Concordato semplificato: sì alle misure cautelari (e no a quelle protettive)

La Redazione
04 Dicembre 2023

Con un recente decreto il Tribunale di Torino, avendo precedentemente dichiarato inammissibile l’istanza di concessione delle misure protettive, ha invece concesso le misure cautelari inibitorie richieste da una società ricorrente per l’omologa di un concordato semplificato.

Contestualmente al deposito del ricorso ex art. 25-sexies CCII per l'omologa del concordato semplificato, una società chiedeva al Tribunale di Torino la conferma di misure protettive ex artt. 54, comma 2 e 55, comma 3, CCII. Con successiva memoria, la società ricorrente, ferme le domande già formulate con il ricorso principale, chiedeva la concessione di misure cautelari inibitorie nei confronti di tre creditori che avevano notificato atti di precetto e di due creditori che avevano intrapreso l'azione esecutiva mediante pignoramento.

Il Collegio, con un primo decreto, ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione delle misure protettive, mentre, con il presente provvedimento – accertata la sussistenza, nel caso concreto, dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora – ha accolto le domande cautelari.

Va segnalato come il Tribunale, richiamando il decreto con cui ha dichiarato ammissibile la prima istanza, ribadisce che “anche nel concordato semplificato sussiste l'esigenza di garantire la cristallizzazione del patrimonio dell'imprenditore che abbia formulato proposta di concordato semplificato, proteggendolo da eventuali iniziative individuali dei creditori al fine di evitare il rischio che, nelle more dell'omologazione, il piano diventi inattuabile” e che “detta esigenza può essere soddisfatta mediante il riconoscimento, al debitore, della possibilità di accedere alle misure cautelari inibitorie e di invocare la tutela cautelare secondo il procedimento previsto agli artt.669 e segg. C.P.C.”.

Segnalazione a cura dei professionisti dello Studio Gianni&Origoni.

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