L’esercizio dell’azione penale in caso di reati fallimentari

28 Novembre 2023

Di norma, l'azione penale per i reati fallimentari viene esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Il presente contributo chiarisce in quali casi il P.M. possa agire prima di tale momento. 

In ipotesi di reati fallimentari il PM può esercitare l'azione penale prima della dichiarazione di fallimento?

In generale, e certamente per i reati di cui agli artt. 216,217,223 e 224 l. fall., l'azione penale, in presenza dei relativi presupposti, è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'art. 238, comma 2, l. fall. prevede però che l'azione penale sia iniziata anche prima di tale momento, nel caso previsto dall'art. 7 l. fall. e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata la domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

Il caso previsto dall'art. 7 l. fall. contempla le ipotesi in cui l'insolvenza risulti nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore; e contempla viepiù l'ipotesi in cui l'insolvenza risulti dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

Dunque, in generale, il P.M. esercita l'azione penale dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento anche per le condotte precedenti l'apertura della procedura. Solo in due casi gli è permesso di iniziare l'azione penale prima della dichiarazione di fallimento: nelle ipotesi contemplate dell'art. 7 l. fall. di cui si è appena detto e in ogni altro caso in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata istanza di fallimento (anche da parte dello stesso P.M.).

La Corte di cassazione ha specificato che l'azione penale per i reati di bancarotta può essere legittimamente esercitata, nei casi previsti dall'art. 238, comma 2, r.d. n.  267/1942, anche prima della definitività della sentenza di fallimento e indipendentemente dal fatto che non siano decorsi i termini per la presentazione avverso la stessa del reclamo da parte dei creditori (Cass. pen., sez. V, 13 aprile 2011, n. 15061). Ma i Supremi giudici sono andati ancora oltre, prevedendo che sia anche legittima, in tema di bancarotta, l'applicazione di misure cautelari personali prima della pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 238, comma 2, l. fall. per l'esercizio anticipato dell'azione penale (Cass. pen., sez. V, 25 maggio 2023, n. 23037). Ed hanno inoltre ritenuto legittimo, sempre in tema di bancarotta (fraudolenta), il sequestro preventivo disposto prima della sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto la previsione di cui all'art. 238 l. fall. consente lo svolgimento di attività di indagine in relazione al reato in questione anche prima della sentenza dichiarativa di fallimento, a condizione che ricorrano indizi dello stato di insolvenza o che concorrano gravi motivi e sia stata presentata domanda per ottenere la dichiarazione di fallimento (Cass. pen., sez. V, 9 maggio 2019, n. 20000).

Quid iuris nel caso in cui, dopo l'inizio dell'azione penale, la sentenza dichiarativa di fallimento non venga emessa? In tal caso il P.M. dovrà chiudere le indagini e chiedere l'archiviazione del procedimento penale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.