Le Sezioni Unite chiudono il dibattito sulla deferibilità al Curatore del giuramento decisorio

23 Novembre 2023

Le SS.UU. si pronunciano in ordine alla possibilità, per il curatore, di avvalersi della prescrizione presuntiva in sede di accertamento del passivo, nonché in ordine ad alcune questioni relative alla deferibilità allo stesso curatore del giuramento decisorio su fatto proprio e/o del fallito. 

Massima

In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di credito maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, comma 1, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento.

Il caso

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno riconosciuto rilevanza nomofilattica a tutta una serie di questioni da tempo dibattute, con esiti e orientamenti diversi, in ordine al tema della deferibilità al curatore del giuramento decisorio e dei suoi effetti: in questo modo tracciando l'asse cartesiano per la soluzione del problema.

Lo spunto è venuto da un caso semplice, in particolare riguardante un credito professionale non ammesso al passivo dal giudice delegato, in accoglimento della eccezione di prescrizione presuntiva triennale formulata dal curatore in riferimento all'art. 2956, n. 2, c.c.: rigetto poi confermato dal Tribunale di Brescia decidendo sull'opposizione ai sensi dell'art. 98 l. fall.  

Le questioni

La rimessione alle Sezioni Unite è avvenuta con la Ordinanza n. 17821 dell'1 giugno 2022 ad opera della Sezione prima che, “con riguardo alla riconoscibilità al curatore fallimentare dell'eccezione di prescrizione presuntiva…, alla deferibilità al medesimo curatore del giuramento decisorio, quanto meno nella forma del giuramento de scientia (o de notitia)”, ha richiamato gli orientamenti contrapposti e speso una preferenza per la soluzione propugnata dalla ordinanza n. 20602 del 2022, nel senso di equiparare al mancato giuramento la risposta del curatore “di non essere a conoscenza se il pagamento sia avvenuto o meno”.

Per la precisione il Collegio rimettente ha radiografato le seguenti questioni:

a) se, in sede di accertamento del passivo, il curatore possa avvalersi della prescrizione presuntiva quale parte del processo ex art. 95, comma 1, l. fall., o terzo interessato ai sensi dell'art. 2939 c.c.; e ciò in ragione della correlazione di tale eccezione con il deferimento del giuramento ex art. 2960, comma 1, c.p.c.;

b) se l'art. 2739 c.c. e l'art. 2737 c.c., che per la capacità di deferire o riferire il giuramento rinvia al contenuto dell'art. 2731 c.c. in tema di disponibilità del diritto dedotto, ostino alla prestazione del giuramento da parte del curatore;

c) se, ove si escluda la deferibilità del giuramento su fatto non proprio, ma del fallito, possa comunque deferirsi al curatore il giuramento de scientia ex art. 2739, comma 2, c.c., o de notitia in applicazione analogica dell'art. 2960, comma 2, c.c.

E questo per la ragione che il curatore ha un dovere di interlocuzione con il fallito ai sensi degli artt. 16, comma 1, n. 3 e 49, l. fall.

d) se, ammesso il giuramento de scientia o de notitia, la dichiarazione del curatore di non essere a conoscenza della estinzione del debito equivalga a prestazione, ovvero a rifiuto del giuramento quanto agli effetti.

Le soluzioni giuridiche

La risposta ai quesiti di cui sopra viene fornita dalle Sezioni Unite con un percorso logico assolutamente lineare e non privo di indagini esegetiche.

Anzitutto, essa risponde affermativamente al primo quesito, osservando che la prescrizione presuntiva ha origini antichissime, sin dal XVI secolo, e che essa è istituto tipico per i “rapporti che si sviluppano senza formalità, ed i cui pagamenti avvengano senza dilazione, né rilascio di quietanze…”, laddove essa è da escludersi per i rapporti di credito regolati per iscritto, retti da una disciplina formale del contratto (Cass. civ., sez. VI, 16 novembre 2021, n. 34639; Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 2022, n. 789).

Su queste premesse, conclude la Corte, non riconoscere al curatore l'eccezione significherebbe danneggiare ingiustamente la massa dei creditori, privandola di un mezzo di difesa.

