Il suicidio dell’assicurato è un infortunio indennizzabile? Osservazioni sulle assicurazioni infortuni e vita in relazione all’evento suicidio

12 Dicembre 2023

In materia di assicurazione vita, l'art. 1927 c.c. precisa che, salvo patto contrario, in caso di suicidio dell'assicurato avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento dell'indennizzo, affermando implicitamente che, in caso di suicidio avvenuto dopo tale periodo, la garanzia dell'assicurazione vita invece è operativa e l'assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennizzo. Attualmente è discusso in dottrina e giurisprudenza se l'assicurazione infortuni sia assimilata all'assicurazione vita. La questione, quindi, è se il suicidio possa rientrare o meno nella garanzia prestata con la polizza infortuni proprio in forza dell'art. 1927 c.c. La risposta è negativa, ma ciò non per la derogabilità della previsione dell'art. 1927 c.c. e quindi per la possibile presenza di una clausola di esclusione, quanto piuttosto per l'ontologica incompatibilità tra il suicidio e la nozione contrattuale di infortunio. 

L'assicurazione infortuni

L'assicurazione infortuni non è regolamentata dal codice civile ad eccezione del quarto comma dell'art. 1916 c.c. (dettato per le assicurazioni contro i danni), che attribuisce anche per tale rischio all'assicuratore, che ha pagato l'indennizzo, il diritto di surrogarsi fino all'ammontare di esso nei diritti dell'assicurato nei confronti dei terzi responsabili.

Il capo XX del libro IV del c.c., dopo aver dettato, nella sezione prima, le disposizioni generali sull'assicurazione (artt. 1882 c.c. - 1903 c.c.), prevede una specifica disciplina per la assicurazione contro i danni nella sezione seconda (artt. 1904 - 1918) e per la assicurazione sulla vita nella sezione terza (artt. 1919 -1927). L'art. 1882 c.c. nel dare la nozione di contratto di assicurazione distingue l'assicurazione contro i danni e l'assicurazione sulla vita.

Il codice civile non prevede invece una disciplina organica per l'assicurazione infortuni (con la suddetta eccezione dell'art. 1916 c.c.):

Da oltre un secolo si discute della natura dell'assicurazione infortuni ed in particolare in quale delle due ripartizioni essa rientri o se integri un tertium genus o un contratto misto, per individuare le norme codicistiche a cui fare riferimento per gli aspetti che non siano regolamentati dalle condizioni contrattuali.

Secondo la giurisprudenza di legittimità l'assicurazione infortuni è un “contratto socialmente tipico”, in cui l'infortunio e cioè il rischio assicurato è normalmente così definito: “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano quale conseguenza la morte od una invalidità permanente, od una inabilità temporanea”.

Il rischio sembra quindi avere caratteristiche sia dell'assicurazione contro i danni sia dell'assicurazione sulla vita.

Cenni storici

L’assicurazione infortuni, definita anche assicurazione contro le disgrazie accidentali (tale definizione è particolarmente significativa), si diffonde nella moderna forma di assicurazione a premio nella metà del 1800 con lo sviluppo dell’attività industriale, che moltiplica le possibilità di infortunio. Quest’ultimo (il cui significato è caso di avversa fortuna) era in origine connaturato al fortuito ed alla forza maggiore, tanto che una volta non erano indennizzabili sinistri dovuti a differenti cause, essendo stato riconosciuto solo in un secondo momento il fatto umano come capace di causare un sinistro indennizzabile.

Mentre nell’assicurazione vita l’evento assicurato è la durata della vita umana (sopravvivenza, morte) ed il premio è rapportato alle tavole di mortalità, all’età, alle tabelle di capitalizzazione, nell’assicurazione infortuni il rischio assicurato è l’ “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano quale conseguenza la morte od una invalidità permanente, od una inabilità temporanea …” ed il premio è rapportato solo alle statistiche sul verificarsi del sinistro, rimanendo indifferente l’età dell’assicurato.

Nel primo caso è in dubbio solo il quando (essendo la morte un evento inevitabile) nel secondo è in dubbio se il sinistro si verificherà mai. Inoltre, è solo nell’assicurazione vita che l’assicuratore è tenuto a costituire le riserve matematiche ed al rimborso proporzionale dei premi incassati a prescindere dal verificarsi del sinistro, in quanto una parte del premio va accantonata a copertura delle finalità previdenziali (efficace il paragone fatto da Aldo Durante: “alla stregua di una banca alla quale siano stati affidati i propri risparmi”).

Si è sopra riportata la classica definizione di infortunio, secondo la quale, tra le altre cose, perché operi la garanzia assicurativa è necessario che l’evento, che determini la morte, sia dovuto a “causa fortuita” (spesso indicata in Dottrina con il sinonimo di accidentalità).

