Rendiconto e compenso del curatore dell'eredità giacente

Lorenzo Balestra
07 Dicembre 2023

La vicenda ha origine da una procedura di eredità giacente la quale, a seguito dell’accettazione dell’eredità da parte di uno dei chiamati, ha cessato la sua funzione ai sensi dell’art. 532 c.c.

Massima

È inammissibile il reclamo avverso le doglianze relative ai vizi del decreto di approvazione del conto della curatela dell'eredità giacente ove proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 739 c.p.c.

Il caso

La vicenda ha origine da una procedura di eredità giacente la quale, a seguito dell'accettazione dell'eredità da parte di uno dei chiamati, ha cessato la sua funzione ai sensi dell'art. 532 c.c.

Come prevede l'art. 531 del c.c. (e come preannuncia anche l'art. 529 c.c.), al termine della curatela il curatore dell'eredità giacente deve rendere il conto, applicandosi le stesse norme previste per l'eredità beneficiata.

Il conto dovrà essere reso al giudice in contraddittorio con l'erede, nel quadro della chiusura della procedura ed in vista della liquidazione del compenso, come sembra evincersi dall'art. 782, primo comma, c.p.c. e come si è anche espressa la Cassazione a sezioni unite: “Il curatore dell'eredità giacente, nominato dal pretore a norma dell'art. 528 c.c., rientra tra gli ausiliari del giudice, con la conseguenza che, in base alla regola di cui all'art. 52 disp. att. c.p.c., il compito di liquidare il compenso al medesimo spetta, in sede camerale al pretore che lo ha nominato …” (Cassazione civile sez. un., 21 novembre 1997, n. 11619).

Date queste premesse, d'obbligo per un istituto poco praticato, “il Tribunale di Roma con decreto del 14 marzo 2019 approvava il rendiconto proposto dal curatore dell'eredità giacente di P.M., avv. L. G., a seguito di accettazione dell'eredità da parte di uno dei chiamati, liquidando altresì il compenso in favore del curatore.

Avverso tale decreto proponeva reclamo (al collegio) Z. T., che aveva accettato l'eredità, chiedendo dichiararsi la nullità del provvedimento ovvero procedersi ad una diversa quantificazione del compenso.”

Il reclamo proposto, come si evince dalla narrativa dell'ordinanza in commento, recava doglianze sia in merito alla liquidazione del compenso del curatore dell'eredità giacente, sia in merito a vizio di nullità del decreto stesso di approvazione del rendiconto.

“Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, con ordinanza del 4 ottobre 2019, dopo avere disposto la separazione del giudizio relativamente alle contestazioni che inerivano alla liquidazione del compenso del curatore, essendo le stesse di competenza tabellare di altra sezione, dichiarava l'inammissibilità del reclamo quanto alla denuncia del vizio di nullità del decreto di approvazione del rendiconto.”

La ragione di tale pronuncia risiedeva nel fatto che il reclamo (rectius l'impugnazione, da introdursi con ricorso), come previsto dall'art. 15 del d.l.gs. n. 150/2011 (in materia di semplificazione dei riti di cognizione che rinvia all'odierno rito semplificato di cognizione già rito sommario di cognizione) era applicabile solamene alla contestazione relativa al compenso del curatore mentre per le doglianze relative ai vizi del decreto di approvazione del conto risultava invocabile l'art. 739 c.p.c. per i provvedimenti in camera di consiglio il cui termine di dieci giorni era già decorso alla sua proposizione: “ … il provvedimento impugnato era stato comunicato a mezzo PEC al difensore del reclamante in data 17/3/2019, mentre il reclamo era stato depositato in data 15/4/2019, ben oltre il detto termine, palesandosi quindi inammissibile.” (sul punto, il secondo comma dell'art. 739 c.p.c. fa decorrere i dieci giorni dalla comunicazione se il decreto è emesso nei confronti di una sola parte, come nel nostro caso).

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Z.T. sulla base di tre motivi; resiste con controricorso L.G.

