È legittimo il licenziamento del dipendente che non timbra il cartellino durante la pausa pranzo?

Teresa Zappia
22 Novembre 2023

Non rileva l'esiguità del danno patrimoniale nella valutazione della gravità della condotta consistita nella falsa attestazione di presenza.

Può ritenersi meno grave e, dunque, non meritevole di sanzione espulsiva la condotta del dipendente pubblico qualora la mancata timbratura sia avvenuta durante e per il tempo della pausa pranzo, con conseguente esiguità del danno patrimoniale arrecato?

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'introduzione dell'art. 55-quater, co. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 (avvenuta con il d.lgs. n. 116/2016) non ha una portata innovativa, chiarendo esso piuttosto il concetto di "falsa attestazione di presenza".

Nello specifico, tale espressione deve essere riferita non solo ai casi di alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche nella mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio. A fronte di una fattispecie legale, nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertata la commissione da parte del lavoratore di una delle mancanze previste ex lege, pur costituendo il licenziamento una conseguenza automatica e necessaria, il datore pubblico conserva il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento.

Sul punto si è affermato che la norma cristallizza, sotto il profilo oggettivo, la gravità della condotta, ma consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione circa la ricorrenza di elementi che assurgono a scriminante del comportamento tenuto. Fermo quanto sopra, e esclusi eventuali automatismi espulsivi, le condotte tenute dal lavoratore non possono essere giustificate o, comunque, valutate con minor rigore solo perché poste in essere in coincidenza dell'orario della pausa pranzo, in particolar modo ove il personale sia a conoscenza dell'esistenza dell'obbligo di procedere anche in tale ipotesi alla timbratura. La modesta entità del fatto addebitato non va riferita, infatti, alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore, dovendosi valutare la condotta sotto il profilo dell'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, con incidenza sull'elemento fiduciario sotteso al rapporto di lavoro.

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