Nel Codice di Commercio del 1882 l’art. 434 restringeva il concetto di “causa fortuita” fino ad escludere dalla garanzia i sinistri dovuti a semplice colpa dell’assicurato (e l’art. 450 escludeva espressamente l’operatività dell’assicurazione vita per il caso di “suicidio volontario”). L’art. 434 del Codice di Commercio del 1882 stabiliva che “sono a carico dell’assicuratore le perdite ed i danni che accadono alle cose assicurate, per cagione dei casi fortuiti o di forza maggiore dei quali ha assunto i rischi. L’assicuratore non risponde delle perdite e dei danni … cagionati da fatto o colpa dell’assicurato …”. Nelle vecchie polizze ne derivò una clausola che limitava la garanzia agli eventi la cui causa fosse assolutamente indipendente dalla volontà del soggetto, alla quale si riconduceva anche la colpa. Con il codice del 1942 l’art. 1900 esclude solo i sinistri cagionati con dolo o colpa grave ma non anche quelli determinati da colpa lieve.

Dottrina e giurisprudenza sulla natura dell'assicurazione infortuni

La Dottrina più risalente per lo più tendeva a far rientrare il rischio di infortunio nell'assicurazione sulla vita, mentre quella più recente prevalentemente lo inquadra nell'assicurazione contro i danni.

Come è risaputo i contratti atipici o contratti innominati sono quei contratti, che non sono espressamente disciplinati dalla legge, ma sono creati dalle parti, in base alle loro specifiche esigenze, nell'ambito del principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c.

In genere la giurisprudenza, difronte a tali contratti, prima tenta di inquadrarli in una fattispecie tipica prevista dal codice e poi, se non riesce in tale operazione, finisce a ricondurli a più fattispecie, di cui gli stessi sembrano presentare i caratteri, facendo così riferimento ad una disciplina mista desunta dalle diverse tipologie di riferimento.

Anche con l'assicurazione infortuni la giurisprudenza ha seguito questo percorso e così:

  1. nella prima metà del secolo scorso si tendeva a ricondurre la assicurazione infortuni nell'ambito dell'assicurazione vita;
  2. successivamente si è resa meno granitica tale posizione, affermando che tra le due fattispecie vi fosse non identità ma affinità;
  3. da ultimo, dopo alcune decisioni che hanno ritenuto applicabili all'assicurazione infortuni alcune norme dettate per l'assicurazione danni, si è sostanzialmente aderito alla tesi del contratto misto o con duplice causa, per cui di volta in volta l'interprete dovrà individuare le norme applicabili alla fattispecie, desumendole da quelle dettate per le due tipologie stabilite dall' art. 1882 c.c.

Tale ultimo indirizzo è quello dettato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 5119 del 10 aprile 2002.

La citata pronuncia delle Sezioni Unite non ha affermato che in caso di assicurazione infortuni caso morte debbano applicarsi tutte le norme dettate per l'assicurazione vita, ma semplicemente che per essa è “dalla disciplina dettata per questo tipo di assicurazione che dovranno essere prevalentemente desunte, in relazione alle singole fattispecie, le norme applicabili”.

La sentenza ha infatti precisato che “una eventuale piena assimilazione dell'assicurazione contro gli infortuni all'assicurazione sulla vita ovvero all'assicurazione contro i danni sarebbe in contrasto con la nozione di assicurazione dettata dall'art. 1882, secondo cui:L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. La definizione normativa, che si ricollega alla tradizionale bipartizione delle assicurazioni, poiché nella prima parte si riferisce all'assicurazione contro i danni e nella seconda all'assicurazione sulla vita, consente di affermare che la prima, in quanto considera il danno prodotto all'assicurato (“ad esso prodotto”), senza ulteriori precisazioni, non è solo assicurazione di cose o di patrimoni, ma è suscettiva di ricomprendere anche i danni subiti dalla persona dell'assicurato per effetto di infortunio, così caratterizzandosi (anche) come assicurazione di persone, e, per altro verso, che l'assicurazione sulla vita non esaurisce l'ambito delle assicurazioni di persone, inglobando anche l'assicurazione contro gli infortuni, poiché la disgrazia accidentale (non produttiva di morte) non costituisce evento attinente alla vita umana, tale essendo solo la morte, bensì evento attinente alla persona”.

In sostanza, secondo la Suprema Corte, non c'è “piena assimilazione” dell'assicurazione infortuni né all'assicurazione vita né all'assicurazione danni e la questione dell'applicabilità o meno a tale assicurazione di una norma codicistica, dettata per l'uno o l'altro tipo normativamente disciplinato, va risolta “muovendo dalla valutazione della compatibilità e coerenza con tale assicurazione della menzionata disciplina, della quale vanno indagate le ragioni giustificatrici”.

