La Corte di cassazione si pronuncia sul caso della trattativa Stato-mafia

11 Dicembre 2023

La questione giuridica risolta dalla Suprema Corte può porsi nei seguenti termini: risponde alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio inferire la prova di un fatto ignoto da un fatto che già costituisca il risultato conoscitivo di un ragionamento indiziario?

Massima

In tema di valutazione della prova indiziaria, il requisito della precisione dell'indizio impedisce l'inferenza da un fatto noto di fatti ignoti posti in rapporto di derivazione.

L'esclusione di possibili spiegazioni alternative del fatto non può supplire alla mancanza di prova del fatto stesso.

Il caso

Con sentenza del 20 aprile 2018 la Corte di assise di Palermo decideva sull'imputazione per minaccia ad un Corpo politico contestata a Leoluca Biagio Bagarella, Antonino Cinà, Giovanni Brusca, Salvatore Riina, Giuseppe De Donno, Mario Mori, Antonio Subranni, Marcello Dell'Utri (le posizioni degli imputati Calogero Mannino e Bernardo Provenzano venivano giudicate separatamente).

La Corte di assise di Palermo accoglieva la tesi dell'accusa, secondo cui alcuni esponenti di vertice di "cosa nostra" avrebbero in tempi diversi minacciato il Governo della Repubblica, turbandone l'attività, a partire dal 1992 e sino al 1994, prospettando la cessazione dell'iniziativa di violento attacco alle istituzioni del Paese alla condizione dell'ottenimento di benefici per l'associazione criminale, quali la revisione del c.d. Maxiprocesso, la mitigazione della legislazione in materia di contrasto alla criminalità organizzata e l'attenuazione del trattamento penitenziario degli associati in stato di detenzione. La Corte di assise di Palermo condannava per il reato di cui all'art. 338 c.p. gli esponenti di vertice di "cosa nostra" Bagarella e Cinà, per aver formulato ed inoltrato al Governo richieste ricattatorie. Altresì, era riconosciuta la responsabilità penale degli ufficiali dei carabinieri del R.O.S. De Donno, Mori e Subranni, per aver svolto il ruolo di istigatori e/o agevolatori della condotta minatoria nei confronti dei Governi Amato e Ciampi, e di Dell'Utri per essersi fatto tramite della minaccia nei confronti del Governo Berlusconi.

In secondo grado, la Corte di assise di appello di Palermo riconosceva l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per De Donno, Mori e Subranni, che venivano assolti perché il fatto non costituisce reato, assolveva Dell'Utri per non aver commesso il fatto, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Bagarella per estinzione del reato, limitatamente alle condotte commesse in pregiudizio del Governo Berlusconi e confermava nel resto la sentenza della Corte di assise. In particolare, i giudici di secondo grado ritenevano provata la condotta di minaccia nei confronti dei Governi Amato e Ciampi, ma escludevano che gli esponenti dei carabinieri del R.O.S. avessero agito nella trattativa con la volontà di rafforzare il programma criminale dell'organizzazione mafiosa e di facilitare la trasmissione del messaggio minatorio agli organi istituzionali. Quanto alla posizione di Dell'Utri, che veniva assolto per non aver commesso il fatto, la Corte di assise di appello riteneva che non vi fosse prova dell'avvenuta ricezione della minaccia da parte del Presidente del Consiglio Berlusconi.

Avverso la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo e gli imputati Bagarella, Cinà, Mori, De Donno. Con la sentenza in commento la Suprema Corte rigetta il ricorso della Procura generale presso la Corte di appello di Palermo; accoglie parzialmente i ricorsi degli imputati nei termini di seguito precisati.

La questione

La Corte di cassazione si pronuncia con riguardo ad una pluralità di questioni giuridiche.

Ed in particolare:

1. Sulla competenza della Corte di assise di Palermo;

2. Sulla violazione del principio del ne bis in idemeccepita dall'imputato Bagarella;

3. Sulla nullità delle sentenze di merito per la lesione del diritto dell'imputato a partecipare al dibattimento (eccepita dagli imputati Bagarella e Cinà);

4. Sulla qualificazione giuridica delle condotte accertate, sussunte entro la fattispecie di cui all'art. 338 c.p.;

5. Sulla violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio (relativamente all'accertamento delle condotte commesse ai danni dei Governi Amato e Ciampi);

6. Sulla configurabilità del concorso di Subranni, Mori e De Donno nel reato di minaccia ai danni dei Governi Amato e Ciampi.

Pur essendo tutti aspetti di rilievo, anche considerata l'importanza di un pronunciamento che attiene a fatti di forte interesse pubblico, merita particolare attenzione la questione relativa all'applicazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, per la valenza generale che assume la soluzione, suscettibile di apprezzamento al di là dello specifico giudizio.

La Corte di cassazione è chiamata a verificare la correttezza delle argomentazioni logiche poste a fondamento della sentenza di appello, la quale aveva ritenuto provata la condotta contestata agli imputati. Più puntualmente, la questione giuridica è: risponde alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio inferire la prova di un fatto ignoto da un fatto che già costituisca il risultato conoscitivo di un ragionamento indiziario?

