Flat tax incrementale: le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate

24 Novembre 2023

La legge n. 197 del 2022 (c.d. legge di bilancio 2023), tra le diverse misure in materia fiscale, ha disposto l'introduzione, seppur provvisoria (in quanto limitata al solo anno di imposta 2023), della discussa flat tax di tipo incrementale, opzionabile, ai fini IRPEF, da parte di imprenditori ed esercenti arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario.

Premessa

Il legislatore ha, di fatto, concepito un regime (provvisorio) di tassazione agevolata, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale.

Trattasi, nel dettaglio, dell'applicazione (opzionale), in luogo delle predette imposte, di un'aliquota ridotta (nella misura del 15 per cento) applicabile sull'incremento di reddito dell'anno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello più elevato realizzato nel triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022).

Siffatto regime agevolativo, oltre ad essere limitato nel tempo, è riservato, inoltre, ai soli redditi derivanti da attività di impresa o di lavoro autonomo, peraltro, nei limiti della somma di euro 40.000.

In ogni caso, al fine di dirimere eventuali perplessità e offrire una prospettazione di taglio pratico rispetto all'attuazione della normativa in commento, recentemente è intervenuta l'Agenzia delle entrate che, con la circolare n. 18/E del 28 giugno 2023, ha inteso fornire indicazioni e chiarimenti più dettagliati in merito alle concrete modalità di applicazione del regime in parola, specie avuto riguardo ai requisiti soggettivi e oggettivi richiesti ai fini della fruizione dei correlati benefici fiscali.

Ambito soggettivo

In primo luogo, avuto precipuo riguardo all'ambito soggettivo, l'Amministrazione, con la prefata circolare, ha sottilizzato che tra soggetti legittimati ad avvalersi (in via generale) del regime de quo, debbano essere ricomprese:

  • le persone fisiche esercenti attività d'impresaex art. 55 del TUIR (a prescindere dal regime contabile adottato), nonché, gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR (limitatamente ai redditi d'impresa prodotti). Sono ammessi, inoltre sia l'impresa familiare che l'azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell'impresa stessa);
  • le persone fisiche esercenti arti o professioni, produttive di reddito di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, del TUIR.

Quanto agli imprenditori agricoli, in occasione della Videoconferenza del 20 settembre 2023, l'Agenzia delle entrate ha, poi, ulteriormente chiarito che possono fruire della flat tax incrementale anche gli imprenditori agricoli titolari di reddito d'impresa, determinato forfetariamente e indicato nel quadro RD, che sia conseguito nello svolgimento delle altre attività agricole connesse, quali la produzione di energia elettrica, l'agriturismo, l'oleoturismo, l'enoturismo.

Si ritiene, invece, che debbano essere esclusi dal regime agevolativo, i contribuenti che abbiano optato, per il 2023, per il regime forfetario, salvo il caso in cui si verifichi la fuoriuscita in corso d'anno dal regime de quo a seguito del conseguimento di ricavi o compensi in misura superiore a euro 100.000.

Ancora, sono esclusi dallo spettro operativo delle disposizioni in esame i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza” ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del TUIR, così come i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all'articolo 116 del TUIR.

Sono, vieppiù, esclusi i redditi di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli associati.

Da ultimo, si segnala che ai fini della fruizione della disciplina di favore, non può valutarsi sufficiente la mera titolarità di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, essendo richiesto espressamente dalla norma di riferimento l'esercizio effettivo dell'attività.

Ambito oggettivo

Accanto alle precisazioni relative all'ambito soggettivo, l'Agenzia delle entrate ha offerto anche taluni chiarimenti in merito alla corretta individuazione del perimetro oggettivo di applicazione del regime di favore.

Quanto alla corretta determinazione della base imponibile incrementale, l'Amministrazione ha precisato che occorre tener conto della differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente, applicando alla predetta differenza una franchigia del 5 per cento, calcolata sul reddito più alto del triennio di riferimento.

Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, può, poi, trovare applicazione la “flat tax incrementale” del 15 per cento.

L'ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce, invece, nel reddito complessivo, seguendo le regole previste per la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali).

Si specifica, inoltre, che i redditi da prendere in considerazione, per l'applicazione della tassa piatta sono, in via generale, quelli indicati in dichiarazione, nei quadri RE, RF, RG e RD, al netto delle perdite pregresse (nonché il quadro LM in caso di fuoriuscita dal regime forfetario o del regime c.d. “di vantaggio” per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità).

Viene, poi, confermata l'esclusione della disciplina di favore nelle ipotesi di avvio dell'attività in corso d'anno (i.e., nel 2023), stante l'impossibilità di determinare qualsivoglia incremento reddituale rispetto al triennio pregresso.

Di converso, invece, viene riconosciuta la possibilità di fruire della disposizione agevolativa ove risulti verificato lo svolgimento dell'attività per almeno un'intera annualità tra quelle ricomprese nel triennio di riferimento.

Da ultimo, viene precisato che, in ogni caso, conformemente a quanto previsto dalla norma di riferimento, in funzione della determinazione degli acconti IRPEF dovuti per il periodo d'imposta 2024, occorrerà assumere, quale base imponibile per il periodo precedente (i.e., del 2023), quella che si sarebbe determinata non applicando l'imposta sostitutiva.

È specificato, inoltre, che la quota di reddito assoggettata a flat tax incrementale debba essere considerata e, dunque, assuma rilievo ai fini della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente, che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Conclusioni

La flat tax incrementale, in conclusione, costituisce un sistema ibrido che coniuga alla semplicità amministrativa di un regime proporzionale puro, come quello della flat tax basato sull'applicazione di un'unica aliquota fiscale, un certo grado di equità e progressività.

Se, da un lato, il requisito di accesso dell'incremento reddituale rispetto al triennio e mira a selezionare la categoria di contribuenti ritenuta meritevole, con la fissazione a 40.000 euro del limite massimo di reddito agevolabile, il sistema riacquisisce la preminente matrice progressiva mantenendo al contempo la struttura semplice e prevedibile che è uno dei principali vantaggi di una tassa piatta classica

Come è evidente, la norma agevolativa sopra descritta, pur essendo circoscritta temporalmente al 2023, offre un'opportunità significativa per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, consentendo di beneficiare di un'aliquota d'imposta ridotta sulle variazioni incrementali del proprio reddito.

La tassa piatta, del resto, riveste un certo interesse per un amplia platea di contribuenti.

In tale contesto, l'intervento chiarificatore dell'Amministrazione finanziaria (attuato con la circolare n. 18/E sopra citata e, più recentemente, in occasione della Videoconferenza del 20 settembre 2023) viene a configurarsi come un importante elemento di certezza giuridica che dovrebbe facilitare l'applicazione pratica del nuovo regime, consentendo l'individuazione più puntuale delle casistiche e delle concrete modalità di attuazione dell'agevolazione.

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