Il rappresentante indiretto dell’importatore è responsabile solidale per l'IVA all'importazione?
22 Dicembre 2023
L'art. 201 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che l'IVA all'importazione “è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro di importazione”; di conseguenza, gli stati membri hanno un sostanziale potere discrezionale nel riconoscerne il soggetto passivo. Parallelamente, l'art. 77 del Codice Doganale dell'Unione (CDU) prevede che dell'obbligazione doganale all'importazione è debitore il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana. Nell'ordinamento interno non si rinviene alcuna specifica disposizione che riconnette responsabilità in capo al rappresentante indiretto, sicché il soggetto passivo debitore dell'IVA all'importazione è l'importatore, ossia il proprietario delle merci o il soggetto per conto del quale la merce è importata, ovvero il soggetto indicato nella dichiarazione doganale di importazione (box 8) in cui viene riportato il codice EORI dell'importatore (rilasciato dallo stato membro che lo ha attribuito). La lettura congiunta degli artt. 1, 67 e 70 della disciplina Iva domestica (d.P.R. 633/1972) conduce ad escludere implicitamente che il rappresentante doganale indiretto sia debitore dell'Iva all'importazione. Si giunge alla medesima conclusione tenendo in considerazione il combinato disposto dagli artt. 34 e 38 TULD secondo i quali, per i diritti di confine, il soggetto obbligato è il proprietario della merce (e solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata), che, pertanto, sarà sempre e comunque l'importatore indicato nell'anzidetto box 8 della dichiarazione. Parimenti, l'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale dell'Unione) non include nel perimetro dell'obbligazione doganale l'Iva all'importazione. Secondo la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il cit. art. 77 CDU deve essere interpretato nel senso che il rappresentante doganale indiretto risulta essere debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana ma non risulta responsabile dell'IVA all'importazione per le stesse merci. Allo stesso tempo, il cit. art. 201 della Direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell'IVA in solido con l'importatore in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano in modo esplicito ed inequivocabile come debitore di tale imposta. |