Pagamento liberatorio solo per vizi che non inficino ab origine la validità del contratto di cessione del credito

Fabio Gallio
19 Dicembre 2023

La Cassazione analizza la questione relativa alla natura, liberatoria o meno, del pagamento effettuato dal debitore ceduto nei confronti del cessionario, in presenza di vizi relativi al contratto di cessione del credito

Massima

L'Amministrazione finanziaria, in qualità di debitore ceduto, può eccepire al cessionario tutti quei fatti che determinino l'originaria inefficacia del contratto di cessione del credito, oltreché sollevare nei confronti dello stesso tutte le eccezioni inerenti all'esistenza e alla validità del rapporto in base al quale è sorto il credito. Per converso, in ipotesi di vizi che non comportino l'originaria inefficacia né la revocabilità del rapporto di cessione, il cessionario rimane legittimato al pagamento fino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia.

Il caso

Nell'ordinanza in commento la Corte affronta la tematica concernente la natura liberatoria o meno del pagamento effettuato dal debitore ceduto nei confronti del cessionario in ipotesi di vizi che incidano o meno ab origine sull'efficacia del contratto di cessione.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, una S.p.A. (cedente) chiedeva il rimborso IRES, dopodiché cedeva il credito ad altra società (cessionaria). La cessione del credito veniva notificata all'Agenzia delle entrate (debitore ceduto) e, successivamente, all'esito di procedura di amministrazione straordinaria, la cessionaria veniva dichiarata insolvente.

Il commissario dichiarava di non voler subentrare nel contratto di cessione, con la conseguenza che veniva chiesto al giudice delegato dell'amministrazione straordinaria l'accertamento del soggetto legittimato a ricevere l'erogazione. La pendenza di tale procedura veniva richiamata dall'Agenzia delle entrate per negare il rimborso chiesto dalla cedente.

Avverso la nota dell'Agenzia veniva proposto ricorso avanti la CTP, che lo dichiarava inammissibile. La CTR adita accoglieva, invece, la domanda del contribuente, riconoscendone il diritto al rimborso. La questione veniva, quindi, sottoposta dall'Agenzia delle entrate alla Suprema Corte, eccependo, per quanto di interesse, la violazione degli artt. 1189 e 1264, comma 2, c.c.

Le questioni giuridiche

La Corte, dopo aver precisato che nella fattispecie non si assume la violazione della disciplina della cessione dei crediti fiscali, dichiara improprio il richiamo dell'art. 1189 c.c. in materia di pagamento al creditore apparente, trattandosi, nel caso de quo, di rifiuto del pagamento al creditore effettivo. Invero, nel caso sottoposto alla Suprema Corte, l'Agenzia era stata notiziata della cessione del credito mediante apposita notifica, con la conseguenza che il pagamento alla società cedente potrebbe definirsi liberatorio solamente nell'ipotesi di inefficacia ab origine del contratto di cessione del credito.

Nel prosieguo, la Corte analizza i diversi vizi che possono inficiare l'atto di cessione del credito, distinguendo quelli che ne comportano l'originaria invalidità da quelli che ne determinano solamente l'annullabilità o la revocabilità.

Per quanto concerne la prima tipologia di vizi, nella quale rientrano la nullità, l'inesistenza o la simulazione assoluta esternata al debitore ceduto, quest'ultimo può eccepire al cessionario la mancanza di legittimazione a ricevere il pagamento. Anzi, è onere dello stesso debitore ceduto verificare se l'atto di cessione sia affetto da uno di tali vizi, proprio al fine di evitare di dover effettuare un duplice pagamento, uno, non dovuto, al cessionario, l'altro, dovuto, al cedente.

In merito alla seconda tipologia di vizi, la Corte ricorda che, intervenuta la notifica della cessione al debitore ceduto, quest'ultimo deve corrispondere il credito al cessionario sino a quando non passi in giudicato una sentenza di natura costitutiva che annulli o revochi l'atto di cessione, così “ripristinando” la legittimazione del creditore cedente.

Osservazioni

La cessione del credito

La cessione del credito trova la propria disciplina negli artt. 1260 e segg. c.c.

Per “cessione del credito” si intende sia il contratto mediante il quale il titolare di un diritto di credito (cedente) cede ad un terzo (cessionario) un credito vantato nei confronti di altro soggetto (debitore ceduto), a titolo oneroso o gratuito, sia la successione a titolo particolare dal lato attivo del rapporto giuridico che tale negozio realizza.

La cessione del credito si perfeziona, per il cedente ed il cessionario, nel momento della manifestazione del consenso, come statuito in maniera granitica dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cass. civ., 19 febbraio 2019, n. 4713; Cass. civ., 13 luglio 2011, n. 15364).

Quanto alla forma del contratto di cessione, vale il principio della libertà di forma, salvo particolari requisiti siano prescritti per il negozio traslativo cui accede la cessione. Una particolare forma è prevista altresì nel caso di cessione di crediti fiscali, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo.

