La nuova fase delle verifiche preliminari: il Tribunale di Verona solleva questione di legittimità costituzionale

21 Novembre 2023

Con l'ordinanza del 22 settembre 2023 il Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale  dell'art. 171-bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, in riferimento agli artt. 76, 77, 3 e 24 Cost. 

Massima

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-bis c.p.c. per contrasto con gli articoli 76,77,3, e 24 Cost.

Il caso

Nel corso di un giudizio risarcitorio promosso dopo il 28.2.2023, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, il Tribunale di Verona, giunto alla fase delle verifiche preliminari, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-bis c.p.c., in riferimento agli artt. 76,77,3 e 24 Cost. Il giudice rimettente, sotto il profilo della rilevanza della questione, ha evidenziato che le circostanze emerse dagli atti introduttivi rendevano necessaria, in applicazione dell'art. 171-bis c.p.c., la fissazione di una nuova udienza di trattazione per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c., nonché la sollecitazione del contraddittorio delle parti sulla questione della procedibilità della domanda. In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice ha rilevato il contrasto della norma con la legge delega n. 206/2021 nonché con i principi di cui agli artt. 24 e 3 Cost.

La questione

Il nuovo art. 171-bis c.p.c., che ha anticipato, rispetto alla prima udienza, il controllo sull'integrità del contraddittorio, sulla nullità degli atti processuali e sulle questioni rilevabili d'ufficio, è conforme ai principi stabiliti dagli artt. 76,77,3, e 24 Cost.?

Le soluzioni giuridiche 

Per il Tribunale di Verona l'art. 171-bis c.p.c. non è conforme alla legge delega, con conseguente violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

In particolare, il giudice rimettente, dopo aver illustrato i tratti essenziali della nuova fase delle verifiche preliminari e i criteri che, secondo la Corte costituzionale, occorre seguire nel controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante, ha rilevato che la legge delega n. 206/2021, anche se contiene disposizioni dettagliate con riferimento alla fase di trattazione (art. 1, comma 5, lett i), non prevede un intervento anticipato del giudice rispetto alla prima udienza di comparizione delle parti. A tanto si è aggiunto il rilievo che i principi stabiliti dall'art. 1, comma 5, lett. da c) a g) in relazione al contenuto delle memorie successive agli atti introduttivi, cui devono uniformarsi le disposizioni della trattazione, non comprendono alcun riferimento alle questioni che, secondo il nuovo art. 171-bis c.p.c., il giudice può rilevare già nel corso delle verifiche preliminari.

Tale conclusione – ad avviso del giudice rimettente - trova conferma anche nei lavori preparatori delle legge delega, dai quali emerge la volontà del legislatore di assicurare solo la completata definizione del thema probandum e del thema decidendum prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., con contestuale potenziamento delle attività da svolgere alla predetta udienza (tentativo di conciliazione e decisione sulle istanze istruttorie).

Da questa prospettiva, si è altresì evidenziato che la norma impugnata non è coerente neppure con i principi della legge delega in materia di processo di cognizione di primo grado, stabiliti dall'art. 1, comma 5, lett. a).

In particolare, si è rilevato che l'art. 171-bis, comma 1, c.p.c., prescrivendo l'adozione da parte del giudice, inaudita altera parte, di un provvedimento volto all'integrazione del contraddittorio o all'eliminazione di eventuali vizi processuali, anche se astrattamente idoneo a garantire la concentrazione del processo, si pone comunque in contrasto con i concorrenti criteri generali della semplicità e dell'effettività della tutela stabiliti dall'art. 1, comma 5, lett. a), della legge delega, nonché con il principio del rispetto della garanzia del contraddittorio previsto dall'art. 1, comma, 2 della stessa legge.

La conclusione per cui tali vizi del processo possono essere sanati dal giudice senza interpellare le parti si basa sul duplice rilievo che tale possibilità è contemplata solo dall'art. 171-bis, comma 1, secondo periodo, c.p.c. per le questioni rilevabili d'ufficio non menzionate dalla norma, e che la disposizione di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, che prevede l'assegnazione alla parti di un termine di venti giorni per svolgere osservazioni su questioni rilevate d'ufficio dal giudice, è incompatibile con il breve termine di durata delle verifiche preliminari.

