Proposte concorrenti di concordato fallimentare e “riutilizzo” della relazione giurata
11 Dicembre 2023
La relazione giurata che l'esperto designato dal Tribunale redige, ex art. 124, comma 3, l. fall., per indicare il valore di mercato dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione nel caso in cui la proposta concordataria preveda il soddisfacimento non integrale dei creditori prelatizi non è configurata, nella disciplina dettata da tale norma e sostanzialmente ripresa nell'art. 240, comma 4, CCII, come una relazione “di parte” (nello specifico, come una relazione della parte, debitore fallito o terzo, che ha formulato la proposta concordataria). Pertanto, laddove sia già in atti, essa può essere utilizzata da chiunque abbia la facoltà di accedere al fascicolo della procedura e del subprocedimento, dunque anche da parte di un terzo che abbia formulato una proposta concorrente. Il principio viene ricavato dal Tribunale di Roma sulla base di alcune considerazioni, di seguito brevemente esposte:
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