Modalità di perfezionamento della notifica PEC quando la casella del destinatario è piena
01 Dicembre 2023
Nella fattispecie esaminata il ricorso per cassazione veniva notificato in data 24.01.2022, sul presupposto di operatività del termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. (la sentenza essendo stata pubblicata il 28.10.2021) e quindi ampliamente entro il semestre. Senonchè la società controricorrente eccepiva di aver notificato la sentenza d'appello, ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c., con messaggio PEC del 31.10.2021, restituito dal sistema con la dicitura "... è stato rilevato un errore 5.2.2 - InfoCert S.p.A. - casella piena. Il messaggio è stato rifiutato dal sistema”. Da tanto, la controricorrente faceva discendere che - poiché la mancata consegna è imputabile a negligenza del destinatario, titolare della casella PEC - la notifica della sentenza deve intendersi perfezionata alla data del 31.10.2021, detta comunicazione equivalendo al messaggio di avvenuta consegna (si richiama, tra l'altro, l'insegnamento di Cass. n. 3164/2020 e di Cass. n. 11559/2021). Tanto premesso, la Corte rileva che sul tema della notifica a mezzo PEC, restituita dal sistema con messaggio di mancata consegna per "casella piena", si registrano, in effetti, orientamenti non proprio univoci. Secondo un primo orientamento, la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena" (Cass. n. 3164/2020). Invece, secondo un diverso orientamento interpretativo, in caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario (per "casella piena"), ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico - eventualmente in associazione al domicilio digitale - il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico (Cass. n. 40758/2021). Ciò posto, ritiene il Collegio come, in effetti, la ricognizione della giurisprudenza sopra succintamente richiamata – per quanto non sempre riferibile al medesimo ambito applicativo - riveli una non conciliabile diversità di vedute sul tema controverso; per di più senza che né l'una né l'altra impostazione paiano del tutto convincenti, sia sul piano del metodo, che del risultato ermeneutico. Infatti, seppur le esigenze sottese all'indirizzo più rigoroso (Cass. n. 3164/2020) meritino apprezzamento, perché il rischio di escludere ogni valenza alla notifica PEC non consegnata al destinatario per "casella piena" può effettivamente disincentivare gli operatori dalla necessaria cura del proprio indirizzo PEC e degli specifici adempimenti connessi alla peculiarità del mezzo telematico ormai in via generalizzata imposto come modalità di interazione tra i soggetti tenuti a dotarsene, al contrario promuovendo comportamenti strumentali e improntati, in senso lato, almeno a grave negligenza e con sostanziale neutralizzazione o vanificazione dell'operatività dell'innovazione tecnologica introdotta, dall'altro occorre pure evidenziare che l'opposta opzione ermeneutica (Cass. n. 40758/2021) si fonda su una specifica caratteristica della fattispecie: ossia, quella della necessaria compresenza di un domicilio digitale della parte (sostanzialmente immanente, d.l. n. 179 del 2012, ex art. 16-sexies) e di un domicilio elettivo fisico, o tradizionale. In definitiva, il Collegio reputa opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite. |