In definitiva, dopo aver individuato le “ragioni giustificatrici” della norma legislativa va valutata la sua “compatibilità e coerenza” con l'assicurazione infortuni.

Ad esempio, si è ritenuto applicabile all'assicurazione infortuni l'art. 1901 c.c. invece dell'art. 1924 c.c. (ass. vita), neppure si sono ritenuti applicabili l'art. 1925 e l'art. 1926 c.c.

La ragione sta nelle peculiarità dell'assicurazione infortuni, che la differenziano dalla assicurazione vita, rendendo incompatibili con essa alcune delle norme dettate per quest'ultima.

In particolare, ad esempio, gli artt. 1924 e 1925 c.c. non sono stati ritenuti applicabili alla assicurazione infortuni in quanto, mentre nell'assicurazione vita il premio concorre alla formazione del capitale da versare all'assicurato ed è caratterizzato da una funzione di risparmio e previdenziale estraneo alla prima, nell'assicurazione infortuni il premio è rapportato al rischio e quindi si consuma nel tempo e di conseguenza non è per essa configurabile il “riscatto”.

La sentenza del Tribunale di Milano, sez. X, 11 aprile 2023, n. 2894

La pronuncia delle Sez. Unite della Cassazione non ha però esaurito il dibattito sulla natura della assicurazione infortuni e la recente sentenza n. 2894 dell'11 aprile 2023 del Tribunale di Milano (G.I. D. Spera) ha riacceso il dibattito, mettendo in discussione, con argomentazioni ampie e convincenti, che tale assicurazione possa essere inquadrata nell'ambito dell'assicurazione danni e quindi l'applicabilità ad essa della compensatio lucri cum danno.

Senza voler affrontare in questa sede la questione specifica, che richiede una trattazione ben più ampia ed approfondita, ci si limita ad osservare che molti sono gli aspetti, che meritano una riflessione come ad esempio:

  • la causa concreta dell'assicurazione infortuni (finalità previdenziale di altra natura);
  • se l'invalidità permanente e la malattia siano o meno eventi attinenti alla vita umana;
  • il rischio realmente assicurato con l'assicurazione infortuni, che non è la morte o l'invalidità permanente, ma l'infortunio, che abbia tali conseguenze;
  • la rinuncia alla surroga ex art. 1916 c.c., che avrebbe poco senso se tale assicurazione fosse riconducibile all'assicurazione danni, in quanto si risolverebbe sostanzialmente in un vantaggio per il responsabile a spese dello assicurato danneggiato che pagherebbe il premio per conseguire tale rinuncia;
  • se fosse applicabile alla assicurazione infortuni il principio indennitario, quale è il limite di capitale fino al quale sia validamente stipulabile una assicurazione infortuni?
  • se a tale assicurazione fosse applicabile l'art. 1908 perché dovrebbe applicarsi anche l'art. 1907 c.c.?
  • la terminologia dell'assicurazione danni, che usa sempre il termine “cosa” assicurata, a cui non si può ricondurre l'essere umano.

È infine il caso di segnalare che gli assicuratori, anche dopo Cass. Sez. III 14 giugno 2014 n. 13233, continuano ad ignorare nell'assicurazione infortuni il principio della compensatio lucri cum danno, guardandosi bene dall'invocarlo anche quando ciò li avvantaggerebbe, facendo così trasparire la finalità previdenziale perseguita dalle parti (non quindi una finalità indennitaria).

Da ultimo, se si volesse inquadrare l'assicurazione infortuni nell'assicurazione danni, si dovrebbe riflettere sulla natura dell'indennizzo e cioè se questo è a copertura del danno patrimoniale o del danno non patrimoniale, desumendo però tale natura dal contratto e non da elementi ad esso estranei, in quanto la compensatio sarebbe possibile solo tra poste omogenee.

Osservazioni

L’art. 1900 del Codice Civile del 1942, norma di carattere generale, ha ampliato il concetto di causa fortuita fino a ricomprendervi la colpa lieve dell’assicurato, escludendo solo il dolo e la colpa grave; l’art. 1927 c.c., derogando parzialmente per l’assicurazione vita alla detta disposizione di carattere generale, ha stabilito implicitamente che, salvo patto contrario, il suicidio dell’assicurato dopo che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto rientri nella garanzia prestata con l’assicurazione vita.

Come accennato nell’ambito dell’assicurazione vita l’art. 450 Codice di Commercio del 1882 escludeva l’operatività della garanzia per il caso di “suicidio volontario”, definizione questa che era fonte di molte controversie in quanto la distinzione tra “suicidio volontario” e “suicidio involontario” si fondava sostanzialmente su basi psicologiche e filosofiche alquanto opinabili.

