Costituzionalmente illegittima la non reclamabilità del provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo
05 Dicembre 2023
Massima Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta (anche per ragioni di inammissibilità) il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696-bis del medesimo codice. Il caso Con ordinanza del 14 dicembre 2022 il Tribunale di Roma in composizione collegiale, adito in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice monocratico che aveva disatteso un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. proposto per la nomina di un consulente tecnico per l'accertamento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del codice di rito, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedevano la reclamabilità del provvedimento di diniego dell'istanza di nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. Il giudice remittente, in particolare, osservava che l'art. 696-bis c.p.c., laddove stabilisce che la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite può essere richiesta «anche» al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696 c.p.c., non può essere inteso – come pure sembrerebbe consentire la sua formulazione letterale – nel senso della possibilità di esperimento anche in presenza di condizioni di urgenza, in quanto in tale ipotesi la parte interessata deve ricorrere allo strumento tipico dell'accertamento tecnico preventivo; ciò rendeva inestendibile alla fattispecie i principi affermati dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 144 del 2008 - che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui non prevedevano la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 dello stesso codice, giacché quella pronuncia era stata motivata proprio con la riconducibilità dei procedimenti di istruzione preventiva al novero delle misure cautelari, in quanto fondate sul presupposto del periculum in mora, non giustificante, di contro, la proposizione di ricorso ex art. 696-bis c.p.c.. La questione La preclusione all'esperimento del reclamo, tuttavia, generava, ad avviso del remittente, un problema di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 695 e 669-terdecies c.p.c. rispetto ai parametri tanto dell'art. 3 Cost. - comportando detta esclusione un'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti cautelari e all'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c. - quanto dell'art. 24 Cost., stante la funzionalità del procedimento all'effettività della tutela giurisdizionale dell'assoluzione dell'onere della prova. La questione era ritenuta fondata dal giudice delle leggi. Le soluzioni giuridiche La Corte Costituzionale, in particolare, rigettando la preliminare eccezione sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato, escludeva, anzitutto, la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate dal remittente, stante l'inequivoco tenore letterale dell'art. 696-bis c.p.c. e delle disposizioni da esso richiamate (in particolare, l'art. 696 c.p.c., a sua volta richiamante gli artt. 694 e 695 c.p.c.), configuranti un procedimento destinato a chiudersi con «ordinanza non impugnabile», salvo che per i provvedimenti di rigetto delle istanze di assunzione preventiva dei mezzi di prova dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c. in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale operata con sentenza n. 144 del 2008 del medesimo giudice delle leggi. Parimenti non fondata era giudicata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dello Stato rispetto all'evocazione del parametro di cui all'art. 24 Cost., stante la facoltà di riproposizione della domanda ex art. 696-bis c.p.c. rigettata e, in ogni caso, la possibilità di ricorrere all'istituto della mediazione ove la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi sia prevista come condizione di procedibilità della domanda (come è in materia di responsabilità sanitaria, secondo quanto disposto dalla l. 24/2017), non confrontandosi adeguatamente l'eccezione con l'impianto argomentativo dell'ordinanza di rimessione in punto di ammissibilità della questione e attenendo, piuttosto, essa al merito della dedotta violazione e dell'ipotizzata violazione dell'art. 24 Cost.. Ciò posto, le questioni sollevate dal Tribunale di Roma venivano giudicate fondate in riferimento ad entrambi i parametri costituzionali evocati. In relazione, infatti, all'art. 24 Cost., si osservava che il provvedimento del giudice che rigetta (o dichiara inammissibile) la richiesta di espletamento di una consulenza tecnica ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. priva definitivamente la parte di un'importante facoltà processuale diretta alla possibile composizione della lite, arrecando al diritto di agire in giudizio (appunto, tutelato dall'art. 