In questa prospettiva, si è altresì rilevato l'instaurazione del contraddittorio su tutte le questioni rilevabili d'ufficio dal giudice potrebbe in realtà garantire la concentrazione del processo, dal momento che la preventiva interlocuzione con le parti potrebbe indurre il giudicante ad escludere la sussistenza di un vizio processuale inizialmente rilevato dagli atti introduttivi. A tanto si è aggiunta l'osservazione che l'esigenza di celerità del processo risulta comunque sacrificata dalla previsione contenuta nel secondo periodo dell'art. 171-bis, comma 1, c.p.c., che differisce alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. la decisione sulle “altre” questioni rilevate d'ufficio non espressamente indicate dalla norma.

Secondo il Tribunale di Verona, l'art. 171-bis c.p.c. confligge anche con i parametri contenuti negli artt. 3 e 24 Cost.

Sotto il primo profilo, si è rilevato che la scelta del legislatore di limitare la decisione inaudita altera parte alle questioni concernenti l'integrità del contraddittorio e la nullità degli atti introduttivi, differendo, invece, alla prima udienza la risoluzione delle “altre” questioni non espressamente menzionate dall'art. 171-bis, comma 1, primo periodo, c.p.c., appare irragionevole, dato che, in entrambi i casi, si tratta di questioni rilevabili d'ufficio. Da questa prospettiva, si è evidenziato che il previgente art. 183 c.p.c. non prevedeva nessuna distinzione a tal riguardo. A tanto si è aggiunta l'osservazione che il principio del contraddittorio deve essere garantito non solo per le decisioni conclusive del processo, ma anche per quelle provvisorie che incidono sull'iter del giudizio.

Osservazioni

La riforma c.d. Cartabia, al fine di consentire che la causa arrivi alla prima udienza “depurata” di eventuali vizi processuali, ha previsto che il giudice, scaduto il termine di costituzione del convenuto, svolge i controlli legati alla corretta instaurazione del contraddittorio e alla rilevazione d'ufficio di questioni delle quali ritiene opportuna la trattazione, in precedenza riservati alla prima udienza. L'esame delle questioni pregiudiziali relative all'instaurazione del contraddittorio e alla nullità degli atti introduttivi è quindi svolto dal giudice antecedentemente all'udienza ex art. 183 c.p.c., senza il confronto dialettico con le parti assicurato dal “vecchio” rito.

Secondo il Tribunale di Verona, l'art. 171-bis c.p.c., sebbene introdotto dal legislatore per soddisfare l'esigenza di concentrazione del processo,  presenta diversi profili di incostituzionalità.

A riguardo occorre fare qualche breve osservazione.

Quanto al rilievo del giudice rimettente secondo cui l'art. 171-bis c.p.c. non è conforme alla l. n. 206/2021, è chiaro che la delega non contiene indicazioni circa l'intervento del giudice nella fase introduttiva della causa, che, nel sistema processuale previgente, era affidata in via esclusiva alle parti (artt. 163-174 c.p.c.). Tuttavia, nell'esaminare la questione, occorre forse evidenziare nella dovuta prospettiva il fatto che non sembrano riscontrarsi nella delega univoci elementi ostativi alla scelta del legislatore delegato. Più chiaramente, il silenzio serbato dalla legge delega circa la possibilità di introdurre modifiche alla fase introduttiva della causa potrebbe essere di per sé inidoneo a rivelare un contrasto tra legge delega e decreto delegato, tenuto conto della discrezionalità di cui comunque gode il legislatore nel dare attuazione ai principi e ai criteri direttivi della legge delega. A tanto può aggiungersi il rilievo che la delega sembra contenere diversi input favorevoli alla modifica della fase introduttiva del rito ordinario: da un lato, il tenore della lettera g) dell'art. 1, comma 5, laddove la stessa legge delega  prevede che il deposito delle memorie deve anticipare, anziché seguire, la celebrazione della prima udienza, dall'altro, il riferimento contenuto nella lettera i) dell'art. 1, comma 5, alla necessità di adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a g).