La questione

Sulla scorta delle doglianze di cui sopra i motivi di impugnazione si sostanziano nella lamentata violazione del contraddittorio, nella tempestività del reclamo e nella mancanza di notifica al ricorrente del provvedimento; più analiticamente:

“Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. per il mancato rispetto del principio del contraddittorio.

Il provvedimento oggetto di reclamo era stato adottato senza che fosse instaurato il contraddittorio con il ricorrente, al quale non era stata data notizia dell'udienza fissata per l'approvazione del rendiconto e per la liquidazione del compenso.

Tale omissione determinerebbe un'anomalia del provvedimento suscettibile di trovare applicazione anche per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, quale quello in esame.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 739 c.p.c., quanto al rilievo dell'inammissibilità del reclamo per la sua intempestiva proposizione, deducendosi che la mera comunicazione del provvedimento non poteva sanare il vizio originario del procedimento svoltosi a contraddittorio non integrato.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 292 e 170 c.p.c., in quanto nessuna notifica del provvedimento era stata effettuata al ricorrente, non potendosi attribuire alcuna rilevanza alla comunicazione effettuata dal curatore al difensore del ricorrente, dovendo invece lo stesso provvedimento essere notiziato con una notifica effettuata al suo domicilio reale.”.

Le soluzioni giuridiche

Nessuna di queste doglianze è ritenuta degna di nota da parte della Corte che, infatti, dichiara l'inammissibilità del ricorso per Cassazione.

La Corte premette nella sua motivazione, che “va ribadito che il provvedimento impugnato si è limitato a statuire esclusivamente sul reclamo avverso il provvedimento del Tribunale nella parte in cui aveva disposto la chiusura dell'eredità giacente approvando il rendiconto del curatore, ritenendo invece di devolvere alla decisione di una diversa sezione, attesa la competenza tabellare interna, le contestazioni che investivano la liquidazione del compenso allo stesso curatore.” Tale premessa è fondamentale per comprendere la motivazione della Suprema Corte che porterà alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

La Cassazione ricorda, preliminarmente, le condizioni affinché si possa accedere al ricorso straordinario per Cassazione, come prevede l'art. 111 Costituzione.

Sul punto ricorda che: “… i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia quando non siano soggetti, per quanto attiene al primo profilo, ad alcun altro rimedio, e siano altresì diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una controversia concernente diritti soggettivi o "status", con piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, così che la loro eventuale ingiustizia comporterebbe per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile ove non fosse loro consentito quel controllo di legittimità garantito dalla norma costituzionale richiamata (cfr. da ultimo in motivazione Cass. civ., sez. un., n. 1914/2016, nonché Cass. civ. n. 2099/2001).”.

Dati per presupposti questi principi, risulta evidente la non ricorribilità per Cassazione di un provvedimento che ha deciso sopra un reclamo avverso un provvedimento di chiusura della curatela dell'eredità ed all'approvazione del rendiconto.

Invero, si tratta di un provvedimento di volontaria giurisdizione e quindi, come precisa la Corte, di un provvedimento con “efficacia meno intensa propria dei provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione”, i quali, pur potendo riguardare posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso e sono soggetti a modifica o revoca da parte dello stesso giudice che li ha emessi sia per motivi sopravvenuti che per circostanze preesistenti:  “È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avverso un provvedimento camerale, emesso in sede di volontaria giurisdizione, il quale, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, sia modificabile o revocabile da parte dello stesso giudice che lo ha emesso tanto per motivi sopravvenuti quanto per circostanze preesistenti (nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto contro il provvedimento con il quale il tribunale, in sede di reclamo, ha concesso l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 320, comma 5, c.c., alla continuazione in forma societaria di un'impresa individuale già facente capo al genitore del minore ed a quest'ultimo pervenuta per successione legittima).” (Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2001, n.2099).