24, primo comma, Cost.) una compromissione anche maggiore del rigetto di un accertamento tecnico ai sensi dell'art. 696 c.p.c., quale provvedimento ormai reclamabile a seguito della sentenza n. 144 del 2008 del medesimo giudice delle leggi. Né ha rilievo la circostanza che il ricorso potrebbe essere riproposto a fronte dell'ordinanza di rigetto, avendo già in più occasioni la Corte Costituzionale sottolineato che non vi è equivalenza, quanto a qualità della tutela giurisdizionale, tra la riproponibilità dell'istanza al medesimo giudice che già l'abbia respinta e reclamabilità davanti ad un altro giudice (Corte Cost, Sentenze nn. 493 del 28/11/2002 e 253 del 23/06/1994). La violazione dell'art. 3 Cost. viene, a sua volta, ricavata proprio dal raffronto tra la disciplina dell'accertamento tecnico preventivo e quello della consulenza tecnica preventiva a fini di composizione della lite: benché, infatti, l'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c. non postuli il periculum in mora tra i presupposti per la sua proposizione, esso è proceduralmente modellato sull'accertamento tecnico preventivo e collocato sistematicamente nella Sezione IV, del Capo III, del Titolo I, del Libro IV del codice di procedura civile dedicata ai provvedimenti di istruzione preventiva, talché la mancata previsione dello strumento di controllo del reclamo anche nei confronti della misura con la quale il giudice disattenda il ricorso della parte volto alla nomina di un consulente tecnico ex art. 696-bis c.p.c. si traduce, sul piano dell'art. 3 Cost., in una diseguaglianza nei mezzi di tutela contemplati per provvedimenti che, per scelta ex ante del legislatore, sono tutti ricondotti nel più ampio genere dell'istruzione preventiva. Viene escluso, di contro, che la natura non cautelare del procedimentoexart. 696-bis c.p.c. possa essere ostativa all'assoggettabilità a reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. del provvedimento di rigetto della nomina di un consulente tecnico preventivo a fini di composizione della lite, avendo la stessa Corte Costituzionale riconosciuto che le norme sul procedimento cautelare uniforme esprimono principi generali dell'ordinamento, ai quali occorre fare riferimento per colmare le eventuali lacune della disciplina di procedimenti ispirati alla medesima ratio (Corte Cost. Sentenza n. 26 del 2/1/2010). In una prospettiva, quindi, di “equivalenza delle garanzie – ossia di identità del rimedio impugnatorio a fronte di provvedimenti di analogo contenuto sul piano effettuale – il duttile rimedio del reclamo contemplato dall'art. 669-terdecies c.p.c. si presta ad essere esteso, negli stessi termini, anche a provvedimenti privi di natura d'urgenza, ma altrettanto meritevoli di tutela sotto il profilo tanto sostanziale che processuale”. Da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c. nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta (anche per ragioni di inammissibilità) il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696-bis del medesimo codice. Osservazioni L'istituto della consulenza tecnica preventiva a fini di composizione della lite è stato introdotto all'interno del codice di rito (art. 696-bis c.p.c.) in sede di conversione del d.l. n. 35/2005 nella l. n. 80/2005, con il fine di consentire alla parte interessata di ottenere «ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito» la nomina di un consulente tecnico che prima dell'instaurazione del processo e anche in mancanza di un periculum in mora tenti la conciliazione tra le parti, così evitando lo svolgimento del futuro giudizio di merito. Se, quindi, le parti, nell'ambito del relativo procedimento pervengano a una soluzione transattiva, l'accordo è trasfuso e formalizzato in un verbale al quale il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo. Ove, invece, la conciliazione non riesca, ciascuna parte potrà chiedere che l'elaborato peritale sia acquisito agli atti del successivo giudizio di merito, previo vaglio di ammissibilità e rilevanza da parte del giudice di quel processo. Il previo esperimento del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. è, inoltre, condizione di procedibilità della domanda in materia di responsabilità sanitaria, in forza di quanto disposto dalla l. 24/2017, in alternativa all'ordinaria procedura di mediazione. Trattasi di strumento a cui ricorrere quando, vertendo il contrasto tra le parti su questioni di ordine tecnico, l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che valuti la sussistenza e l'entità del credito controverso ovvero la sussistenza e l'entità di un danno da fatto illecito è idoneo a consentire alle parti di valutare la possibilità di un'astratta conciliazione. Dal punto di vista sistematico, la norma è stata inserita nella sezione del codice di