Sinistro stradale: concorso di colpa della vittima e danno dei congiunti
14 Dicembre 2023
Il sig. A.C. rimane vittima di un sinistro stradale causato da un conducente che guidava in stato di ebbrezza. Nel giudizio penale viene accertata la responsabilità dell'investitore per omicidio colposo e viene riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a favore dei congiunti del sig. A.C., da liquidarsi in separata sede. I congiunti della vittima instaurano diversi giudizi civili, poi riuniti, per sentir condannare in solido al ristoro dei pregiudizi patiti – iure proprio e iure hereditatis – l'investitore, le due comproprietarie del veicolo e l'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica. Il Tribunale di Bologna, accertata l'esclusiva responsabilità per il sinistro in capo all'investitore, accoglie le domande attoree volte a ottenere il risarcimento dei soli danni iure proprio. La pronuncia viene poi parzialmente riformata: la Corte d'Appello riduce l'entità del risarcimento riconosciuto ai congiunti per la perdita del rapporto parentale, ravvisando la corresponsabilità della vittima nella misura del 20% per l'inosservanza dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza. I famigliari del sig. A.C. però impugnano la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, per quanto di interesse, l'erronea applicazione dell'art. 2054, 1° comma, c.c. In particolare, a parere dei ricorrenti, non si ravvisavano ragioni per la riduzione dell'entità del risarcimento da parte della Corte d'Appello perché il mancato uso della cintura di sicurezza era stato ininfluente rispetto al decesso del sig. A.C. La Suprema Corte ha accolto la prospettazione dei famigliari del sig. A.C., sulla base del seguente ragionamento:
Nella fattispecie concreta, la Corte d'Appello di Bologna aveva errato perché aveva ridotto l'entità del risarcimento spettante iure proprio ai congiunti, avendo accertato soltanto la violazione della regola cautelare da parte della vittima, senza svolgere alcuna indagine sull'incidenza causale di tale violazione rispetto all'evento morte. La sentenza è dunque stata cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione per la decisione nel merito, in applicazione del seguente principio di diritto: «In caso di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a contribuire alla concausazione del danno deve essere apprezzata verificando, sulla base degli elementi probatori assunti a presupposto del giudizio fatto, l'effettiva incidenza avuta sull'evento morte dalla trasgressione della regola cautelare – generica o specifica – allo stesso ascritta». (Fonte: Diritto e Giustizia) |