RCA: è ammissibile l’intervento volontario dell’assicuratore del danneggiato?

La Redazione
22 Novembre 2023

La Corte di Cassazione non accoglie il rinvio pregiudiziale sollevato dal Giudice di Pace di Sanremo sull’intervento volontario della compagnia assicurativa nel giudizio di risarcimento danni da circolazione stradale sull’assunto del difetto sia del requisito della necessità di risolvere una questione di diritto, sia del difetto della grave difficoltà interpretativa.

Nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale il Giudice di Pace di Sanremo ravvisava una difficoltà interpretativa sull'intervento volontario nel giudizio di risarcimento danni da circolazione stradale della compagnia assicurativa del danneggiante in luogo dell'assicuratore del danneggiato sul presupposto dell'esistenza del mandato c.d. CARD (Convenzioni tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

Inoltre il giudice a quo chiede che venga qualificato correttamente l'intervento della società assicuratrice ovvero se lo stesso debba qualificarsi come autonomo o adesivo dipendente tale da ricadere sotto il comma 1 o il comma 2 dell'art. 105 c.p.c.

Sui requisiti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale, il giudice di pace sottolinea come vi siano gravi difficoltà interpretative per risolvere la questione di diritto dal momento che anche la Consulta nella sentenza n. 180 del 2009 ha «posto in rilievo l'esigenza di addivenire ad una interpretazione coerenziatrice, in armonia con i principi costituzionali, dell'assetto normativo di settore, che contempla sia l'azione diretta contro il proprio assicuratore, sia l'azione ex art. 2054 c.c., sia, infine, l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile».

Il giudice rimettente afferma inoltre che tale questione posta all'attenzione della Cassazione può essere attenzionata in numerosi giudizi stante l'estrema rilevanza della materia della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli.

La Cassazione rigetta la questione pregiudiziale argomentando su due punti:

  • difetto del requisito «della necessità di risolvere una “questione esclusivamente di diritto”, ex art. 363-bis c.p.c,»; il giudice di pace chiedendo di qualificare l'intervento della compagnia assicuratrice come autonomo o adesivo dipendente chiede di risolvere in concreto una questione preliminare processuale esaminando i fatti di causa.
  • difetto del requisito della grave difficoltà interpretativa poiché la giurisprudenza di legittimità si è già pronunciata sulla questione di diritto affermando la possibilità della costituzione in giudizio «in luogo del convenuto assicuratore del danneggiante, dell'assicuratore del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo, sulla base del mandato c.d. “card” o “di rappresentanza”, in forza del quale l'assicuratore del danneggiato medesimo può operare come mandatario do quello del responsabile del sinistro».

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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