Gli assicuratori optarono per risolvere il problema sulla base di criteri più certi ed obbiettivi, assumendo nell’assicurazione vita il rischio del suicidio indistintamente (volontario o involontario) ma, per evitare il rischio che qualcuno si assicurasse proprio con l’intenzione di suicidarsi, inserendo nei contratti di assicurazione vita la c.d. clausola di “incontestabilità differita”, con la quale si stabiliva che per un tempo determinato dal momento della stipula del contratto (“periodo di carenza”) il suicidio era completamente escluso (generalmente due anni).

Si riteneva che l’intento suicida dopo un certo tempo sarebbe stato superato dall’istinto di sopravvivenza.

Tale clausola era già diffusa da decenni nei contratti di assicurazione vita, quando entrò in vigore il codice del 1942.

Quindi l’art. 1927 c.c. non ha introdotto un nuovo principio né ha ampliato la garanzia prestata e non ha fatto altro che recepire una clausola contrattuale, che già da decenni si stava diffondendo nei contratti di assicurazione vita esistenti sul mercato, mentre tale clausola non è mai stata apposta ai contratti di assicurazione infortuni, per i quali non si poneva il problema creato dall’art. 450 del Codice di Commercio.

In realtà l’art. 1927 c.c., recependo la c.d. clausola di “incontestabilità differita”, come detto, già diffusa da decenni nei contratti di assicurazione vita, e con ciò derogando parzialmente per tale assicurazione al disposto dell’art. 1900 c.c., ha reso legittima tale prassi contrattuale, che altrimenti avrebbe potuto essere ritenuta in contrasto con l’art.1900 c.c. nella sua parte inderogabile, che esclude dalla garanzia i sinistri causati da dolo.

La questione del suicidio dell’assicurato sin dalle origini si è posta esclusivamente per l’assicurazione vita, dal momento che questa è la sola assicurazione che copre il rischio naturalistico della morte dell’assicurato da qualunque causa determinata, e non si pone per gli altri tipi di assicurazione, che non coprono un tale rischio.

L’art. 1927 c.c. peraltro non solo è norma derogabile, in quanto non compresa tra quelle che a sensi dell’art. 1932 c.c. non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato, ma è essa stessa che fa salvo il patto contrario, proprio perché recepiva una clausola conforme già diffusa nei contratti, ma lasciava libera la possibilità di una differente regolamentazione dell’assicurazione vita (è significativa la puntualizzazione espressa che fa salvo il patto contrario, di cui non c’era affatto necessità non trattandosi di norma inderogabile ex art. 1032 c.c., dovuta proprio al fatto che l’art. 1927 c.c. si limitava a “registrare” una clausola già da decenni molto diffusa nei contratti di assicurazione vita, ma senza imporla).

Quindi anche nell’assicurazione vita le polizze possono derogare totalmente al disposto normativo, riducendo o aumentando il termine del “periodo di carenza”, coprendo senza riserve il rischio suicidio o escludendolo del tutto.

Per rispondere alla domanda se l’art. 1927 c.c. sia applicabile all’assicurazione infortuni è necessario quindi tener presente che:

  1. nell’assicurazione vita caso morte l’evento assicurato è la morte come fatto naturalistico, da qualunque causa determinata (salve le specifiche esclusioni previste nel contratto);
  2. nell’assicurazione infortuni caso morte l’evento assicurato non è la morte ma l’infortunio e cioè “l’evento dovuto a causa fortuita che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano quale conseguenza la morte”.

Si è detto infatti che la definizione tipica di infortunio riportata nei contratti è “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano quale conseguenza la morte od una invalidità permanente, od una inabilità temporanea”.

Felicemente in dottrina l’infortunio è stato definito una fattispecie complessa, in cui ricorrono i seguenti elementi:

  1. la causa fortuita, violenta ed esterna,
  2. le lesioni corporali obbiettivamente constatabili;
  3. la morte od una invalidità permanente od una inabilità temporanea.

Quindi perché vi sia un infortunio è necessario il concorso di tutti i suddetti elementi, tanto che ove la fattispecie non si sia ancora completata non sorge il diritto all’indennizzo e non inizia a decorrere la prescrizione dello stesso (ad esempio il diritto all’indennizzo per la I.P. sorge e la prescrizione decorre non dalla data dell’infortunio ma dalla successiva cessazione dell’invalidità temporanea), così come la sola morte non dovuta ad infortunio non fa sorgere alcun diritto (“Nel contratto di assicurazione privata contro gli infortuni da cui sia derivato un evento produttivo di lesioni corporali che abbiano determinato ricoveri ospedalieri, invalidità temporanea totale o parziale, postumi invalidanti di carattere permanente o la morte dell'infortunato, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa con la conseguenza che è da questo momento, piuttosto che da quello dell'infortunio, che decorre la prescrizione annuale del diritto dell'assicurato, ai sensi dell'art. 2952 c.c.” Cass. N. 4735/1992; conformi: Cass. Civ. sez. VI, 15/05/2020, n. 8973; Cass. Civ. sez. III, 13/02/2018, n. 3417; Cass. Civ. sez. III, 15/07/2016, n. 14420; Cass. Civ. sez. III, 18/09/2014, n. 19660; Cass. Civ. sez. III, 29/07/2004, n. 14487; Cass. Civ. sez. III, 10/01/2003, n. 194.

