Scambio di dati tra Fisco italiano e Amministrazioni Stati UE

La Redazione
24 Novembre 2023

Arriva lo scambio di informazioni nei settori di e-commerce, locazioni e servizi di noleggio tra le Amministrazioni fiscali italiana e quelle degli altri Stati UE. Il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate fissa regole e termini entro cui i gestori delle piattaforme digitali dovranno inviare i dati all’Agenzia delle Entrate.

Principalmente i gestori delle piattaforme online residenti in Italia ma ad alcune condizioni anche i gestori “non-Ue” (Fpo) dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2024 i dati sulle vendite di beni e servizi realizzate mediante i loro siti e app.

Il 29 febbraio invece è la data in cui il Fisco italiano provvederà a condividere i dati e informazioni raccolte con le Autorità degli altri Paesi dell'Unione Europea, secondo lo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelli dei venditori sia persone fisiche che giuridiche, residenti in Italia.

Diventa così operativa la direttiva europea Dac7 (2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021) sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi mediante l'uso di piattaforme digitali, recepita in Italia con il d.lgs. n. 32/2023.

Secondo la Dac7, rientrano nell'obbligo di comunicazione le seguenti attività:

  • e-commerce
  • affitto di beni immobili
  • offerta di servizi personali
  • attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto

Dall'obbligo di comunicazione, invece, restano esclusi sia i dati dei grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero, ovvero quelli con più di duemila attività “pertinenti”, sia i dati relativi ai c.d. piccoli inserzionisti, definiti come venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accertato non è superiore a €2000 nell'anno.

gestori tenuti alla comunicazione dei dati sono coloro che risiedono in Italia ai fini fiscali o che comunque sono costituiti, gestiti o organizzati stabilmente in Italia.

I gestori esonerati, invece, sono tenuti a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”.

Per i Fpo (Foreign Platform Operator) sono altresì dettate regole specifiche.

Termini di comunicazione

  • 31 gennaio  dell'anno successivo: i gestori sono tenuti a comunicare le informazioni (nel caso del 2023, il termine sarà il 31 gennaio 2024);
  • 29 febbraio: l'Agenzia delle Entate e le Autorità degli Stati membri condivideranno i dati dei venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione (primo scambio entro il 29 febbraio 2024).

Fonte: Diritto e Giustizia

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