come correttamente affermato dal Tribunale milanese, anche i Supremi Giudici privilegiano la certezza della regola della competenza territoriale, evitando di concedere rilevanza a criteri volti a legittimare la competenza cd. “ambulatoriale”, quale conseguenza della localizzazione diffusa delle componenti di danno.

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