Ciò rende evidenti le differenze con l’assicurazione vita, in quanto per quest’ultima il sinistro si realizza con la semplice morte, senza la necessità del concorso dei primi due elementi, mentre nell’assicurazione infortuni la semplice morte non fa sorgere alcun diritto all’indennizzo, se essa non è stata causata da “causa fortuita, violenta ed esterna”, che abbia causato “lesioni corporali obbiettivamente constatabili”, da cui sia derivata la morte.

Quindi elemento essenziale perché possa ritenersi verificato l’infortunio assicurato non è la semplice morte ma “l’evento dovuto a causa fortuita … che …”.

La morte che non sia stata causata dal “l’evento dovuto a causa fortuita … che …” non costituisce infortunio indennizzabile a termini di polizza infortuni.

Sulla base della definizione di infortunio, riportata nei contratti, la “causa fortuita” è “da intendersi, alla stregua della dottrina in materia, come “tutto ciò che non sia imputabile all’assicurato stesso ovvero dovuto a suo dolo o colpa grave”” (Cass. Civ., Sez. III, 09/04/2013, n. 8600).

Dottrina e Giurisprudenza sono concordi e costanti nell’affermare che dal concetto di “causa fortuita” vada escluso ciò che sia riconducibile alla volontà dell’assicurato e così:

  • secondo Marco Rossetti “la causa dell’infortunio deve essere fortuita, e cioè non voluta dall’assicurato (o, nell’assicurazione infortuni mortali, dalla persona portatrice del rischio)” (Il Diritto Delle Assicurazioni, CEDAM 2012);
  • secondo Aldo Durante “è fortuito qualcosa di imprevedibile, da cui sia aliena la volontà del soggetto” (L’assicurazione privata contro gli infortuni, Giuffrè Editore 1916);
  • secondo Corte d’ Appello di Bari “la causa fortuita è data da quell’infortunio che non dipende dalla volontà del soggetto che lo ha subito, ma è accidentale, imprevisto ed imprevedibile, indipendente dalla volontà del soggetto stesso … Nel concetto di fortuità rientrano fenomeni connotati da eccezionalità, straordinarietà, anormalità e imprevedibilità dell’evento …” (Corte d’ Appello di Bari, sez. II, 30/09/2021, n. 1691);
  • secondo Tribunale di Bari: “In merito alla fortuità, ciò che provoca l'infortunio deve essere totalmente indipendente dalla volontà della persona che lo subisce anche se quest'ultima per distrazione o negligenza, può aver contribuito al verificarsi dell'evento” (Tribunale di Bari, sez. II, 29/12/2022, n. 4844);
  • secondo Tribunale di Bolzano: “La causa fortuita sarebbe data quando l'infortunio non dipende dalla volontà del soggetto che lo ha subito, ma è accidentale, imprevisto ed imprevedibile, indipendente dalla volontà del soggetto stesso. Nel concetto di fortuità rientrerebbero fenomeni connotati da eccezionalità, straordinarietà, anormalità e imprevedibilità dell'evento” (Tribunale sez. I - Bolzano, 27/05/2020, n. 429).

Il suicidio come atto riconducibile alla volontà dell’assicurato non integra l’evento assicurato con la polizza infortuni e cioè “l’evento dovuto a causa fortuita … che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano quale conseguenza la morte”.

Ne discende quindi l’inapplicabilità dell’art. 1927 c.c., peraltro norma derogabile, all’assicurazione infortuni, essendo il suicidio escluso in radice dalla definizione contrattuale dell’evento assicurato, rispetto al quale il suicidio è evento diverso.

E’ appena il caso di osservare che il problema dell’applicabilità o meno dell’art. 1927 c.c. all’assicurazione infortuni si pone indipendentemente dal fatto che la norma sia dichiarata espressamente derogabile.

La derogabilità della disposizione codicistica può infatti indurre nell’equivoco che la stessa possa non applicarsi all’assicurazione infortuni solo perché derogabile e quindi indurre l’interprete ad imboccare subito quella strada, che potrebbe apparire come la scorciatoia più semplice da percorrere, ricercando senza particolare sforzo interpretativo una qualche clausola contrattuale, che deroghi espressamente a tale norma.

