Revoca amministratore di Condominio prima della scadenza della nomina: sorge il diritto al risarcimento del danno?

La Redazione
27 Novembre 2023

Il Tribunale di Pisa si pronuncia riguardo la differenziazione tra mancato rinnovo della nomina dell’amministratore di Condominio e revoca della stessa, nonché sulla contestuale nascita e riconoscimento del diritto al risarcimento del danno vantato dall’amministratore di Condominio revocato.

L'assemblea dei condomini deliberava la nomina dell'amministratore senza prevederne la relativa durata. Successivamente, l'assemblea dei condomini deliberava la nomina di un nuovo e diverso amministratore non rinnovando l'incarico dell'amministratore precedente. Nelle more del passaggio di consegne tra vecchio e nuovo amministratore si palesava una prorogatio di un mese dei poteri del vecchio amministratore.

Come già affermato dalla Suprema Corte (ord. n. 7874/2021) tra Condominio e amministratore si ravvisa un rapporto di mandato (SS.UU. 20957/2004) tale per cui in caso di revoca dell'incarico prima della scadenza prevista nell'atto di nomina così come deliberata dall'assemblea, sorge ex art. 1725 comma 1 c.c. il diritto al risarcimento dei danni salvo che ricorra una giusta causa.

Nel caso all'attenzione del Tribunale di Pisa, però, si ravvisano due diverse questioni sottese all'esame del giudice:

  • Revoca/mancato rinnovo  dell'incarico all'amministratore prima della scadenza;
  • Rilevanza del momento temporale della revoca dell'incarico affinché sorga il diritto al risarcimento danni.

Nel caso di specie, alla luce degli atti allegati al ricorso ed esaminati dal giudice onorario, non è possibile parlare di revoca dell'incarico prima della scadenza quanto di mancato rinnovo dello stesso da parte dell'assemblea dei condomini. Infatti, nel caso in cui l'assemblea all'atto di nomina dell'amministratore di condominio non preveda un termine di durata dell'incarico, lo stesso deve intendersi di durata pari a quella prevista ex lege (un anno) a meno di un rinnovo tacito dello stesso.

La delibera dei condomini con la quale veniva nominato un nuovo amministratore di condominio è intervenuta alla scadenza del primo anno di mandato interrompendo, difatti, il rinnovo tacito del medesimo. Si parla quindi non di revoca quanto di mancato rinnovo tale per cui il diritto al risarcimento dei danni non sorge.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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