Il costo di acquisto delle partecipazioni va determinato con il criterio del “costo medio ponderato”

La Redazione
13 Dicembre 2023

Nella fattispecie in esame il contribuente avrebbe dovuto rappresentare, in sede di presentazione della comunicazione all'intermediario ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 461/1997, i criteri di determinazione del costo della partecipazione ed evidenziare la sussistenza di eventuali oneri deducibili dal computo della plusvalenza al fine di consentire all'intermediario la corretta determinazione della plusvalenza medesima.

Nell’ambito dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni sottoposte al regime del risparmio amministrato, il criterio per determinare il costo di acquisto delle partecipazioni è il costo medio ponderato e non il criterio noto come L.I.F.O., in considerazione del fatto che questo ultimo realizza una tassazione più favorevole a vantaggio del contribuente.

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