In realtà il modo corretto di procedere è:

  1. indagare “le ragioni giustificatrici” della normativa che si vorrebbe applicare all’assicurazione infortuni e quindi valutare la “compatibilità e coerenza” della stessa con tale assicurazione (come indicato da Cass. S.U. n. 5119 del 10/04/2002);
  2. se la valutazione sarà negativa, la norma non sarà applicabile e ciò a prescindere dalla derogabilità o meno della norma;
  3. solo nel caso si ritenga la norma applicabile, assumerà rilievo la derogabilità o meno della norma e l’eventuale sussistenza di una clausola derogativa.

Infatti, una norma inderogabile è tale solo nell’ambito in cui è destinata ad operare e quindi il problema, che va risolto prima, è l’applicabilità o meno della norma dettata per l’assicurazione vita all’assicurazione infortuni.

Si deve pertanto prima determinare l’ambito di applicazione della norma e poi trarne le conseguenze dalla sua derogabilità o meno e non procedere in modo inverso.

Nel caso dell’art. 1927 c.c. la questione da risolvere è la sua applicabilità o meno all’assicurazione infortuni. Se si parte dalla sua derogabilità e si cerca nella polizza infortuni una espressa deroga alla sua applicazione, in realtà si dà per scontata la sua applicabilità e ci si limita a verificare se la stessa sia o meno contrattualmente derogata.

Così procedendo però si dà per scontata, si ripete, l’applicabilità della norma, che è invece la questione da risolvere.

Gli artt. 1924 e 1925 c.c., anche esse norme derogabili, non sono state dalla Suprema Corte ritenute inapplicabili all’assicurazione infortuni per tale loro caratteristica, in forza di qualche clausola contrattuale che ne disponesse espressamente la deroga, ma perché le stesse sono state ritenute incompatibili con tale assicurazione, per le peculiarità che la caratterizzano rispetto all’assicurazione vita (a cui sopra si è fatto cenno).

A conferma di ciò Cass. civ. n. 6205/1979 ha dichiarato l’inapplicabilità dell’art. 1926 c.c. (norma inderogabile per l’assicurazione vita) all’assicurazione infortuni, qualora questa sia stipulata per una specifica attività professionale (“L'assimilazione in via analogica tra l'assicurazione volontaria contro gli infortuni e l'assicurazione sulla vita non può essere totale e assoluta, in quanto il rischio coperto dalla prima forma di assicurazione, per la sua peculiarità, può riguardare soltanto l'espletamento di una specifica attività professionale e non qualunque evento generico che incida sulla vita dell'assicurato; ne consegue che l'art. 1926 c.c., che disciplina l'aggravamento del rischio nell'assicurazione sulla vita derivante dal cambiamento di professione dell'assicurato, non può trovare applicazione nell'assicurazione volontaria contro gli infortuni tutte le volte che il rischio coperto non riguardi una qualunque generica attività lavorativa e professionale, bensì quella specifica, espletata dall'assicurato all'atto della sottoscrizione della polizza, poiché in tal caso, se l'infortunio si realizza a causa di una diversa attività lavorativa, non si tratta di una mera variazione quantitativa del rischio assicurato, che possa legittimare l'eventuale recesso dell'assicuratore dal rapporto assicurativo per aggravamento del rischio, ma della realizzazione di un rischio ontologicamente diverso rispetto a quello assicurato. Nell'assicurazione volontaria contro gli infortuni la clausola secondo cui sono irrilevanti i cambiamenti di mansioni lavorative che non determinino aggravamento del rischio assicurato rispetto all'attività professionale o lavorativa espletata all'atto della

sottoscrizione della polizza, non può essere estesa fino a comprendere l'ipotesi in cui il

cambiamento delle mansioni comporti un rischio diverso, in quanto il termine

«mansioni» attiene esclusivamente alle variazioni quantitative della medesima attività

professionale o lavorativa”).

La ricerca della scorciatoia può essere fonte di equivoci e di errori.

Inoltre, affermare che la tradizionale e secolare definizione contrattuale di infortunio (cioè il rischio coperto con l’assicurazione infortuni) deroga all’art. 1927 c.c. appare una contraddizione in termini.

Una tale affermazione, infatti, presuppone che l’art. 1927 c.c. sarebbe astrattamente applicabile all’assicurazione infortuni, ma la sua applicazione sarebbe allo stesso tempo derogata/esclusa dal rischio coperto con tale assicurazione.

Altra cosa sarebbe se la norma codicistica fosse compatibile con la definizione di infortunio e la deroga alla sua applicazione derivasse da una qualche specifica clausola contrattuale. Invece la inapplicabilità dell’art. 1927 c.c. deriva proprio dalla definizione del rischio assicurato (infortunio), che non può al tempo stesso renderlo prima astrattamente compatibile e poi escluderne l’applicazione perché il suicidio è privo della “causa fortuita”, elemento essenziale costitutivo dell’infortunio.

In definitiva, per evitare una tale contraddizione, l’unica conclusione possibile è che l’art. 1927 c.c. sia incompatibile con l’assicurazione infortuni.

