Improcedibilità del ricorso per cassazione: deposito della relata di notifica
22 Novembre 2023
Dato il tenore letterale dell'art. 369 c.p.c., secondo comma, n. 2, la risposta sembrerebbe agevole laddove si prevede che, a pena di improcedibilità, insieme col ricorso debba essere depositata, fra l'altro, “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione …”. Evidente è la funzione del deposito della relazione di notificazione, la quale serve per verificare la tempestività dell'impugnazione proposta. Nell'ottica della conservazione del giudizio la giurisprudenza di legittimità già si è espressa (Cass. civ. n. 9005/2009) stabilendo il principio che sia il deposito della copia autentica della sentenza (o decisione) impugnata che la relazione di notificazione possano essere effettuati anche successivamente al deposito del ricorso purché entro il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso stesso (art. 369, comma 1, c.p.c.): “La previsione - di cui al comma 2, n. 2, dell'art. 369 c.p.c. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del comma 2 dell'art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 369 c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione.” Alla luce di questa interpretazione sembra, allora, che il deposito della relazione di notificazione della sentenza (o della decisione impugnata) non debba necessariamente avvenire unitamente al deposito del ricorso purché nel termine dei venti giorni previsto dal primo comma dell'art. 369 c.p.c. Pertanto, ove il procuratore di parte ricorrente si fosse dimenticato di depositare la relazione di notificazione unitamente al ricorso, potrebbe sempre farlo purché nei venti giorni dalla notificazione dello stesso. Ma l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità non si è fermata qui, sebbene ha ulteriormente ridotto i confini della improcedibilità, sulla considerazione della funzione di quella produzione documentale, senza scadere in un eccessivo formalismo. Così, ha ritenuto che si possa evitare l'improcedibilità ove sostanzialmente l'informazione recata dalla relazione di notificazione si possa acquisire aliunde non importando da quale delle parti processuali provenga. Pertanto, ha stabilito che “Nell'ipotesi in cui il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza senza la relata di notifica, il ricorso per cassazione non va dichiarato improcedibile qualora una copia della relata di notifica sia prodotta dal controricorrente oppure sia presente nel fascicolo d'ufficio trasmesso dal giudice a quo.” (Cass. civ., sez. un., 2 maggio 2017, n. 10648). Allo stato dell'arte, pertanto, la relata di notificazione del provvedimento impugnato potrà essere prodotta dal ricorrente assieme al ricorso o successivamente purché entro i venti giorni dalla notificazione dello stesso, ma potrà risultare anche dalla produzione documentale della controparte, il controricorrente, oppure essere comunque presente nel fascicolo d'ufficio trasmesso dal giudice a quo. |