Diritti dei lavoratori nelle cessioni d’azienda di grandi imprese insolventi: convertito in legge il d.l. n. 131/2023

La Redazione
29 Novembre 2023

Convertito in legge il d.l. 131/2023 contenente una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270/1999 in tema di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda nell’ambito di operazioni liquidatorie di grandi imprese in stato di insolvenza.

Dopo l'approvazione alla Camera il 15 novembre scorso, è stata approvata in via definitiva, nella seduta del 21 novembre 2023 del Senato, la l. n. 169/2023 di conversione del d.l. n. 131/2023 che, all'art. 6, contiene una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270/1999. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2023.

Il d.lgs. n. 270/1999 contiene la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Al Capo V, Titolo III (artt. 54 e ss.), vengono disciplinate la definizione e l'esecuzione del programma redatto dal commissario straordinario cui è affidata la procedura di amministrazione straordinaria, programma che deve essere presentato al Ministero dell'industria entro sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura (art. 54 d.lgs. n. 270/1999)

L'art. 56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270/1999, in particolare, stabilisce che “Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile”.

La norma, dunque, dispone che in presenza di tali operazioni “liquidatorie” delle grandi imprese insolventi non si applichi l'art. 2112 c.c., che prevede il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.

La legge di conversione del d.l. n. 131/2023 (Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio) approvata il 21 novembre reca, all'art. 6, l'interpretazione autentica della norma di cui all'art. 56, comma 3-bis sopra richiamato, in coerenza con le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001.

L'art. 6 stabilisce, infatti, che “In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/ 23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario”.

Dalla lettura delle proposte di emendamento avanzate dalle opposizioni si evince che la norma si legherebbe alla vicenda della cessione d'azienda da Alitalia a ITA Airways, nell'ambito della quale gli ex dipendenti di Alitalia, esclusi dalla nuova compagnia, hanno avviato un contenzioso legale per farsi assumere da quest'ultima.

Nella Relazione tecnica si legge che l'intervento legislativo si colloca in un contesto caratterizzato da contrasti giurisprudenziali registratisi sul punto. La norma sarebbe volta a chiarire che, in coerenza con quanto disposto dall'art. 5 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, la disciplina in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori non si applica, a meno che gli Stati membri dispongano diversamente, “ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente”.

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