Ad ogni modo la Dottrina e la Giurisprudenza sia di legittimità che di merito sono sostanzialmente concordi nel ritenere non applicabile l’art. 1927 c.c. all’assicurazione infortuni ed escluso dalla garanzia assicurativa il suicidio in forza della definizione contrattuale di infortunio, in quanto il porre fine volontariamente alla propria vita è appunto un atto volontario e quindi privo della “causa fortuita”.

A ben vedere sono le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 5119 del 10/04/2002 a non ritenere applicabile l’art. 1927 c.c. all’assicurazione infortuni laddove affermano che: “E d’altra parte, nel caso di assicurazioni plurime che includano tra i rischi anche l’infortunio mortale, qualora il contraente giunga a porre fine volontariamente alla sua vita, ed il beneficiario richieda a tutti l’indennizzo, ciascun assicuratore avrà adeguata tutela nell’art. 1900, compreso tra le disposizioni generali in materia di assicurazione, secondo il quale l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo dell’assicurato”.

Infatti, per poter invocare l’art. 1900 c.c. per escludere l’operatività della garanzia infortuni in caso di suicidio dell’assicurato, necessariamente l’art. 1927 c.c., che deroga appunto l’art. 1900 c.c. in materia di assicurazione vita, deve non essere applicabile all’assicurazione infortuni.

Già Cass. Civ., Sez. I, 23/02/1993, n. 2215 (caso Calvi) escludeva l’applicazione dell’art 1927 c.c. all’assicurazione infortuni e l’operatività della garanzia in caso di suicidio.

Anche Cass. Civ., sez. III, 09/03/2006, n. 5101 non ritiene applicabile l’art. 1927 c.c. all’assicurazione infortuni.

Più recentemente Cass. Civ. Sez. 6, Ord. N. 38218 del 3/12/2021, Rel. Marco Rossetti, ha escluso ancora l’applicazione dell’art 1927 c.c. all’assicurazione infortuni e l’operatività della garanzia in caso di suicidio.

La giurisprudenza di merito è sostanzialmente conforme (Tribunale di Latina, 09/10/2020, n. 1813; Tribunale di Milano, sesta civile, 27/05/2020, n. 3021; Tribunale di Torino, quarta sezione civile, 05/06/2015, n. 4076; la prima e la terza applicano l’art. 1900 invece dell’art. 1927, che lo deroga in materia di assicurazione vita).

Per la verità lo scrivente ha rinvenuto solo due pronunce di merito, che hanno ritenuto applicabile l’art. 1927 c.c. all’assicurazione infortuni: Corte d’Appello di Venezia, sez. IV civ., 24/11/2020 n. 3440 e Tribunale di Trani, AREA 3, 07/07/2021, n. 1321.

Entrambe le pronunce in questione incorrono però nei medesimi evidenti vizi nella loro argomentazione e cioè ignorano totalmente quale sia il rischio assicurato con la polizza infortuni, così come descritto nella definizione di infortunio (cioè la causa fortuita), operano come se l’assicurazione infortuni non differisse minimamente dall’assicurazione vita ed il rischio assicurato fosse la morte (da qualunque causa determinata) e non invece l’infortunio, come contrattualmente definito. Passano poi a ricercare nelle esclusioni una particolare clausola, che escluda specificamente il suicidio dalla garanzia prestata, cercando cioè una specifica clausola di esclusione di ciò che invece è già escluso in radice dall’oggetto dell’assicurazione e, non trovandola, concludono per l’operatività della garanzia, a sensi dell’art. 1927 c.c.

Sembra però evidente l’errore in cui sono incorse entrambe le pronunce, che in un’assicurazione a copertura degli infortuni, ignorando peraltro l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione sulla questione, invece di verificare che ricorressero tutti i tre elementi sopra ricordati, che costituiscono l’infortunio (ed in particolare la causa fortuita), hanno cercato una clausola che escludesse specificatamente ciò che non integrava un infortunio e cioè il suicidio (con questo sistema si sarebbe potuto concludere che anche la malattia, non essendo espressamente esclusa, fosse coperta dall’assicurazione infortuni).

Si è trattato della ricerca della “scorciatoia”, a cui si è accennato poc’anzi.

È evidente invece che non c’è alcuna necessità di “escludere” ciò che già non rientra nell’oggetto della garanzia prestata.

Il fatto naturalistico della morte integra il rischio assunto con l’assicurazione vita, ma non quello assunto con l’assicurazione infortuni, nella quale rileva non la morte in se stessa ma l’evento, che l’ha causata, che deve integrare la causa fortuita, violenta ed esterna.

