Assicurazione e premi di polizza per il periodo non goduto: a chi spetta il diritto alla restituzione?

29 Novembre 2023

È compito del giudice del rinvio verificare se il credito, per effetto del pignoramento presso terzi a carico degli attori sia stato interamente estinto o meno, giacché solo nel primo caso potrebbe farsi questione di una restituzione del premio, e solo a far data dall’effettiva integrale estinzione del credito medesimo.

Tizio e Caia convennero in giudizio la Aviva s.p.a., esponendo che, in occasione della stipula con Unicredit s.p.a. di un contratto di mutuo ipotecario dell'importo avevano sottoscritto richiesta di adesione alla polizza di assicurazione cumulativa per il rischio di morte, invalidità temporanea, gravi malattie e rischio disoccupazione. Il premio assicurativo era stato pagato anticipatamente ed in un'unica soluzione, bonificati dal proprio conto corrente bancario, ad essi cointestato. A seguito di insorte gravi difficoltà economiche Tizio e Cai anon avevano più pagato le rate di mutuo e, pertanto la banca aveva comunicato la risoluzione del contratto ed in seguito proceduto ad espropriazione forzata immobiliare.

Conseguentemente, gli attori chiesero la condanna di Aviva al rimborso di parte del premio assicurativo pagato anticipatamente. Nel contraddittorio con la Compagnia il Tribunale accolse le domande attoree, condannando Aviva a restituire, a ciascuno degli attori, la somma di € 5.249,58, oltre interessi.

La Corte d'appello, tuttavia, accolse il gravame di Aviva s.p.a., rilevando che si trattava di contratto di assicurazione in cui il contraente è la banca, che è anche la beneficiaria, perché essa, dopo aver anticipato l'intero prezzo del finanziamento, è garantita nel rientro del suo prestito in caso di morte, disoccupazione ed eventi che impediscono al mutuatario di continuare a pagare. Pertanto, concluse la Corte territoriale, unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso è la contraente, cioè la banca, e non già i mutuatari.

Avverso detta sentenza, ricorrono per cassazione Tizio e Caia.

Con il primo motivo si denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti con riguardo alla questione della legittimazione attiva degli attori per il diritto al rimborso del premio in caso di estinzione anticipata del mutuo. Con il secondo motivo i ricorrenti rilevano l'assoluta inconciliabilità del percorso motivazionale, perché se la polizza è ancora in essere, non è possibile che spetti alla banca il rimborso del premio, in quanto esso è parte del sinallagma contrattuale e garantisce, appunto, l'operatività del contratto.

Col ulteriore motivo sostengono i ricorrenti che l'art. 40 del TUB non opera alcuna distinzione tra l'estinzione e la risoluzione del contratto ed anzi, richiamandole insieme nel medesimo articolo, le accumuna dal punto di vista logico.

Secondo la Corte di Cassazione il primo profilo del primo mezzo e il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi e fondati. Sulla questione della legittimazione attiva circa la restituzione del premio di polizza, non v'è dubbio che la Corte si sia soffermata esclusivamente sull'esame delle clausole di cui agli artt. 8 e 9 della Polizza Collettiva n. 210.610, senza tener conto che tra i ricorrenti e la stessa compagnia era stato sottoscritto a latere uno specifico contratto, avente ad oggetto, tra l'altro, un accordo circa la restituzione del premio assicurativo, in caso di accollo o di estinzione anticipata del mutuo.

Posto che per “contraente” si intende la banca mutuante Unicredit e che con “assicurato” si individuano i mutuatari, è fuori discussione che la Corte di merito abbia del tutto omesso l'esame di un fatto storico decisivo, ossia che, sulla legittimazione alla restituzione del premio per il periodo di polizza non goduto sussisteva un accordo, potenzialmente derogatorio rispetto a quanto previsto, al riguardo, dalla polizza collettiva.

È fondato anche il secondo profilo del primo mezzo. Infatti, il Tribunale aveva ritenuto che la somma complessiva del premio era stata già recuperata dalla banca, perché questa aveva già incassato, oltre ad una parte delle rate spontaneamente pagate, la somma ricavata dall'esecuzione immobiliare. Pertanto, posto che, quanto ai criteri di imputazione dei pagamenti nella restituzione delle rate, era previsto che essi andassero computati – prima che ad estinzione del debito – anche ad estinzione del premio assicurativo anticipato, ed essendo certo che la banca aveva incassato almeno le somme sopra indicate, non v'è dubbio che l'intera somma del premio pagato era stata già comunque restituita alla banca. Pertanto, il ragionamento seguito dalla Corte d'appello, nel ritenere che unico soggetto legittimato alla restituzione del premio non poteva che essere Unicredit, è viziato dall'omessa considerazione di un fatto storico, ossia che questa aveva già certamente ed integralmente recuperato il premio di polizza il cui pagamento (effettuato direttamente dai mutuatari) essa aveva finanziato. Si tratta, con ogni evidenza di un fatto decisivo, perché se tanto fosse stato considerato, la Corte non avrebbe potuto concludere con l'affermazione della sicura ed esclusiva legittimazione attiva di Unicredit, negandola in capo agli odierni ricorrenti.

Anche il secondo motivo, con cui si denuncia il vizio motivazionale, è fondato.

Infatti, è del tutto evidente che non può contemporaneamente sostenersi - come ha fatto la Corte d'appello - che il contratto di assicurazione è ancora in essere e che taluno (benché non i mutuatari) abbia diritto alla restituzione dei premi di polizza per il periodo non goduto: o il contratto di assicurazione è ancora efficace, perché il rischio assicurato è ancora sussistente in relazione alla prestazione dovuta, e dunque non può neppure ipotizzarsi una restituzione del premio, che postula la cessazione dell'efficacia di quello; oppure esso ha comunque cessato i suoi effetti, in relazione al contratto di mutuo, e dunque può certamente discutersi di una parziale restituzione del premio.

Il caso della risoluzione del mutuo per inadempimento del mutuatario non è specificamente ed espressamente preso in considerazione dalle condizioni di contratto, il problema fondamentale da risolvere consiste nella individuazione del rischio assicurato (morte, infortunio, ecc.) in rapporto alla prestazione indennitaria dovuta dalla Compagnia al contraente (la banca). Per meglio intendersi, compete al giudice del merito verificare – in forza delle condizioni di polizza e, dunque, della stessa volontà contrattuale delle parti, quale sarebbe stata la prestazione dovuta dalla Compagnia nel caso di verificazione dell'evento assicurato allorché la banca mutuante non avesse interamente recuperato la somma mutuata, dopo la risoluzione del contratto di mutuo.

Se il giudice del rinvio accertasse una simile consistenza del collegamento negoziale, dovrebbe allora inferirsene che la polizza sarebbe da considerare in essere (per usare le parole della sentenza impugnata) fin tanto che il credito della banca sia ancora sussistente, seppure in parte, in definitiva garantendo la banca, in tale ipotesi, dalla mancata restituzione della somma mutuata, sic et simpliciter: ed è compito del giudice del rinvio verificare se il credito, per effetto del pignoramento presso terzi a carico degli attori sia stato interamente estinto o meno, giacché solo nel primo caso potrebbe farsi questione di una restituzione del premio, e solo a far data dall'effettiva integrale estinzione del credito medesimo, con tutto quanto ne consegue.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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