Accordi di ristrutturazione dei debiti e cram down fiscale
13 Dicembre 2023
Transazione fiscale e cram down ex art. 182-bis, comma 4, l. fall.: deposito della domanda di omologazione prima della scadenza del termine di novanta giorni Si deve ritenere ben possibile depositare una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito con transazione non approvata dai creditori istituzionali (nella specie, dall'A.d.E.) prima ancora che sia scaduto il termine di cui all'art. 182-bis, comma 4, ultima parte, l. fall., non essendo questo delineato come termine dilatorio della presentazione della domanda, quanto piuttosto della adozione del provvedimento giudiziale conclusivo del procedimento di ristrutturazione del debito, sicché la norma va ritenuta pienamente rispettata laddove il Tribunale fissi l'udienza di omologazione successivamente alla maturazione del termine di 90 giorni dal deposito della proposta, non potendo legittimamente pronunciarsi prima che lo stesso sia interamente decorso. Ciò, peraltro, risulta aderente alla ratio della norma, che nel prevedere il termine di 90 giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento per la formalizzazione dell'adesione risponde all'esigenza di permettere ai soggetti istituzionali (Amministrazione finanziaria ed enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) di disporre di un periodo di tempo adeguato per poter assumere scelte consapevoli prima che il Tribunale si determini in via definitiva sull'omologa dell'accordo, ma non impedisce certamente il deposito del ricorso prima che sia scaduto il termine, né che l'Amministrazione possa determinarsi anche prima dello scadere del termine laddove ritenga di disporre già degli elementi necessari e sufficienti per potersi esprimere consapevolmente, come in effetti è avvenuto nel caso di specie. Efficacia estesa degli accordi ex art. 182-septies l. fall.: conteggio del voto di ADE per il raggiungimento del 75% anche in caso di mancata adesione Con riferimento al requisito del voto positivo espresso dai creditori (compresa A.d.E.) per il raggiungimento della percentuale del 75% ex art. 182-septies l. fall., la tesi dell'Agenzia si basa su un errato presupposto, e segnatamente su quello secondo cui la disposizione dettata dal richiamato art. 182-septies richiederebbe la previa adesione formale dei creditori rappresentanti il 75 per cento del valore dei crediti della categoria svantaggiata. Tale interpretazione esegetica trascura invero di considerare:
Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Filippo Lo Presti studio SC&A. |