procedura civile relativa ai «Procedimenti di istruzione preventiva» e il procedimento di nomina del consulente tecnico a fini conciliativi è stato modellato su quello dell'accertamento tecnico preventivo, in forza del rinvio all'art. 696 c.p.c., il quale a sua volta rinvia alle forme stabilite dai precedenti artt. 694 e 695 c.p.c.. L'art. 695 c.p.c., tuttavia, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, unitamente all'art. 669-quaterdecies c.p.c., nella parte in cui non contemplava la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 del medesimo codice (Corte cost, sentenza n. 144 del 16/05/2008). Fino all'intervento in commento del giudice delle leggi, quindi, mentre era reclamabile l'ordinanza reiettiva (o dichiarativa di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo, analogo rimedio non era configurabile avverso il provvedimento di rigetto (o dichiarativo di inammissibilità) dell'istanza di nomina di un consulente tecnico preventivo a fini di composizione della lite. Non erano mancati, invero, arresti – anche della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, Sentenza n. 23976 del 10/04/2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 34202 del 21/11/2022) – favorevoli alla tesi della reclamabilità anche dell'ordinanza reiettiva dell'istanza di nomina di consulente tecnico preventivo, sia sul presupposto della natura in senso lato cautelare del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., esperibile anche in presenza di ragioni di urgenza (sulla base dello stesso tenore letterale dell'art. 696-bis c.p.c., il quale espressamente prevede che la CTU preventiva può essere richiesta «anche» al di fuori – e, quindi, non solo in difetto - delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696 c.p.c., il quale fa espresso riferimento al presupposto dell'urgenza), sia, in ogni caso, per la portata generale del rimedio del reclamo, previsto dal nostro ordinamento anche rispetto a provvedimenti di natura non cautelare (ad esempio, i decreti emessi all'esito di procedimento svoltosi con rito camerale, ai sensi dell'art. 739 c.p.c.). Con l'orientamento in questione si confronta anche la Corte Costituzionale nella sentenza in commento, negando che esso possa costituire “diritto vivente”, essendosi la giurisprudenza di legittimità solo incidentalmente occupata della questione, al fine di escludere la possibilità di un proprio intervento rispetto all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. in sede di ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Lo stesso giudice delle leggi, d'altra parte, nega, di fatto, la possibilità di giungere in via interpretativa alla soluzione accolta all'esito di scrutinio di legittimità costituzionale con la sentenza n. 144/2008, posto che quest'ultima era stata motivata con la “natura cautelare” dei procedimenti di istruzione preventiva, aventi il fine “di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio della parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni”; natura cautelare, di contro, in senso stretto estranea al procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c. Ciò non toglie il riconoscimento di un'effettiva irragionevolezza del diverso regime impugnatorio del provvedimento reiettivo dell'ATP e di quello reiettivo dell'istanza di nomina di un consulente tecnico preventivo a fini conciliativi, essendo i due procedimenti analogamente regolati dal punto di vista procedurale e appartenendo entrambi, nella stessa sistematica del codice di rito, al “genus” dei procedimenti di istruzione preventiva, pur prescindendo l'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c. dal requisito del periculum in mora. La non reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di nomina di un consulente tecnico preventivo a fini conciliativi è stata, inoltre, considerata lesiva anche dei principi ricavabili dall'art. 24 Cost. in quanto, pur essendo la domanda riproponibile in caso di rigetto (e pur essendo esperibile la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda in materia di responsabilità medica, in alternativa alla consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-bis c.p.c.), la pronuncia reiettiva è comunque tale da privare la parte della possibilità di accedere ad una astratta possibilità di composizione della lite, giustificando, quindi, uncontrollo giudizialeattraverso lo strumento del reclamo. Riferimenti Sulla problematica oggetto dell'intervento del giudice delle leggi si vedano Cass. civ., sez. III, Sentenza n. 23976 del 10/04/2019 e Cass. civ., sez. III, Ordinanza n. 34202 del 21/11/2022, favorevoli alla possibilità di raggiungere in via interpretativa la soluzione accolta dalla Corte Costituzionale all'esito dello scrutinio di legittimità costituzionale, con la sentenza n. 144/2008. |