Risarcimento del danno da morte di incerta derivazione causale: dies a quo del termine di prescrizione del diritto
05 Dicembre 2023
L'art. 2043 c.c., che disciplina il risarcimento per fatto illecito, dispone che “qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Tale norma stabilisce che il diritto al risarcimento del danno sorge in conseguenza della riconducibilità eziologica di un danno ingiusto - e, cioè, di un fatto lesivo di un interesse tutelato dall'ordinamento - a un comportamento altrui. L'art. 2935 c.c., che disciplina la decorrenza della prescrizione, a sua volta dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Tale norma - nel rispetto del vecchio brocardo contra non valentem agere non currit praescriptio - stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere da intendersi come possibilità legale di far valere il diritto. L'impossibilità legale di far valere il diritto, quindi, è solo quella che deriva da cause impeditive di ordine giuridico che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche: - gli impedimenti soggettivi; - gli ostacoli di mero fatto; - l'ignoranza del soggetto danneggiato sull'identità del responsabile; - l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto, tranne che essa sia imputabile a comportamento doloso della controparte; - l'impossibilità di fatto in cui si trovi il titolare del diritto (Cass. 21 aprile 2023 n. 10786; Cass. 28 aprile 2022 n. 13343; Cass. 7 febbraio 2022 n. 3711; Cass. 26 maggio 2015 n. 10828). L'art. 2947 c.c., che disciplina la decorrenza della prescrizione da fatto illecito, al comma 1 a sua volta dispone che la prescrizione decorre da quando il fatto si è verificato. Tale norma - che negli anni ha formato oggetto dell'indagine e dell'elaborazione giurisprudenziale sul dies a quo in tutte le azioni risarcitorie - va interpretata nel senso che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma: - dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (Cass. 24 marzo 1979 n. 1716 che è il leading case); - da quando si verifica la lesione effettiva e concreta, e non solo potenziale, nella sfera giuridica del danneggiato (Cass. 13 gennaio 2003 n. 311). Il combinato disposto di tali norme (artt. 2043,2935 e 2947 c.c.), pertanto, porta a ritenere che il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito è mobile e inizia a decorrere (non dalla data di accadimento del fatto materiale, bensì) soltanto dal momento in cui l'illecito e il conseguente danno si manifestano all'esterno divenendo:
Nel caso di coincidenza del momento della verificazione materiale dell'evento di danno e del momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica, nulla quaestio in quanto il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre dal primo (che coincide temporalmente con il secondo). Nel diverso caso, invece, di non coincidenza dei due momenti (verificazione materiale dell'evento di danno e conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica), il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre dal secondo. Solo in questi casi, infatti, il dies a quo mobile è spostato in avanti e tale scelta è sorretta dalla ratio di evitare che il termine di prescrizione inizi a decorrere in assenza della percezione di aver subito un danno ingiusto. La giurisprudenza di legittimità, negli anni, ha autorevolmente, costantemente e convincentemente confermato tali principi applicandoli a diverse fattispecie e, in particolare, (senza alcuna presunzione di esaustività o completezza) in tema di: - danni lungolatenti e, in particolare, quelli alla salute o da morte causati da emotrasfusioni infette (Sez. Un. 6/7/2023 n. 191298; Sez. Un. 18/11/2008 n. 27337; Sez. Un. 11/1/2008 n. 576 e altre in pari data); - danni causati da esondazione di un fiume (Cass. sez. un., 9 febbraio 2022 n. 4115); - danni da responsabilità sanitaria e, in particolare, quelli alla salute e da morte di incerta derivazione causale ove sono non coincidenti, sotto il profilo temporale, il momento dell'accadimento materiale dell'evento di danno e il diverso momento dell'esteriorizzazione del danno (Cass. 27 ottobre 2023 n. 29859) e quelli lungolatenti per la contrazione di una malattia infettiva (Cass. 9 luglio 2020 n. 14480); - danni causati da reato di calunnia (Cass. 23 febbraio 2023 n. 5650); - danni da illecito antitrust, anche prima dell'attuazione della Direttiva 2014/104/Ue (Cass. 27 febbraio 2020 n. 5381); - danni da atteggiamento persecutorio e, in particolare, quelli alla salute di incerta derivazione causale e, cioè, quelli che per loro stessa natura (psichica) non sono immediatamente, univocamente e direttamente riconducibili da un punto di vista soggettivo a un preciso comportamento colposo (o doloso) di un terzo (Cass. 10 aprile 2015 n. 7194); - aggravamento del danno consistente nella manifestazione di una lesione nuova e autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile (Cass. 11 gennaio 2008 n. 580). Deve ritenersi, pertanto, per tutto quanto fin qui esposto che - nelle materie non espressamente e diversamente disciplinate dal legislatore - il “dies a quo” del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da morte da illecito extracontrattuale, in caso di sua incerta derivazione causale, decorre dal momento in cui l'illecito e il conseguente danno si manifestano all'esterno nei modi e termini innanzi evidenziati e, cioè, in presenza congiunta dei requisiti della conoscibilità del danno e della rapportabilità causale. |