Nuovo codice identificativo nazionale per affitti brevi e locazioni con finalità turistiche

La Redazione
18 Dicembre 2023

Il “CIN” mira per contrastare forme irregolari di ospitalità e garantire la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato. Chi non lo richiede e non si espone negli annunci è passibile di sanzioni amministrative.

In data 16 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 293 la legge 15 dicembre 2023, n. 191 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili).

Il Legislatore, al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, con il nuovo art. 13-ter del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145 (inserito nel corso dell'esame presso il Senato) ha previsto che il Ministero dovrà assegnare, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza, con la relativa documentazione sulla sicurezza, da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva.

Pertanto, chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Inoltre, i citati soggetti sono tenuti soggetti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del TU delle leggi di pubblica sicurezza.

In caso di inadempimento, sono previste sanzioni: da euro 800 a euro 8.000 (assenza del CIN); da euro 500 a euro 5.000 (mancata esposizione del CIN); da 600 a euro 6.000 (assenza dei requisiti di sicurezza) e da euro 2.000 a euro 10.000 (assenza della SCIA).

Al fine di contrastare l'evasione, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettueranno specifiche analisi del rischio orientate all'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive di CIN.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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