D'altro canto, e così passando al secondo quesito, se si riconosce l'eccezione, che si fonda su una presunzione legale relativa, superabile con i limitati mezzi di prova di cui agli artt. 2959 e 2960 c.c., non si può negare la deferibilità al curatore del giuramento: pena, sottolineano le Sezioni Unite, una evidente lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. E vero è che tale deferibilità è già stata riconosciuta da pronunce delle Sezioni Unite, sia pure nei limiti del giuramento de scientia (art. 2739, cc.) o de notitia (art. 2960, comma 2, c.c.), ad esempio dalla pronuncia di Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2015, n. 15570 e sia pure nell'ambito di considerazioni esposte come obiter; anche perché il curatore è parte processuale, che può eccepire fatti estintivi ed impeditivi del diritto azionato, di tal che “rappresenterebbe un vero e proprio corto circuito del processo non riconoscere alcuno strumento processuale in capo al creditore a tutela dell'asserito diritto”.

Quanto poi alla fonte normativa della deferibilità del giuramento, ed è questa una risposta al terzo quesito, piuttosto che una applicazione analogica dell'art. 2960, comma 2, c.c., la Corte propende per rinvenirla negli artt. 2939 c.c. e 2739 c.c., con i quali il legislatore ha disposto che il giuramento possa essere deferito sulla “conoscenza” che il delato abbia di un “fatto altrui”: con ciò rendendo esperibile contro il curatore il mezzo probatorio del giuramento.

La questione più delicata è invece rappresentata dall'ultimo quesito, vale a dire: dalla valenza della non risposta del curatore, che in ipotesi non conosca i fatti. E qui, ove si attribuisca ad essa un esito favorevole al giurante, si renderebbe del tutto “inutile l'unico strumento accordato al creditore per contrastare l'eccezione”.

La inclinazione ad assecondare questa tesi, prosegue la Corte, deriva dalla propensione a riconoscere a prescrizione presuntiva e giuramento natura sostanziale; propensione che tuttavia non considera che la prescrizione presuntiva è fattispecie ben diversa da quella estintiva (Cass. civ., sez. II, 18 agosto 2027, n. 1203; Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2017, n. 16486; Cass. civ., sez. VI, 18 novembre 2019, n. 29822). Quest'ultima si fonda infatti su due elementi oggettivi, quali il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto; mentre la prescrizione presuntiva “si fonda sull'esatto contrario, cioè sulla presunzione che il creditore si sia attivato celermente ed abbia già soddisfatto il proprio diritto”: il che equipara l'istituto ad un fenomeno di natura probatoria piuttosto che di natura sostanziale (Cass. civ., sez. VI, 22 giugno 2020, n. 12044; Cass. civ., sez. VI, 16 giugno 2021, n. 17071).

In questi termini, se il curatore eccepisce la prescrizione presuntiva, è lecito attendersi che egli sia pure in grado di affermare che il fatto/pagamento si è verificato. E pur non avendone una cognizione diretta, certamente non può mancargli la conoscenza sull'adempimento di quella obbligazione. L'indagine su questa circostanza, conclude la Corte, è per il curatore una attività doverosa, collocabile nelle interlocuzioni con il fallito; tant'è che atecnicamente potrebbe affermarsi che il curatore sia ancora più prossimo, negli affari del debitore, rispetto al coniuge e agli eredi pure richiamati dall'art. 2960, comma 2, c.c..

Per tutte queste ragioni, in conclusione, la non risposta del curatore deve essere equiparata, quanto agli effetti, ad un giuramento negativo o al rifiuto di giurare, favorevole al deferente creditore.

Guida all'approfondimento

Federico Rolfi, Curatore e giuramento decisorio: una decisione che è un’occasione perduta, in Il Fallimento, 2/2018, 170;

Riccardo Conte, Prescrizioni presuntive e giuramento decisorio de scientia del curatore fallimentare, in Il Fallimento, 2/2018, 222;

Angelo Napolitano, La prescrizione presuntiva, il fallimento e il giuramento decisorio del curatore nei giudizi di opposizione allo stato passivo, in Il Fallimento, 12/2019, 1463;

Valentina Baronicini, La deferibilità del giuramento decisorio al curatore fallimentare, in Il Fallimento, 8-9/2022, 1041.

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