Licenziamento individuale per g.m.o.: è legittimo se causato dalla generica motivazione datoriale di risparmio di spesa?

Teresa Zappia
13 Dicembre 2023

Il licenziamento per g.m.o. di un determinato lavoratore, pur consentendo un risparmio di spesa, non può ritenersi giustificata automaticamente dalla scelta datoriale di ridurre i costi del lavoro.

Qualora il datore, nel procedere al licenziamento per g.m.o. di un lavoratore, adduca quale ragione giustificativa la scelta programmatica di ridurre i costi “anche del lavoro”, può il giudice ritenere legittimo il recesso determinando esso in ogni caso un risparmio di spesa?

In materia di nesso causale tra la ragione addotta ed il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice non potrebbe arrestare il proprio esame all'accertata esigenza di riduzione dei costi connessi al personale per affermare che l'espulsione del lavoratore-ricorrente costituisce una necessaria conseguenza della necessità di conseguire un risparmio di spesa per il datore.

Tale affermazione si rivelerebbe tautologica ed ingiustificata, posto che non si comprenderebbe da quali elementi di giudizio sia stato ricavato che le esigenze di contrazione dei costi debbano limitarsi ad un determinato lavoratore piuttosto che ad un altro, specialmente nel caso in cui il datore abbia genericamente motivato il recesso facendo riferimento al programma di riduzione “anche dei costi del lavoro”. La generalità della motivazione non potrebbe automaticamente consentire di affermare che proprio la soppressione della specifica posizione del lavoratore licenziato dovesse ritenersi necessaria per l'attuazione della scelta datoriale (non sindacabile dal giudice sotto il profilo dell'opportunità). 

Non potrebbe addursi, infatti, che qualsiasi risparmio di spesa sarebbe idoneo a giustificare il licenziamento e, quindi, la scelta finale ricaduta su quel determinato dipendente. In questo modo verrebbero violate sia le regole in materia di accertamento del necessario nesso causale tra le ragioni oggettive poste a fondamento giustificativo del recesso datoriale e la soppressione del posto di lavoro, sia le regole sull'effettività delle suddette ragioni. Invero, se è stata rappresentata una generale necessità di procedere ad una politica di riduzione dei costi, diviene necessario approfondire – con onere a carico del datore di allegazione e prova – le esigenze che hanno determinato la scelta di quel determinato lavoratore, dovendosi prendere in considerazione anche le altre posizioni di lavoro all'interno dell'azienda, in particolar modo ove si tratti di posizioni comparabili.

Si precisa, inoltre, che un siffatto accertamento da parte dell'organo giudicante non trasmoderebbe in un'indebita interferenza nella discrezionalità delle scelte datoriali, dato che l'ineffettività della ragione economica, comunque addotta, incide sulla stessa legittimità del recesso.

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