Sul punto precisa la Corte che, invece, il provvedimento che statuisce sul compenso del curatore (nel nostro caso devoluto ad altra sezione), esperiti i rimedi all'uopo previsti dal legislatore, sarebbe stato passibile di ricorso per cassazione statuendo su questioni di diritto soggettivo ed avendo carattere di definitività e decisorietà; contrariamente, a diversa conclusione si dovrebbe pervenire avverso le statuizioni che fossero strettamente correlate alla giurisdizione volontaria in materia successoria, come quella, nel caso di specie, relativa all'approvazione del rendiconto e conseguente chiusura della curatela ereditaria.

A sostegno del proprio assunto richiama precedenti giurisprudenziali di legittimità ove si afferma proprio che il carattere di volontaria giurisdizione del procedimento e la mancanza del carattere della definitività e decisorietà del provvedimento ne impediscono il ricorso straordinario per Cassazione:

“È inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che conferma, rigettando l'istanza di revoca ex art. 742 c.p.c., il decreto di cessazione dell'eredità giacente e di consegna del compendio ereditario agli eredi legittimi, in sede di reclamo avverso il provvedimento negativo del pretore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata, senza che rilevi in contrario l'essere stato il provvedimento adottato in considerazione della falsità del testamento e della conseguente definitiva negazione al ricorrente della titolarità dei beni ereditari, trattandosi di cognizione meramente incidentale delle relative situazioni, in relazione alla funzione del provvedimento medesimo, il quale, essendo diretto a determinare la suddetta cessazione, ha quale presupposto logico e giuridico l'accettazione dell'eredità da parte di un chiamato che non sia nel possesso di quei beni e non già l'accertamento della legittimità della prevalenza della chiamata legittima su quella testamentaria.” (Cass. civ., sez. II, 26 aprile 1994, n.3942).

“Il decreto del pretore di chiusura dell'eredità giacente e di liquidazione del compenso al curatore, con indicazione del soggetto tenuto a corrisponderlo, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., ma, quanto alla disposta chiusura dell'eredità, è reclamabile al tribunale in applicazione coordinata degli art. 739 e 742-bis c.p.c.; e, quanto alla effettuata liquidazione delle spettanze del curatore consente, per la eventualità del rigetto, anche parziale, della istanza di liquidazione, che il curatore, quale ausiliare del giudice, possa sperimentare la via del giudizio di cognizione ordinaria ex art. 640, comma 3, c.p.c.; e che, in caso di accoglimento dell'istanza dell'ausiliare, la parte onerata del pagamento proponga opposizione ex art. 645 c.p.c.” (Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2000, n.7032).

Il provvedimento impugnato, quindi, come già argomentato sopra, essendo stata devoluta la materia ad altra sezione, poteva essere suscettibile di ricorso straordinario per Cassazione solo per quanto riguardasse il capo concernente le spese del procedimento di reclamo e non quelle della curatela, ivi liquidate:

“È legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 c.p.c., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli art. 91 e s. c.p.c.; per la relativa liquidazione si applicano gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A del d.m. n. 127 del 2004, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del medesimo d.m., il quale, con riferimento ai procedimenti camerali, prevede l'applicabilità delle tariffe relative ai procedimenti contenziosi, qualora sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice di cognizione.” (Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2010, n.11503).

Tuttavia, date tutte le argomentazioni esposte in motivazione, la Suprema Corte ricorda, come premessa logica e giuridica alla sua motivazione (come indicato all'inizio del presente paragrafo), che la domanda del ricorrente in Cassazione non attiene, però, alla statuizione del Tribunale in merito alla regolamentazione delle spese della procedura di reclamo, palesandosi pertanto inammissibile. Di conseguenza il ricorso viene dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alle spese.

Osservazioni

Corretta ed in linea con i precedenti giurisprudenziali appare la decisione della Suprema Corte anche alla luce di tutta l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia che è opportuno ripercorrere brevemente.

