Perfezionamento della notifica eseguita con modalità telematiche

La Redazione
29 Novembre 2023

Nel caso di notifica telematica, il momento cui aver riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, è - non quello della spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (PEC), né quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna, ma - quello in cui è generato il messaggio di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente.

Nella fattispecie la controricorrente aveva sollevato eccezione di tardività del ricorso per cassazione in memoria. La Corte riteneva fondata la questione in quanto il ricorso principale si esponeva ad un assorbente rilievo di inammissibilità in quanto tardivamente proposto.

È pacifico, infatti, ed è anche documentato nel rispetto dell'onere al riguardo imposto dall'art. 369 c.p.c., comma 2, che la sentenza impugnata è stata notificata in data 6 febbraio 2020. Il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione decorrente da tale data veniva dunque a scadere – tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – il 9 giugno 2020. Il ricorso principale risultava, invece, depositato, a seguito di tale data.

Più precisamente risulta dalla depositata copia cartacea dei relativi messaggi PEC, attestata conforme all'originale documento informatico, che il ricorso in esame è stato notificato, con spedizione all'indirizzo PEC della destinataria, in data (omissis) alle ore 00.00, con accettazione del messaggio in data (omissis) alle ore 00.00.09, come da ricevuta di accettazione generata dal gestore della posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC), e consegna alla destinataria alle ore 00.00.37 del medesimo giorno, come da ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC), generata dal gestore della posta elettronica certificata della medesima.

Preliminarmente la Corte ha rammentato che in tema di perfezionamento della notifica eseguita con modalità telematiche, la Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale del d.l. n. 179/2012, art. 16-septies (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, inserito dal d.l. n. 90/2014, art. 45-bis, comma 2, lett. b) (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114/2014, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta». Ha infatti osservato che «il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta... introdotto... allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.

Ciò posto, appare chiaro dalla formulazione della norma, nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, che, nel caso di notifica telematica, il momento cui aver riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, è - non quello della spedizione del messaggio PEC, né quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna, ma - quello in cui è generato il messaggio di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, dunque, nella specie, le ore "00:00:09" del (omissis).

Sicché, nel caso di specie, la Suprema Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso principale per Cassazione notificato alle ore 00:00:09 (orario di pervenuta Pec di accettazione) del giorno successivo a quello di scadenza del termine.

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