Quindi il suicidio non è coperto dalla garanzia prestata con l’assicurazione infortuni, in quanto atto volontario e perciò privo del requisito della causa fortuita (Corte d’Appello di Milano, 03/01/1989 in DeJure; Tribunale di Bolzano, 19/02/2018, n. 222 in DeJure; Tribunale di Roma, 21/02/2017, Ord. Ex art. 702 bis c.p.c.; Tribunale di Bolzano, 19/02/2018, n. 222; Tribunale di Bolzano, 22/07/2016, n. 999; Tribunale di Tivoli, 06/06/2007 in DeJure).

Più che un rischio escluso dall’assicurazione infortuni il suicidio è un rischio diverso da quello che l’assicuratore assume con tale polizza.

Per altro va osservato che, essendo l’assicurazione infortuni un “contratto socialmente tipico”, che presenta la stessa tipica descrizione del rischio da oltre un secolo, ed essendosi già pronunciata la Suprema corte sulla compatibilità o meno con la stessa di pressoché tutte le norme dell’assicurazione vita (sono stati ritenuti compatibili gli artt. 1919, 1920, 1921 - per questa norma si è espressa la dottrina, ma non la giurisprudenza - e 1923, sono stati invece ritenuti incompatibili gli artt. 1924, 1925, 1926 e 1927) e dipendendo l’esito della valutazione non da specifiche clausole contrattuali ma dalla natura del rischio e dalla descrizione dello stesso, come si diceva pressoché invariata da oltre un secolo, l’indagine presenta per l’interprete ben pochi margini di novità.

Va poi ancora osservato che, secondo il principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. all’assicurato compete dare la prova del “fatto costitutivo” della propria pretesa e all’assicuratore del “fatto impeditivo”, per cui:

  1. mentre nell’assicurazione vita, essendo la morte (da qualunque causa determinata) l’evento coperto dalla garanzia assicurativa, all’assicurato basterà fornire la prova della morte, mentre l’assicuratore dovrà dimostrare il suicidio per invocare l’inoperatività della garanzia (ove tale evento sia escluso dalla stessa);
  2. nell’assicurazione infortuni, a fronte della contestazione dell’assicuratore che trattasi di suicidio, sarà sull’assicurato che graverà l’onere di dimostrare il fatto costitutivo e quindi, stante la definizione di polizza di infortunio, “l’evento dovuto a causa fortuita che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano quale conseguenza la morte” e quindi di fatto che non si tratti di suicidio.

Cass. Civ., sez. III, 02/04/2021, n. 9205; Cass. Civ., sez. III, 08/05/2009, n. 10616 e Cass. Civ., sez. III, 09/03/2006, n. 5101 confermano tale distribuzione degli oneri probatori (in senso conforme la giurisprudenza di merito: Tribunale di Milano, sesta civile, 01/10/2020, n. 5861; Tribunale di Bergamo, quarta civile, 22/02/2019, n. 487; Tribunale di Torino, quarta civile, 05/06/2015, n. 4076; Tribunale di Fermo, 09/10/2014, n. 760; Tribunale di Vicenza, 25/03/2010, in Resp. Civ. e prev. 2010, 10, 2122; Tribunale di Tivoli, 06/06/2007 in DeJure).

Conclusioni

Stante la definizione di infortunio come “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano quale conseguenza …”, l'art. 1927 c.c. non è applicabile all'assicurazione infortuni ed il suicidio non è coperto dalla garanzia assicurativa prestata da questa, in quanto esso è atto volontario dell'assicurato e come tale escluso in radice da tale assicurazione, integrando un rischio diverso da quello assunto con quest'ultima.

La disciplina prevista dall'art. 1927 c.c. non è compatibile con l'oggetto del contratto di assicurazione contro gli infortuni, perché nel caso del suicidio manca la “causa fortuita” cioè non dipendente dalla volontà dell'assicurato, “causa fortuita” che è elemento essenziale della fattispecie assicurata, che non può dirsi verificata in mancanza di quella.

In conclusione, il suicidio non è coperto dalla polizza infortuni anche senza necessità di una clausola specifica che lo escluda.

Tra l'altro tale conclusione è perfettamente conforme ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 5119 del 10 aprile 2002, secondo le quali, riferendosi all'applicabilità delle norme sull'assicurazione sulla vita o di quelle sull'assicurazione danni, la questione va risolta “muovendo dalla valutazione della compatibilità e coerenza con tale assicurazione della menzionata disciplina, della quale vanno indagate le ragioni giustificatrici”.

Quanto all'onere della prova, a sensi dell'art. 2697 c.c. nell'assicurazione infortuni, a fronte della contestazione dell'assicuratore che trattasi di suicidio, sarà sull'assicurato che graverà l'onere di dimostrare il fatto costitutivo e quindi, stante la definizione di polizza di infortunio, “l'evento dovuto a causa fortuita che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano quale conseguenza la morte” e quindi di fatto che non si tratti di suicidio.

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