Scambio di dati tra Fisco italiano e Amministrazioni Stati UE
24 Novembre 2023
Principalmente i gestori delle piattaforme online residenti in Italia ma ad alcune condizioni anche i gestori “non-Ue” (Fpo) dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2024 i dati sulle vendite di beni e servizi realizzate mediante i loro siti e app. Il 29 febbraio invece è la data in cui il Fisco italiano provvederà a condividere i dati e informazioni raccolte con le Autorità degli altri Paesi dell'Unione Europea, secondo lo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelli dei venditori sia persone fisiche che giuridiche, residenti in Italia. Diventa così operativa la direttiva europea Dac7 (2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021) sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi mediante l'uso di piattaforme digitali, recepita in Italia con il d.lgs. n. 32/2023. Secondo la Dac7, rientrano nell'obbligo di comunicazione le seguenti attività:
Dall'obbligo di comunicazione, invece, restano esclusi sia i dati dei grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero, ovvero quelli con più di duemila attività “pertinenti”, sia i dati relativi ai c.d. piccoli inserzionisti, definiti come venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accertato non è superiore a €2000 nell'anno. I gestori tenuti alla comunicazione dei dati sono coloro che risiedono in Italia ai fini fiscali o che comunque sono costituiti, gestiti o organizzati stabilmente in Italia. I gestori esonerati, invece, sono tenuti a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”. Per i Fpo (Foreign Platform Operator) sono altresì dettate regole specifiche. Termini di comunicazione
Fonte: Diritto e Giustizia |