Sotto il primo profilo, la Relazione illustrativa del d.lgs. n. 149/2022 ha evidenziato che l'obiettivo della legge delega di far approdare la causa alla prima udienza con la tendenziale definizione del thema probandum e del thema decidendum non poteva essere raggiunto mantenendo alla stessa udienza lo svolgimento delle verifiche sull'integrità del contraddittorio e sulla nullità degli atti processuali. Invero, è evidente che la conservazione all'udienza ex art. 183 c.p.c. dei provvedimenti volti a sanare eventuali vizi del processo avrebbe portato con sé il rischio di un nuovo “giro” di memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e la celebrazione di una nuova udienza di trattazione, con conseguente mortificazione del principio di ragionevole durata del processo (si pensi, ad esempio, alla decisione del giudice sull'istanza di chiamata di un terzo formulata dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta).

In questa prospettiva va allora letto il criterio direttivo contenuto nella lettera i) dell'art. 1, comma 5, l. n. 206/2021. Invero, potrebbe sostenersi che la legge delega, con il richiamo alla necessità di adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa alle condizioni che disciplinano, tra le altre cose, la nuova scansione temporale delle memorie successive agli atti introduttivi, abbia implicitamente consentito una diversa collocazione delle verifiche contemplate dal previgente art. 183 c.p.c., in funzione della concentrazione del processo. La circostanza, evidenziata dall'ordinanza in commento, che i principi stabiliti dall'art. 1, comma 5, lett. da c) a g), in relazione al contenuto delle memorie successive agli atti introduttivi, non comprendono alcun riferimento alle questioni che, secondo il nuovo art. 171-bis c.p.c., il giudice può rilevare già nel corso delle verifiche preliminari, non appare un argomento risolutivo.

Dunque, occorre chiedersi se i criteri sopra evidenziati possano essere indicativi della legittimità costituzionale della norma impugnata.

Quanto, poi, al paventato contrasto tra il primo periodo dell'art. 171-bis, comma 1, c.p.c., che impone al giudice l'adozione, inaudita altera parte, di un decreto integrativo del contraddittorio o di sanatoria di vizi degli atti, e i principi di semplicità, effettività della tutela (art. 1, comma 5, lett. a), l. n. 206/2021), e del rispetto della garanzia del contraddittorio (art. 1, comma 1, l. n. 206/2021) - questione, questa, strettamente connessa con il rilievo del giudice rimettente di incostituzionalità della norma per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - , non può trascurarsi il fatto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste un obbligo per il giudice di sollecitare la previa instaurazione del contraddittorio quando la questione rilevata d'ufficio sia di puro diritto e, quindi, di natura processuale (in arg. v. Cass. n. 3432/2016).  Poi, nel diverso caso in cui il rilievo d'ufficio riguardi una questione mista di fatto e di diritto non sollevata dalle parti, l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, nell'ottica di conservazione della stessa, potrebbe forse suggerire al giudice, nell'esercizio dei poteri direttivi attribuiti dall'art. 175 c.p.c., di stimolare un'interlocuzione effettiva con le parti sulla questione rilevata mediante la concessione alle stesse di un termine difensivo, con contestuale differimento della prima udienza, oppure estendendo a tale ipotesi particolare il meccanismo previsto dell'art. 171-bis, che posticipa alla prima udienza la risoluzione delle “altre” questioni rilevabili d'ufficio, garantendone la trattazione nelle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.

Infine, in relazione al prospettato contrasto tra tale ultima disposizione e il canone di concentrazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. a), l. n. 206/2021 occorre chiedersi se esso sia sufficiente a giustificare la declaratoria di incostituzionalità.

Riferimenti

Carratta, Le riforme del processo civile. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206, Torino, 2023, 40 ss.;

Delle Donne, La fase introduttiva, prima udienza e provvedimenti del giudice istruttore, in Tiscini (a cura di), La riforma Cartabia del processo civile, Pisa, 2023, 288 ss.;

Buoncristiani, Processo di primo grado. Introduzione, preclusioni, trattazione e decisione, in Cecchella (a cura di), Il processo civile dopo la riforma. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, Torino, 2023, 49 ss.

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