Mancata indicazione dell'udienza di comparizione e giudizio di appello

Lorenzo Balestra
13 Dicembre 2023

Ove nella citazione in appello manchi l’indicazione dell'udienza di comparizione si potrà applicare il disposto del secondo comma dell’art. 164 c.p.c. che prevede che se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio?

Il quesito pone un problema interpretativo di non immediata soluzione.

Infatti, se è vero che l'art. 359 c.p.c. afferma che al giudizio di appello si applicano le norme previste per il giudizio di primo grado in quanto compatibili, l'art. 342 c.p.c. afferma espressamente che “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163.”.

Non vengono, quindi, richiamate le norme di cui all'art. 164 c.p.c., pertanto, per giungere all'applicazione delle medesime anche al giudizio di appello, bisognerà affermare che queste non siano incompatibili con i principi che reggono il giudizio di appello stesso, cosa per nulla scontata.

Si consideri solamente che, ove nel giudizio di primo grado il procedimento deve essere instaurato e, quindi, prevale l'esigenza di permettere la sanatoria di vizi che inficerebbero la validità del giudizio stesso, in appello un giudizio già si è svolto è l'esigenza è quella di non permettere il passaggio in giudicato di un provvedimento giudiziale per richiederne una nuova valutazione.

Ad ogni modo Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1556 ha risolto il problema interpretativo affermando, come si legge in motivazione, che “Con riguardo alla attuale formulazione dell'art. 164 c.p.c. (senz'altro applicabile nella fattispecie, essendo la causa iniziata nel 2000), la giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune iniziali oscillazioni, è ormai consolidata nell'affermare che all'atto introduttivo del giudizio di appello la suddetta disposizione sia integralmente applicabile, ivi inclusi i commi 2 e 3, in base ai quali i vizi attinenti alla cd. vocatio in ius sono sanati, con effetti ex tunc, sia dalla costituzione del convenuto sia, in mancanza di tale costituzione, dalla rinnovazione della citazione nel termine perentorio che il giudice deve all'uopo assegnare.”

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.