Concordato minore liquidatorio e formazione delle classi

14 Dicembre 2023

Alcuni chiarimenti sul significato della locuzione "Fuori dai casi previsti dal comma 1" di cui al comma 2 dell'art. 74 CCII e sulla formazione delle classi nel concordato minore.

In tema di concordato minore, che cosa si intende, al comma 2 dell'art. 74 CCII, con le parole “fuori dai casi previsti dal comma 1”? La formazione delle classi deve rispettare la par condicio creditorum?

Le procedure di concordato minore, in linea con quanto previsto per le procedure di concordato preventivo, privilegiano le proposte che poggiano sulla continuità e sulla prosecuzione dell'attività professionale o imprenditoriale. La continuità è considerata un valore, in quanto attraverso la permanenza dell'attività di impresa o professionale nel sistema produttivo si tendono a mantenere i valori aziendali e i livelli occupazionali, che viceversa, in caso di liquidazione ovvero di cessazione dell'attività, andrebbero inevitabilmente perduti.

La locuzione “Fuori dai casi previsti dal comma 1” sta quindi ad indicare che, nel caso in cui la proposta di concordato sia essenzialmente liquidatoria e non sia prevista la continuazione dell'attività, vige l'obbligo di apportare risorse che aumentino in modo apprezzabile la misura della soddisfazione dei creditori. A differenza del concordato preventivo, dove è previsto un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile (art. 84, comma 4, CCII), nel concordato minore non è prevista una percentuale predeterminata della misura dell'apporto delle risorse esterne la cui entità, che deve essere in grado di aumentare la soddisfazione dei creditori, è lasciata all'apprezzamento del giudice.

Quanto ai criteri di formazione delle classi, si tratta di argomento complesso che va oltre i limiti di questo intervento. In breve, a parere di chi scrive, la formazione delle classi deve essere effettuata con criteri analoghi a quelli previsti nel concordato preventivo, giusto il rinvio fatto nell'art. 74 CCII alle disposizioni che disciplinano tale istituto. La formazione delle classi deve quindi avvenire secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei così che ogni classe sia composta da soggetti che abbiano in qualche modo una posizione comune apprezzabile ai fini del voto e del trattamento a essi riservato. Devono altresì essere formate in modo tale da non alterare le cause legittime di prelazione e in questo senso rispettare la par condicio creditorum.

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