Impugnazione per i soli interessi civili: chi è tenuto a versare il contributo unificato?

La Redazione
14 Dicembre 2023

Il Ministero della Giustizia ha chiarito chi è tenuto a versare il contributo unificato nel caso di impugnazione della sentenza penale per i soli effetti civili ai sensi dell’art. 573-bis c.p.p.

Come si legge nel provvedimento, occorre considerare le modifiche introdotte con l'art. 33 comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. n. 150/2022, e in particolare tradottesi nell'introduzione del comma 1-bis all'art. 573 c.p.p. a mente del quale «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». Con tale novella la competenza a conoscere l'impugnativa della sentenza penale che abbia ad oggetto i soli interessi civili è stata assegnata al giudice o alla sezione civile competente della Corte d'appello o della Corte di cassazione.

L'impugnativa viene comunque promossa davanti al giudice/sezione penale della Corte di appello o della Corte di cassazione, che ne valuta l'ammissibilità; in caso di esito positivo di tale delibazione in rito, il giudice/sezione penale trasmette gli atti, per la prosecuzione del giudizio, al giudice/sezione civile, che deciderà sulla base delle prove acquisite sia nel processo penale che nel giudizio civile. L'esame del merito dell'impugnazione proposta per i soli interessi civili, pur essendo attribuito al giudice civile, rappresenta quindi una mera prosecuzione del processo penale; ragion per cui, il processo dovrà essere assoggettato ai medesimi principi generali che il testo unico sulle spese di giustizia riserva ai procedimenti penali che si svolgono dinanzi al giudice penale.

Tali conclusioni, già ricavabili dalla lettera della norma (ove è utilizzato il termine “prosecuzione”), risultano confortate anche dalla relazione illustrativa accompagnatoria della Riforma Cartabia, nonché da recente pronuncia della Corte nomofilattica. La Corte di cassazione, con recente sentenza a Sezioni Unite del 21 settembre 2023 n. 38481, ha chiarito che la modifica dell'art. 573 c.p.p. «…ha comportato che, una volta esclusa, dal giudice penale, la inammissibilità dell'impugnazione (che, per ragioni evidenti di economia processuale, determinerebbe, altrimenti, la definitiva conclusione del giudizio), il medesimo giudizio debba essere rinviato innanzi al giudice civile per la “prosecuzione” dello stesso e la decisione, nel merito, dell'impugnazione…il rinvio introdotto dal nuovo art. 573, comma 1-bis, cit. è funzionale alla “prosecuzione” in sede civile del medesimo giudizio iniziato in sede penale senza cesure o soluzioni di continuità…Se, dunque, di medesimo giudizio “rinviato” per la decisione al giudice o alla sezione civile competente si tratta, pare evidente come non siano in alcun modo replicabili, nel nuovo assetto, i postulati appena ricordati, ed innanzitutto quello della natura "autonoma", rispetto al giudizio penale, del giudizio da svolgersi in sede civile».

In definitiva deve ritenersi che il contributo unificato dovuto per l'impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, che a mente dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., deve svolgersi dinanzi al giudice civile, non debba essere pagato dalla parte civile ma andrà prenotato a debito, quindi recuperato - insieme alle altre spese del processo penale - a carico dell'imputato condannato.

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