La soluzione sembra imporsi sul piano della logica.

Le soluzioni giuridiche

1.Sulla competenza, la Corte di cassazione conferma la decisione del giudice di merito: l'autorità giudiziaria competente è quella di Palermo, in ragione della connessione del reato di cui al capo A) dell'imputazione (minaccia ad un Corpo politico) con il reato contestato a Provenzano al capo B) (omicidio premeditato di Salvo Lima), quest'ultimo commesso per eseguire il primo. La Corte di assise di appello ha correttamente escluso la connessione tra il processo in esame e quelli per le stragi di Capaci e di via D'Amelio: mentre l'omicidio di Salvo Lima è la prima manifestazione dell'intenzione di "cosa nostra" di condizionare le scelte politiche nel contrasto alla mafia, la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio rispondono principalmente ad una logica ritorsiva per l'azione giudiziaria perseguita dai due magistrati. In diritto la Suprema Corte precisa che ai fini della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), c.p.p., non è richiesta l'identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo (Cass. pen., sez. un., n. 53390/2017).

2. Quanto al motivo di ricorso relativo alla violazione del principio del ne bis in idemper la posizione di Bagarella, la Corte di cassazione ne esclude la fondatezza, attraverso un attento inquadramento del concetto di medesimezza del fatto storico, secondo l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU (C. cost., n. 200/2017 e C. cost., n. 129/2008).

3. Viene rigettato il motivo sulla nullità delle sentenze di merito, proposto da alcuni imputati per essere stato loro impedito di partecipare all'udienza svoltasi presso il Palazzo del Quirinale ove venne assunta la testimonianza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La questione – evidenzia la Cassazione – presuppone un delicato bilanciamento tra il diritto dell'imputato alla partecipazione al processo e il rispetto delle prerogative costituzionali del massimo organo costituzionale, che può «essere realizzato esclusivamente a mezzo della leale collaborazione tra poteri dello Stato».

4. Riguardo alla qualificazione giuridica delle condotte accertate, la Corte di cassazione svolge un'analisi accurata delle fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 338 e 289 c.p., rilevandone la diversità strutturale espressa dal rapporto di specialità reciproca per aggiunzione, per concludere sul corretto inquadramento giuridico delle condotte contestate come minaccia ad un Corpo politico.

5. Viene accolto il motivo di ricorso relativo alla violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio nell'accertamento del reato di minaccia ad un Corpo politico ai danni dei Governi Amato e Ciampi.

La disposizione di cui all'art. 533 c.p.p. contiene una regola di giudizio, indicando al giudice come orientarsi nell'alternativa decisoria tra assoluzione e condanna, e prescrive un modello di accertamento del fatto basato sul tentativo di smentita dell'ipotesi di accusa (sulla "dialettica del dubbio", che distingue l'epistemologia falsificazionista da quella verificazionista, v. Cass. pen., n. 28102/2019).

Ebbene, la Corte di cassazione riconosce la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio sotto entrambi gli aspetti.

Innanzitutto, la responsabilità penale degli imputati non può dirsi accertata oltre ogni ragionevole dubbio per il mancato rispetto della regola di valutazione degli indizi posta dall'art. 192, comma 2, c.p.p. Secondo la ricostruzione del giudice di secondo grado, la consumazione del reato di minaccia posto in essere ai danni dei Governi Amato e Ciampi sarebbe dimostrata dalla mancata proroga, nel novembre 1993, di 334 decreti adottati ai sensi dell'art. 41-bis ord. penit. da parte del Ministro della Giustizia Giovanni Conso. La minaccia mafiosa sarebbe pervenuta al Ministro per effetto della successione di due colloqui, uno intervenuto tra il generale Mori (comandante del R.O.S.) e Di Maggio (vice direttore del D.A.P.) ed il successivo tra quest'ultimo ed il Ministro Conso. Mori avrebbe riferito a Di Maggio della richiesta estorsiva dell'organizzazione mafiosa e della spaccatura al suo interno riguardo alla prosecuzione della strategia stragista; tali contenuti sarebbero poi stati riferiti da Di Maggio al Ministro Conso, che avrebbe deciso di non prorogare i decreti di disposizione del "carcere duro". Tutta questa ricostruzione si fonda sulla prova del primo incontro, quello avvenuto tra Mori e Di Maggio. La Corte di cassazione censura tale percorso logico: «i giudici di secondo grado hanno inferito da un unico fatto noto (l'incontro tra Mori, Di Maggio e Ganzer del 22 ottobre 1993) due fatti ignoti, posti in rapporto di derivazione, e, segnatamente, l'interlocuzione Mori-Di Maggio, in ordine alla frattura strategica verificatasi all'interno di "cosa nostra" tra l'ala stragista e l'ala "moderata", e la successiva interlocuzione tra Di Maggio e il Ministro Conso sui medesimi temi» (pag. 67 della sentenza). Tuttavia – argomenta la Corte – «in tema di valutazione della prova indiziaria il giudice può muovere da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, ma non può utilizzare quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della quale fondare la propria decisione, in quanto la doppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell'indizio» (già in questi termini Cass. pen., n. 18149/2015, dep. 2016). La Corte di assise di appello, premessa la prova dell'incontro tra Mori e Di Maggio, ha ritenuto che quest'ultimo abbia trasmesso al primo la notizia riservata in ordine alla spaccatura interna all'organizzazione criminale in forza dell'argomento per cui «nessun soggetto diverso dall'imputato potrebbe aver veicolato queste informazioni riservate». Il giudice di legittimità critica la tenuta logica di questo ragionamento ed afferma: «la Corte di assise di appello nel caso di specie ha [...] invertito i poli del ragionamento indiziario descritto dall'art. 192, comma 2, c.p.p., in quanto l'esclusione di possibili ipotesi alternative non può supplire alla certezza dell'indizio».

