Attestazione speciale ex art. 84, comma 5, CCII: le “spese di procedura inerenti al bene o diritto"

Daniele Fico
05 Dicembre 2023

Alcuni chiarimenti in merito alla attestazione "speciale" cui il professionista indipendente è tenuto ex art. 84, comma 5, CCII, con particolare riferimento alle voci che questi dovrà considerare per calcolare il "presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto".

Ai fini dell'attestazione, ex art. 84 CCII, del “presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota porta delle spese generali”, quali sono le voci di spesa di cui deve tenere conto il professionista indipendente?

L'art. 84, comma 5, CCII consente il soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca anche in misura non integrale, sempre che non sia inferiore a quella realizzabile in caso  di liquidazione dei beni e dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione “al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali”, asseverato da professionista indipendente; precisando, altresì, che la quota residua non soddisfatta è degradata a credito chirografario.

L'attestazione “speciale” di trattamento non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale di cui sopra è inserita quindi tra i presupposti di ammissibilità e legittimità della domanda di concordato preventivo. Al riguardo, il professionista indipendente incaricato a tale espresso fine deve procedere alla stima delle attività in chiave di liquidazione, simulando poi, in termini di confronto, un'ipotesi di riparto per rappresentare al ceto creditorio come si configura la relativa aspettativa di soddisfacimento, nel più rigoroso rispetto della graduazione a cascata, in ossequio al principio secondo il quale ciascun creditore deve percepire dal concordato almeno ciò che gli riserverebbe, appunto, la liquidazione giudiziale.

La falcidia del creditore che vanti una causa di prelazione non è, però, incentrata sul mero raffronto tra l'ammontare del credito e il valore di liquidazione, ma deve considerare anche l'ammontare delle spese di procedura relative al bene, oltre a una quota delle spese generali.

Al fine di calcolare il valore di liquidazione di cui al quinto comma dell'art. 85 CCII, la giurisprudenza di merito ha evidenziato la necessità di stimare il valore – alla data di deposito della domanda concordataria – che potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell'intero patrimonio del ricorrente. Tale valore “dovrà essere calcolato, quanto all'azienda, con riferimento al presumibile realizzo derivante dalla vendita della stessa in sede di esercizio provvisorio disposto dal Tribunale dopo l'apertura del procedimento liquidatorio ovvero al valore di liquidazione dei singoli beni aziendali laddove si ravvisi come non prevedibile, perché conveniente, l'esercizio provvisorio rispetto alla cessazione dell'azienda ed alla vendita atomistica dei suoi beni” (Trib. Roma, 24 ottobre 2023).  

In relazione ai singoli beni o diritti, il valore andrà considerato al netto delle spese di procedura strettamente inerenti agli stessi. Così, a titolo esemplificativo, in presenza di bene immobile, andranno considerate le spese per la perizia di stima del medesimo; l'IMU; le spese pubblicità per la vendita immobiliare e quelle relative alla cancellazione dei gravami che, come noto, sono a carico della procedura. Le spese generali, a loro volta, saranno comprensive della quota del compenso previsto per gli organi della procedura.  

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