Mancata notifica del pignoramento presso terzi al debitore: nullità o inesistenza del procedimento?
04 Dicembre 2023
La vicenda esaminata trae origine dall'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., proposta da (omissis) avverso l'ordinanza ex art. 533 c.p.c. emessa in suo danno, con cui il g.e. del Tribunale di Napoli Nord aveva assegnato il quinto stipendiale al creditore pignorante. Sosteneva l'opponente che il pignoramento presso terzi non gli era mai stato notificato e che quindi esso era da considerare non già nullo (vizio che avrebbe quindi potuto sanarsi per effetto dell'avvenuta costituzione del debitore), bensì inesistente. L'adito Tribunale rigettava l'opposizione, rilevando che il pignoramento, benché nullo in difetto di valida notifica all'esecutato (mancando l'intimazione ex art. 492 c.p.c.), risultava sanato per effetto dell'avvenuta costituzione nel procedimento dello stesso debitore, munito di difensore. Avverso tale sentenza (omissis) ricorreva per cassazione, affidandosi a quattro motivi a cui resisteva con controricorso il creditore pignorante. Con ordinanza interlocutoria n. 18271/2023, è stata disposto il rinvio per la trattazione in pubblica udienza, stante il rilievo nomofilattico. Quest'ultimo era dovuto alla questione prospettata con il primo motivo di ricorso, con cui veniva denunciata la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 543 e 492 c.p.c. per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto che il pignoramento nullo e non inesistente. Assumeva infatti il ricorrente che la mancanza di intimazione di cui all'art. 492 c.p.c. al debitore comporta l'assenza di un elemento strutturale del pignoramento, impedendo in ogni caso la costituzione del vincolo di destinazione. Ciò posto, i giudici hanno ritenuto il primo motivo fondato. Assai di recente, la Corte ha ricordato di aver recentemente affermato che «Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento; ne consegue che la mancata tempestiva iscrizione a ruolo implica la perdita di efficacia del pignoramento ancor prima del suo completamento e a tale fattispecie, interrotta ante tempus, non può riconoscersi l'effetto di utile inizio dell'esecuzione forzata ai fini dell'art. 481 c.p.c.» (Cass. n. 12195/2023). Se dunque la mera mancata iscrizione a ruolo determina l'impossibilità di completare il perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 543 c.p.c., sì da impedire l'utile inizio dell'azione esecutiva, a maggior ragione tanto deve dirsi nel caso in cui, come nella specie, la notifica nei confronti del debitore esecutato sia del tutto mancata, sia cioè inesistente. Precisa in particolare la Corte che, è di tutta evidenza che la notificazione dell'atto di pignoramento per cui è processo, nei confronti dell' A., non può che dirsi inesistente. Essa, infatti, venne tentata dall'ufficiale giudiziario incaricato in data 11.5.2018, ma restituita al mittente con la dicitura «perché sconosciuto all'indirizzo in atti» (sulla inesistenza di una simile notifica, si veda già Cass. n. 10671/2006). In dette condizioni, dunque, l'atto di pignoramento è inesistente non tanto (e non solo) perché è del tutto mancata l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., ossia un elemento strutturale "interno" alla fattispecie di cui all'art. 543 c.p.c., ma perché è del tutto mancata la notifica dell'atto, ossia un elemento di struttura che impedisce ab imis lo stesso perfezionamento della fattispecie, sicché l'azione esecutiva nei confronti dell' A. (benché il proprio datore di lavoro avesse iniziato a trattenere il quinto dello stipendio a far data dall'aprile 2018) non è mai tecnicamente iniziata, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., come sostanzialmente e correttamente denunciato dal ricorrente. |