La Suprema Corte evidenzia inoltre la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio come metodo di accertamento del fatto, poiché la tesi di accusa non è stata sottoposta al confronto con le ipotesi ricostruttive antagoniste prospettate dalla difesa sulla base delle prove acquisite al processo. Nello specifico, non è stata considerata la possibilità che la notizia dell'esistenza di una spaccatura interna a "cosa nostra", già in circolazione in qualificati ambienti investigativi, fosse giunta al Ministro da fonti diverse.

6. Quanto al motivo di ricorso sulla configurabilità del concorso nel reato di cui all'art. 338 c.p., la Corte di cassazione esclude l'efficacia eziologica della condotta contestata ai carabinieri del R.O.S. rispetto alla consumazione del reato di minaccia: «la mera apertura di un'interlocuzione con i vertici di "cosa nostra" non può ritenersi essere stata idonea ex se a determinare i vertici dell'organizzazione criminale a minacciare il Governo», né essa può «essere considerata quale forma di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, in quanto ha solo creato l'occasione nella quale ha trovato realizzazione l'autonomo intento ricattatorio dei vertici di "cosa nostra"» (pag. 80).

Osservazioni

Al di là della rilevanza politica e sociale del pronunciamento in esame, la sentenza si apprezza particolarmente per il rigore metodologico con cui individua i passaggi del ragionamento che qualificano il giudizio di responsabilità penale.

La Suprema Corte espone un preciso modello di valutazione della prova indiziaria: in un procedimento penale in cui la ricostruzione del fatto è basata sulla prova critica, la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio impone anzitutto il rispetto dei criteri legali di valutazione imposti dall'art. 192, comma 2, c.p.p., e poi la verifica del tentativo di smentita, basata sul vaglio delle ricostruzioni alternative del fatto, non potendo giungersi all'affermazione della responsabilità se non quando «le prove acquisite lasciano fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili, ma la cui realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze probatorie, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (così anche Cass. pen., n. 2548/2014, dep. 2015).

In altri termini, se la condanna si basa su una valutazione della prova indiziaria compiuta in violazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza, è compromessa anche la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

L'indizio, inteso come prova critica, è il ragionamento (inferenza) che da un fatto provato ricava l'esistenza di un altro fatto da provare. Per evitare fallacie cognitive è necessario che le premesse su cui si fonda il ragionamento siano valide. Questo principio logico si declina sul piano normativo nel requisito della precisione dell'indizio. Se la circostanza indiziante da cui muove il ragionamento non è solida, tanto da potersi considerare "certa", inferirne la prova di un fatto ignoto costituisce un'operazione logica arbitraria. La carenza di premesse forti costituisce ragione di invalidità del ragionamento logico in cui si sostanzia la prova critica. Pertanto, i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 192, comma 2, c.p.p. impediscono che sulla risultanza di un ragionamento indiziario se ne possa innestare un altro, che tenda alla prova di un ulteriore fatto, e così via. Un tale metodo, fondando il rischio di una fallacia cognitiva, porta con sé la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Riferimenti

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C. Conti, Il BARD paradigma di metodo: legalizzare il convincimento senza riduzionismi aritmetici, in Dir. pen. proc., 2020, p. 829 ss.;

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P. Ferrua, voce Regole di giudizio (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Annali X, 2017, p. 725 ss.;

P. Ferrua, Il concetto di “provare” e di “provato” in Dir. pen. proc., 2020, 2021, p. 675 ss.;

P. Ferrua, Quattro fallacie in tema di prova, in Proc. pen. giust., 2014, p. 1 ss.;

G. Fiandaca, La trattativa Stato-mafia tra processo politico e processo penale, in Criminalia, 2012, p. 67 ss.;

F. Iacoviello, Lo standard probatorio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio e il suo controllo in cassazione, in Cass. pen., 2006, p. 3857 ss.;

M. Taruffo, Note sparse su certezza e coerenza della decisione giudiziale, in Criminalia, 2018, p. 161 ss.;

P. Tonini- C. Conti, Manuale di procedura penale, XXV ed., 2023, p. 250;

P. Tonini – C. Conti, Il diritto delle prove penali, Milano, 2014, p. 44 ss.;

G. Ubertis, Processo indiziario e valutazione probatoria, in Diritto & quest. pubbliche, 2020, p. 19 ss.;

G. Ubertis, voce Prova: II) Teoria generale del processo penale, in Enc. giur., XXV, Roma, 1991, p. 2.

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