Deposito tardivo della procura speciale nel ricorso per cassazione

Lorenzo Balestra
06 Dicembre 2023

Nel ricorso per cassazione il deposito tardivo della procura speciale conferita con atto separato dal ricorso, prevista dal secondo comma, n. 3, art. 369 c.p.c., comporta l’improcedibilità del ricorso cui consegue la condanna alle spese di lite. Dato che la mancanza è da ascriversi ad un comportamento negligente del procuratore, le spese legali saranno poste a carico della parte o del difensore?

Chiaro è il dettato della norma, tanto che la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “La norma di cui all'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., nel sancire, a carico del ricorrente, l'onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l'inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l'inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l'impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine.” (Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2019, n. 1271).

Data la premessa, il quesito pone un problema di sicuro rilievo pratico ove, come nel caso indicato, la condanna alle spese sia avvenuta non per una soccombenza nel merito della controversia ma per una evidente negligenza del legale che si sia, per così dire, “dimenticato” di depositare tempestivamente la procura speciale conferita con atto separato (dal ricorso).

Il pensiero rivolto ad una giustizia “sostanziale”, scevra da tecnicismi interpretativi, porterebbe a ritenere responsabile direttamente il legale e come tale condannarlo direttamente al pagamento delle spese legali.

Tuttavia un tale desiderio non sarebbe giustificato, come ha avuto modo di osservare Cass. civ., sez. VI, 15 aprile 2021, n. 9862, sul presupposto che ove anche la procura speciale conferita con atto separato venga depositata tardivamente non vi è nondimeno dubbio che la medesima sia stata effettivamente e validamente rilasciata dal ricorrente, il che consente di riferire alla parte il compimento della relativa attività processuale, pur maldestra, posta in essere dal difensore. La stessa afferma, infatti, che: “In tema di giudizio di cassazione, il tardivo deposito della procura speciale a ricorrere comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, cui consegue la condanna a pagare le spese di lite a carico non del difensore ma del suo assistito, al quale l'attività processuale compiuta va riferita in ragione dell'effettivo rilascio della detta procura.”

Ciò, tuttavia, non toglie la responsabilità professionale del legale nei confronti della parte, ove con il suo comportamento le abbia precluso la possibilità che il processo si svolgesse nel merito; non solo ma vi potrà essere anche un profilo di responsabilità disciplinare ove si eccepisca la negligenza colpevole del procuratore.

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