Proposte concorrenti di concordato fallimentare e “riutilizzo” della relazione giurata

La Redazione
11 Dicembre 2023

Secondo il Tribunale di Roma, laddove la relazione giurata ex art. 124, comma 3, l. fall. sia già presente nel fascicolo della procedura, di essa può avvalersi anche il terzo che abbia formulato una proposta di concordato fallimentare concorrente.

La relazione giurata che l'esperto designato dal Tribunale redige, ex art. 124, comma 3, l. fall., per indicare il valore di mercato dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione nel caso in cui la proposta concordataria preveda il soddisfacimento non integrale dei creditori prelatizi non è configurata, nella disciplina dettata da tale norma e sostanzialmente ripresa nell'art. 240, comma 4, CCII, come una relazione “di parte” (nello specifico, come una relazione della parte, debitore fallito o terzo, che ha formulato la proposta concordataria). Pertanto, laddove sia già in atti, essa può essere utilizzata da chiunque abbia la facoltà di accedere al fascicolo della procedura e del subprocedimento, dunque anche da parte di un terzo che abbia formulato una proposta concorrente.

Il principio viene ricavato dal Tribunale di Roma sulla base di alcune considerazioni, di seguito brevemente esposte:

  • nel concordato fallimentare il professionista – che, a differenza di altri casi, viene nominato dal Tribunale – formula un giudizio indipendente, mantenendo una posizione di terzietà nei confronti del soggetto che ha formulato la proposta;
  • la funzione della relazione è quella di stabilire un dato oggettivo (la misura minima della percentuale di soddisfazione dei creditori prelatizi offerta con la proposta concordataria, al di sotto della quale la proposta non può essere ammessa);
  • la relazione giurata è un atto della procedura, e in quanto tale concorre a formare il fascicolo del fallimento e del concordato fallimentare;
  • Nessun divieto in tal senso si rinviene nell'art. 124 l. fall. o è ricavabile dal complesso normativo che regola il concordato fallimentare;
  • La scelta di avvalersi della relazione giurata già in atti risponde ad obiettive esigenze di semplificazione e di snellimento della procedura.

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