Ciascun possessore dello stesso fabbricato (intendendosi per tale il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) è obbligato al pagamento pro-quota dell'IMU [l'IMU grava le abitazioni diverse da quelle principali (e le pertinenze eccedenti quelle esentate per le abitazioni principali), i terreni agricoli, i fabbricati commerciali/industriali e le aree fabbricabili. L'IMU è dovuta per ciascun mese di possesso protratto per oltre la sua metà. Il giorno in cui si trasferisce l'immobile si trasferisce anche -per lo stesso giorno- il relativo obbligo fiscale]; per i fabbricati in condominio o in “multiproprietà” il versamento è eseguito dall'amministratore.
Requisiti di esenzione dall'IMU
L' esenzione dall'IMU per l'abitazione principale (ex art. 1, comma 740, L. 160/2019) riguarda i fabbricati, diversi da quelli classificati nelle categorie catastali di lusso: A/1, A/8 e A/9 (elemento oggettivo), nei quali il possessore-contribuente vi abbia stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale (elemento soggettivo) che, ai fini dell'esenzione, devono necessariamente coesistere in capo a ciascun possessore-contribuente.
L'esenzione IMU si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e solai), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie), limitatamente ad una sola unità pertinenziale per ciascuna delle citate categorie, anche se iscritte in catasto unitariamente all' abitazione.
Mentre il requisito formale della residenza anagrafica è attestato dai registri comunali, il requisito sostanziale della dimora abituale (ex art. 43, c.2, c.c.) deve essere comprovato, ad esempio -secondo la Consulta- ricorrendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, gas ed acqua potabile per i fabbricati in esenzione IMU, ubicati nel territorio del Comune impositore. Quando il possessore-contribuente, anagraficamente residente nella c.d. “seconda casa”, non ne dimostra anche l'uso come dimora abituale, l'esonero riguarderà solo la c.d. “prima casa”, o viceversa.
IPOTESI A
Nel caso in cui due coniugi sono in possesso (al 50% ciascuno o altra diversa quota) di un medesimo fabbricato accatastato A/2 (oppure A3);
il primo dei quali vi ha dichiarato la residenza anagrafica e stabilito la dimora abituale (c.d. “prima casa”);
il secondo dei quali è anche possessore (al 100% o altra diversa quota) di altro fabbricato accatastato A/2 (oppure A3) nel medesimo (o diverso) comune, ove vi ha dichiarato la residenza anagrafica e stabilito la dimora abituale (c.d. “prima casa”);
come da Corte Cost. sentenza 209 del 13 ottobre 2022, l'imposizione IMU - con efficacia retroattiva sulle controversie non ancora definite - va così articolata:
il primo coniuge ha diritto a fruire dell'esenzione IMU per l'abitazione in comunione coniugale, limitata alla propria quota di proprietà nella misura del 50% (o altra diversa quota).
il secondo coniuge non ha diritto a fruire dell'esenzione IMU per l'abitazione in comunione coniugale, riferita alla propria quota di proprietà nella misura del 50% (o altra diversa quota). Ha tuttavia diritto a fruire dell'esenzione IMU per l'altra abitazione in proprietà esclusiva, nella misura del 100% (o altra diversa quota).
IPOTESI B
Nel caso in cui ciascuno dei due coniugi è in possesso (al 100% o altra diversa quota) di un proprio fabbricato accatastato A/2 (oppure A3) nel medesimo (o diverso) comune;
il primo dei quali conserva sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale (con intestazione dei contratti ed adeguato consumo di: energia elettrica, gas ed acqua potabile) nel proprio fabbricato (c.d. “prima casa”);
il secondo dei quali conserva sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale (con intestazione dei contratti di somministrazione: energia elettrica, gas ed acqua potabile) nel proprio fabbricato, ma ha, quoad effectum, stabilito la propria dimora abituale nel fabbricato del primo, ove il Comune impositore ha accertato che vive abitualmente insieme al primo coniuge;
l'imposizione IMU così va articolata:
il primo coniuge ha diritto a fruire dell'esenzione IMU nella misura del 100% (o altra diversa quota) per il proprio fabbricato, presso cui ha mantenuto residenza anagrafica e dimora abituale;
il secondo coniuge non ha più diritto a fruire dell'esenzione IMU per il proprio fabbricato, presso cui ha mantenuto la residenza anagrafica, essendo -fino a prova contraria- venuto meno il requisito della dimora abituale, come da accertamento comunale, nonostante il formale permanere dell'intestazione dei contratti di somministrazione: energia elettrica, gas ed acqua potabile.
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