Il mandato specifico a impugnare non serve soltanto per l'appello

19 Dicembre 2023

Con l'entrata in vigore della riforma Cartabia è diventato necessario, nel caso in cui l'imputato sia rimasto assente nel primo grado di giudizio, che il difensore sia munito di un mandato specifico a impugnare la sentenza, contenente l'elezione o la dichiarazione di domicilio del proprio assistito.

Massima

Nel caso in cui l'imputato sia stato giudicato in absentia, è necessario, ai fini dell'ammissibilità del ricorso in Cassazione, che il difensore sia munito di un mandato specifico a impugnare la sentenza, senza necessità che esso contenga anche l'elezione o la dichiarazione di domicilio.

Il caso

Il difensore di un imputato giudicato in absentia proponeva ricorso per saltum in Cassazione, senza essersi fatto rilasciare specifico mandato a impugnare, lamentando che la sentenza di primo grado era affetta da violazione della legge penale.

La questione

La questione giuridica affrontata dal Supremo Collegio può essere riassunta in un interrogativo: il mandato specifico a impugnare, oggi richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., è necessario soltanto per proporre appello, oppure deve essere rilasciato anche nel caso in cui occorra interporre ricorso per cassazione?

Le soluzioni giuridiche

Il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 ha modificato sensibilmente le regole del processo penale, agendo su più livelli. Anche il comparto delle impugnazioni è stato interessato dalla riforma che – sotto questo profilo – è intervenuta nel solco di uno dei propri principi ispiratori: lo snellimento dei processi e la riduzione del contenzioso penale. Anche al fine di conseguire questo obiettivo si è previsto che il difensore dell'imputato giudicato in absentia, al fine di poter impugnare la sentenza di condanna, debba a pena di inammissibilità dotarsi di un mandato difensivo specifico rilasciato in data successiva alla decisione da impugnare. A esso dovrà essere aggiunta anche la dichiarazione o elezione di domicilio dell'assistito al fine di rendere certa e possibile la notifica del decreto di fissazione dell'udienza. Con la sentenza che oggi vi presentiamo, la Suprema Corte ha però precisato che questo mandato specifico non è necessario soltanto per accedere al secondo grado di giudizio. I giudici di legittimità dichiaravano inammissibile il ricorso perchè lo stesso non era accompagnato dal mandato specifico oggi richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Su questo argomento la Cassazione ha registrato diversità di opinioni: esistono pronunce (v. Cass. pen., sez. V, 4 luglio 2023, n. 39166) secondo le quali l'istituto neointrodotto sarebbe applicabile al giudizio di legittimità in quanto trattasi di norma appartenente alle disposizioni generali sulle impugnazioni, ed altre sentenze alla luce delle quali, invece, questo istituto non sarebbe necessario per instaurare un giudizio di legittimità in quanto concepito per rendere certa la conoscenza del procedimento all'imputato assente mediante la notifica del decreto di citazione a giudizio (Cass. pen., sez. I, 21 settembre 2023, n. 40454), adempimento, quest'ultimo, non previsto nel rito di legittimità. Registrato il contrasto interpretativo, la Seconda Sezione Penale, con la decisione in commento, ha optato per l'adesione al primo indirizzo interpretativo, sebbene fondata su ragioni diverse. È la necessità di assicurare la piena conoscenza dell'intero procedimento all'imputato ad animare, secondo questa decisione, la norma in esame. In altri termini, secondo i giudici della Seconda Sezione la riforma è intervenuta nel senso richiamato al fine di scongiurare quanto più possibile il rischio che, dopo aver celebrato tre gradi di giudizio (o anche più, considerando l'eventualità di un annullamento con rinvio), l'imputato possa ottenere con successo alla rescissione del giudicato dimostrando che, incolpevolmente, non aveva contezza dell'esistenza di un procedimento a proprio carico. Questa interpretazione, scrive la Cassazione, troverebbe conforto sia nei lavori della Commissione di studio sulla riforma del processo penale istituita nel 2021, nonché nel prodotto normativo offerto dalla riforma Cartabia sul giudizio di rescissione – che oggi è possibile soltanto nel caso in cui l'intero processo si sia svolto in assenza dell'imputato -, e sulla modifica dei termini a impugnare. Questi ultimi, per il difensore dell'assente, sono ampliati proprio per consentirgli di mettersi alla ricerca del proprio cliente, e di farsi firmare il mandato specifico a impugnare. Sul diverso, ma correlato, aspetto dell'elezione di domicilio, anch'essa richiesta a pena di inammissibilità, invece, la Seconda Sezione concorda con l'indirizzo che ne esclude la necessità per il giudizio in cassazione. Questo adempimento, infatti, è funzionale alla notifica del decreto di fissazione del successivo grado di giudizio ma va riferito soltanto all'appello: nel giudizio in Cassazione, infatti, nessun decreto di citazione è comunicato all'imputato.

Osservazioni

La presenza di orientamenti contrastanti lascia intravedere un possibile intervento chiarificatore delle Sezioni Unite che, specialmente di questi tempi, potrebbe essere salutare anche e soprattutto a garanzia del popolo dei difensori, sempre esposti ai rischi della responsabilità professionale nel caso in cui la loro azione produca conseguenze processuali irrimediabili (tra di esse vi annoveriamo la declaratoria di inammissibilità di un'impugnazione). Epperò, nonostante la decisione in commento fornisca una delle tante interpretazioni possibili della norma in esame, resta il dubbio che la novità introdotta dalla riforma non sia coerente con il sistema. Ci riferiamo, in particolare, alla necessità di allegare, oltre al mandato specifico, una elezione di domicilio “nuova”, anche nel caso in cui l'imputato – poi rimasto assente – ne abbia sottoscritto una durante la fase delle indagini preliminari o in altro momento successivo del processo. In questo caso come si sposa la nuova disciplina con il principio secondo il quale la dichiarazione di domicilio è atto giuridico dotato di una propria vita autonoma? Tanto autonoma da resistere anche al mutamento del difensore (nel caso in cui il domicilio dichiarato sia quello dello studio del proprio patrono). Ecco, questo non ci riesce di comprendere: come può affermarsi che la precedente elezione di domicilio è priva di ogni effetto se essa non è mai stata espressamente revocata o modificata? Che senso ha, a questo punto, ripeterla? Cosa succederebbe nel caso in cui il difensore, al posto di procedere a far sottoscrivere al proprio cliente una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, si limitasse a richiamare il domicilio precedentemente indicato dal proprio assistito? Prima o poi, a queste domande occorrerà fornire risposta.

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