I provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c. possono avere anche contenuto economico

La Redazione
28 Novembre 2023

I provvedimenti indifferibili di cui all’art. 473-bis.15 c.p.c. possono essere adottati nel caso in cui un coniuge abbia abbandonato la casa coniugale. 

I provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. possono essere adottati nel caso in cui un coniuge abbia abbandonato la casa coniugale, privando così l'altro dei mezzi di sussistenza materiale, condotta questa che giustifica l'esigenza di anticipare prima dell'udienza di comparizione delle parti uno dei provvedimenti che di solito vengono emessi nel corso di essa, quale quello di contributo economico in favore del coniuge, non potendo tale decisione essere differita alla predetta udienza.

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