Per quanto qui ci interessa, innanzitutto, bisogna osservare che la cessazione della giacenza si ha quando l'eredità è stata accettata (art. 532 c.c.) e di conseguenza il curatore cessa dalle sue funzioni. Si tratta di accettazione pura e semplice o col beneficio d'inventario, espressa o tacita, o può derivare dalle fattispecie di cui all'art. 527 c.c., o consistere nel1'acquisto di diritto da parte dello Stato, in mancanza di altri successibili, ex art. 586 c.c.

La giacenza, poi, cesserà anche nel caso in cui si esaurisca l'attivo ereditario, soddisfatti tutti i debiti.

Per la cessazione della giacenza, specialmente nel caso di accettazione da parte del chiamato o di scoperta che vi è già un erede, si ritiene, in assenza di previsione normativa, che non occorra un apposito provvedimento del giudice (Pret. Roma, 22 giugno 1976).

Il curatore dell'eredità giacente, quando cessa, per qualunque motivo, dalla sua funzione, è tenuto a rendere il conto della sua gestione e può esservi chiamato anche prima, dal giudice, per fornire rendiconti parziali (art. 782, comma 1, c.p.c.).

Ove il curatore risulti creditore, per avere anticipato spese, egli avrà diritto al rimborso, con i privilegi di cui agli art. 2755 e 2756 c.c. per i beni mobili e 2770 c.c. per i beni immobili.

Tra i crediti del curatore c'è anche quello al compenso per la sua opera. Esso andrà soddisfatto a carico dell'eredità stessa e in prededuzione, cioè a carico della massa ereditaria prima del riparto finale, per analogia con le disposizioni in tema di beneficio d'inventario (art. 511 c.c.).

Il compenso del curatore è liquidato dal giudice che lo ha nominato (Cass. civ., 28 novembre 1991, n. 12767).

Il decreto di liquidazione deve indicare la parte tenuta a corrispondere il compenso e costituisce titolo esecutivo contro la stessa (art. 53 disp. att. c.p.c.).

Più analiticamente è opportuno, per meglio comprendere il percorso argomentativo della Cassazione, soffermarsi sul problema delle spese della procedura di giacenza dell'eredità.

Si deve osservare, innanzitutto, come accennato sopra, che il curatore dell'eredità giacente è un ausiliario del giudice e quindi la liquidazione del suo compenso spetta al giudice che lo ha nominato (Cass., S.U., 21.11.97, n. 11619, sopra riportata).

Il provvedimento che liquida il compenso, pur ricomprendendosi nei procedimenti camerali, statuendo in materia di diritti soggettivi ed avendo il carattere della decisorietà, dovrà essere emesso nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati: “Né, per altro aspetto, può ritenersi che il procedimento camerale non sia idoneo ad assicurare il rispetto di diritti soggettivi e del principio del contraddittorio; in particolare, non conferente è il rilievo che la liquidazione del compenso attiene ad un diritto soggettivo, perché la tutela di quest'ultimo viene assicurata sia in prime cure, con la partecipazione al procedimento di ogni controinteressato, sia in sede di gravame con il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, mentre l'omessa previsione da parte del legislatore del principio del doppio grado di merito non viola, come è noto, precetti di natura costituzionale” (Cass. civ., sez. un., 21 novembre 1997, n. 11619).

Va da sé che in mancanza di instaurazione del contraddittorio il provvedimento sarà radicalmente nullo, anche nei provvedimenti di volontaria giurisdizione ove statuiscano su diritti soggettivi: “il principio del contraddittorio, sancito in linea generale dall'art. 101 c.p.c., deve essere applicato anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione, tutte le volte che sia identificabile un controinteressato; pertanto, il curatore della eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre e notificare l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'eredità ed istituire nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione è affetto da nullità e non produce effetto la pronuncia emessa dal pretore nei confronti dei contraddittori non sentiti, senza che possono avere rilevanza gli atti e i comportamenti da questi ultimi posti in essere prima del deposito di detta istanza.” (Cass. civ., 21 novembre 1988, n. 4742).

