Volo cancellato e valore delle relazioni familiari: il vademecum del risarcimento del danno non patrimoniale
06 Dicembre 2023
Volo cancellato I giudici di merito condannavano vettore aereo a risarcire al passeggero la somma di euro 600,00 per volo cancellato, ai sensi del Regolamento Ce n. 261/2004, e l'ulteriore somma di euro 46,00 per spese. Tuttavia, venivano respinte le ulteriori domande attoree di risarcimento del danno patrimoniale (per lunga attesa in aeroporto, per pernottamento in albergo e per costi di bevande e mezzi di trasporto). Soprattutto, veniva altresì respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, per non aver potuto partecipare a causa della cancellazione del volo alle esequie del padre. In primo grado, il giudice aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio del danneggiato; In secondo grado, il giudice aveva ritenuto che l'attore per la mancata partecipazione al funerale avesse subito danno di lieve entità, tale da ritenere patito nessun peggioramento della qualità della vita e di felicità di vivere. Conseguiva il diniego del diritto al risarcimento, anche perché la cancellazione di un volo non costituisce reato. La Cassazione stimmatizza il mancato riconoscimento del danno “morale” I passaggi logici sono stringenti:
Strettamente collegato a questi aspetti, è la considerazione secondo cui il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, poichè il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione. Consegue che la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni. Così viene cassata la sentenza, che ha omesso di effettivamente valutare se il pregiudizio non patrimoniale dedotto abbia superato quella soglia di sufficiente gravità individuata in via interpretativa dalla giurisprudenza. Non si può sbrigativamente qualificare in termini di lievità e di totale irrilevanza, senza considerare, nel caso specifico, che le relazioni familiari godono di tutela costituzionale (artt. 29 e 30 Cost.) e che secondo la sensibilità comune la partecipazione alle esequie del proprio padre defunto costituisce evento necessariamente unico ed irripetibile, tale da scandire il momento del saluto e della consapevolezza della perdita subita, per cui la sussistenza di forzati impedimenti, causati dall'altrui inadempimento, alla partecipazione ad un evento siffatto può ragionevolmente essere collocata nell'ambito della soglia della risarcibilità imposta dal diritto vivente, non potendo essere relegata sic et simpliciter, senza alcun apprezzamento da parte del giudice di merito, nell'ambito del pregiudizio bagattellare. Aggiungiamo che il nostro ordinamento accoglie e tutela quella pietas per i defunti, che non si può ignorare. Il Legislatore assicura e tutela la volontà del de cuius circa la destinazione delle proprie spoglie mortali. Si pensi ai principî fissati dall'art. 3 della L. 30 marzo 2001 n. 130 sulle Disposizioni in tema di cremazione e dispersione delle ceneri. A livello penale, il Legislatore ha previsto i delitti contro la pietà dei defunti agli artt. 407-413 c.p. (violazione di sepolcro, violazione delle tombe, turbamento di un funerale o servizio funebre, vilipendio di cadavere, distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere, occultamento di cadavere, uso illegittimo di cadavere), peraltro procedibili d'ufficio. In tali casi, non è riscontrabile un interesse privato sulle proprie spoglie (di un soggetto che ormai non c'è più), ma sembra rilevare la pietas che involge l'entità che rivestì la persona. Non si può sottacere, poi, che nel nostro ordinamento il testamento, per quanto rappresenti il veicolo principe per disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo alla propria morte, non lo si può immiserire a tale visione, bene essendo consentito regolare una pluralità di interessi anche a carattere non patrimoniale. Quale strumento di attuazione e di valorizzazione di interessi variegati post mortem, il testamento costituisce un istituto socialmente rilevante, ove il legame volontà-sentimento dell'uomo è quanto mai presente, forte e rilevante. Senza considerare che le relazioni famigliari sono alla base del sistema successorio, proprio per la particolare rilevanza dell'istituto “famiglia”. Pertanto, si conferma che, nel contesto dell'ordinamento giuridico, non si può sbrigativamente qualificare in termini di lievità e di totale irrilevanza la mancata partecipazione alle esequie dello stretto congiunto. (Fonte: Diritto e Giustizia) |