Le Sezioni specializzate sono competenti solo se la società di fatto è partecipata da una cooperativa o società di capitali
01 Dicembre 2023
Nella causa presentata avanti a Giudici di legittimità si discute del foro di competenza in caso di una società di fatto. Il conflitto di competenza che ha originato il ricorso prende l'avvio sull'assunto del Tribunale di Pesaro per cui la banca che aveva chiesto preliminarmente l'accertamento dell'esistenza o meno di una società di fatto tra quelle convenute, nonché l'adempimento dei contratti di mutuo stipulati, prevedesse la risoluzione in via pregiudiziale di una questione di merito sulla competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa. La Suprema Corte ravvisa nella causa a suo vaglio un'ipotesi di questione di competenza in senso tecnico poiché riguarda la relazione tra Sezioni specializzate in materia d'impresa e un ufficio giudiziario ove tali Sezioni specializzate non sono presenti. Per poter dirimere la questione sollevata con il regolamento di competenza i Giudici richiamano un principio oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale «in sede di regolamento di competenza, poiché il relativo giudizio è giudizio sulla questione di competenza nei suoi aspetti statici e dinamici, la Corte di Cassazione procede all'esame della questione, senza essere vincolata ai motivi sui quali si fonda l'istanza di regolamento e conduce tale esame anche procedendo all'apprezzamento dell'osservanza delle regole c.d. dinamiche disciplinatrici della proposizione della questione di competenza, al fine di acclarare se esse siano state osservate». Ricordano inoltre i Giudici che il regolamento è un mezzo di impugnazione «sui generis» perché riguarda la questione di competenza in via immediata e non solo l'esattezza della decisione del giudice di merito sulla competenza. Poiché la funzione de regolamento di competenza è quella di richiedere alla Corte di Cassazione di individuare in via definitiva qual è il giudice competente a conoscere la questione, i poteri sia di indagine che di valutazione esperibili dalla Corte possono riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e non oggetto del ricorso per competenza (cfr. Cass. sez. Unite, n. 14569/2022). Occorre ricordare anche come in sede di regolamento di competenza «[…] la Corte di Cassazione […] è tenuta ad accertare d'ufficio l'osservanza del disposto dell'art. 30, comma 3, c.p.c. con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza» (cfr. Cass. civ., ord. n. 9873/2009). La competenza, quindi, deve essere determinata ex art. 10 c.p.c., regola di portata generale non rilevando le contestazioni del convenuto. Seguendo il ragionamento fin qui prospettato e il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, la Cassazione civile ritiene il motivo di ricorso presentato dal Procuratore generale fondato poiché evidente «l'erroneità della statuizione con cui il Tribunale di Pesaro aveva ritenuto potersi applicare anche alle società di persone, quale è la super società di fatto o irregolare, la norma istitutiva delle Sezioni specializzate in materia impresa e della relativa competenza». Inoltre, in base al d. lgs. n. 168/2003, art. 3, comma 2, le Sezioni specializzate in materia di impresa hanno competenza funzionale limitata ai soli rapporti societari relativi alle società per azioni, società a responsabilità limitata e cooperative rimanendo escluse, quindi, le società di persone a meno che non esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative. Viene in conclusione esclusa la competenza della Sezione specializzata presso il Tribunale di Appello di Ancona. (Fonte: Dirittoegiustizia.it) |