E con specifico riferimento alla liquidazione del compenso: “Il curatore dell'eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'eredità, ovvero, ove i chiamati vi abbiano rinunciato, degli ulteriori successibili, oltre che degli eventuali creditori dell'eredità e dei soggetti comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell'eredità medesima, instaurando nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione è affetto da nullità, e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente nei confronti dei contraddittori non sentiti.” (Cass. civ. 9 marzo 2006, n. 5082).

Dalla sua qualifica di ausiliario del giudice la giurisprudenza ebbe a chiarire il meccanismo di impugnazione del provvedimento di liquidazione del suo compenso e delle spese della curatela: “rientra nella categoria dei provvedimenti liquidatori aventi carattere decisorio, impugnabili non già in sede contenziosa ordinaria né mediante opposizione dinanzi allo stesso giudice che li ha pronunciati, bensì solo ed esclusivamente con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.” (Cass. civ., sez. un., 18 settembre 1970, n. 1581, confermato anche da Cass. civ. 20 agosto 2002, n. 12286).

A diversa posizione, però, pervenne altra giurisprudenza affermando che: “Il decreto del pretore di chiusura dell'eredità giacente e di liquidazione del compenso al curatore, con indicazione del soggetto tenuto a corrisponderlo, non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma, quanto alla disposta chiusura dell'eredità, è reclamabile al tribunale in applicazione coordinata degli art. 739 e 742-bis c.p.c.; e, quanto alla effettuata liquidazione delle spettanze del curatore, consente, per l'eventualità del rigetto, anche parziale, della istanza di liquidazione, che il curatore, quale ausiliario del giudice, possa sperimentare la via della cognizione ordinaria ex art. 640, comma 3, c.p.c., e che, in caso di accoglimento dell'istanza dell'ausiliare, la parte onerata del pagamento proponga opposizione ex art. 645 c.p.c.” (Cass. civ. 29 maggio 2000, n. 7032, conforme anche Cass. civ., 27 febbraio 2002, n. 2887).

Successivamente, l'introduzione del d.P.R. n. 115/2022, sulla regolamentazione delle spese di giustizia (di cui vi è traccia anche nella motivazione dell'ordinanza che qui ci occupa), ha modificato i termini della questione:

“ … dopo l'intervento del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 recante il t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Tale decreto, innanzitutto, ha (anche) formalmente previsto che "ausiliario del magistrato" sono non solo il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, ma anche "qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge" (art. 3, lett. n). La stessa fonte, inoltre, ha previsto che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice è effettuata con decreto motivato (art. 168) e che avverso questo decreto "il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero", entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione possono proporre opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente, nelle forme del processo in materia di onorari degli avvocati, che si conclude con decisione monocratica (art. 170).

8.- La conseguenza che ne deriva, quindi, è che contro il provvedimento di liquidazione del compenso emesso ai sensi di detto art. 168 non è ammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il provvedimento stesso non può considerarsi definitivo in ragione della possibilità di esperire l'impugnazione di cui all'art. 170 (Cass. 5.05.09 n. 10238), la quale si conclude con ordinanza che è invece, essa sì, soggetta al ricorso straordinario (Cass. civ. 29 gennaio 2007,  n. 1887, 14 febbraio 2011, n. 3633 e 25 gennaio 2011, n. 24959).

9.- In conclusione, la parte, proponendo il ricorso per cassazione direttamente contro il decreto di liquidazione del giudice tutelare ed omettendo l'opposizione al presidente del tribunale, ha impugnato un provvedimento privo del requisito della definitività, incorrendo nella sanzione dell'inammissibilità del ricorso.” (in motivazione, Cass. civ. 10 dicembre 2012).

Riferimenti

Cicu, Successioni per causa di morte, Parte generale: Delazione e acquisto dell’eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu e Messineo, Giuffré, Milano 1961 – Natoli, L’amministrazione dei beni ereditari, I, (L’amministrazione durante il periodo antecedente alla accettazione, Giuffré, Milano, 1968 – Grosso e Burdese, Le successioni, Parte generale, in Trattato Vassalli, UTET, Torino, 1977 – Azzariti e Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Cedam – Padova, 1979.

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