Quanto all'oggetto della cessione, tutti i crediti -nel senso di diritti a contenuto patrimoniale- sono liberamente cedibili, ad eccezione di quelli definiti intrasferibili ex lege o per volontà delle parti e di quelli aventi carattere strettamente personale (es. crediti alimentari), i quali, in linea generale, possono essere ceduti, salvo casi circoscritti di incedibilità assoluta, solamente nel caso di rimozione del vincolo di intrasferibilità da parte del debitore.

Nell'ipotesi di incedibilità volontaria è dibattuta l'opponibilità al cessionario del pactum de non cedendo. Secondo alcuni, per far valere tale patto nei confronti del cessionario sarebbe sufficiente dimostrarne la conoscibilità, ovvero provare che il cessionario avrebbe dovuto conoscerlo impiegando l'ordinaria diligenza (Perlingeri, Cessione dei crediti e di altri diritti in Nss. D.I., Torino, 1959, in dejure.it). Consolidata giurisprudenza interpreta, invece, restrittivamente il comma 2 dell'art. 1260 c.c. imponendo che “la prova verta non già sulla mera conoscibilità del divieto in capo al cessionario, ma sulla sua effettiva conoscenza al tempo della cessione” (Cass. civ., 6 febbraio 2020, n. 5129; Cass. civ., 20 gennaio 2015, n. 825; Trib. Milano, 28 aprile 2021, n. 3533).

Dottrina e giurisprudenza pressoché unanimi ritengono cedibile anche un credito futuro. Diversità di vedute si incontra, tuttavia, in relazione alla necessità o meno che il rapporto da cui trae origine il credito sia già esistente al tempo della stipula del contratto. Secondo alcuni, tale rapporto deve sussistere al momento in cui la cessione si perfeziona (Cass. civ., 10 settembre 2009, n. 19501; Bianca, Diritto civile, IV, Milano, 1993). In senso difforme si cita la sentenza della Corte di Cassazione 11 maggio 1990, n. 4040, secondo la quale potrebbe formare oggetto di cessione anche un credito meramente sperato. In ogni caso, è stato precisato che la cessione di credito futuro può essere solamente a titolo oneroso, diversamente configurandosi un'ipotesi di donazione di beni futuri vietata dalla legge e, quindi, nulla (Cass. civ., 19 giugno 2001, n. 8333).

L'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto

Se l'accordo per la cessione del credito si perfeziona tra cedente e cessionario con il mero scambio del consenso tra le parti, senza che sia necessario il consenso del debitore ceduto, l'efficacia di tale accordo nei confronti di quest'ultimo dipende, invece, dalla notificazione o, alternativamente, dall'accettazione della notifica da parte dello stesso.

A stabilirlo è l'art. 1264 c.c. che, al secondo comma, precisa come il debitore che paga al cedente, anche prima della notificazione, non è liberato qualora il cessionario fornisca prova del fatto che il debitore era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

Sull'efficacia della cessione nei confronti del debitore si riscontrano opinioni discordanti in dottrina. Secondo un primo orientamento, il cessionario non può esigere l'adempimento dal debitore prima della notifica o dell'accettazione della cessione (Carraro, La cessione volontaria dei crediti, in riv. Dir. Civ., 1958, in dejure.it). Diversamente, altra parte della dottrina ritiene che il cessionario sia legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto sin dalla stipula del contratto di cessione, in forza dell'efficacia traslativa immediata dello stesso (Bianca, Diritto civile, IV, L'obbligazione, Milano, 1997).

La giurisprudenza è in linea con la dottrina che ritiene che, dopo la conclusione del contratto di cessione del credito, legittimato ad agire contro il debitore sia solamente il cessionario (Cass. civ., 30 aprile 2021, n. 11436).

Qualora il cessionario agisca nei confronti del debitore, la medesima giurisprudenza ha chiarito che egli non deve dimostrare la causa della cessione, essendo sufficiente egli fornisca prova del contratto di cessione; ciò alla luce del fatto che il debitore ceduto, che non è parte del negozio traslativo, ha un unico interesse, ovvero quello di effettuare un pagamento liberatorio (Cass. civ., 14 ottobre 2021, n. 28093; Cass. civ., 12 maggio 2021, n. 12611; Corte d'appello di Milano, 6 luglio 2022, n. 2381).

L'ordinanza che si annota ha ribadito le conseguenze logiche di tali principi. Il provvedimento ricorda, infatti, che il debitore ceduto, ricevuta notizia dell'intervenuta cessione, ha l'onere di verificare la validità e l'efficacia della medesima cessione, onde evitare di effettuare un pagamento al cessionario privo di efficacia liberatoria e di dover eseguire un nuovo pagamento in favore del cedente. Ne discende che, come pone in luce la Corte, qualora la cessione sia inesistente, invalida o inefficace e, dunque, ne sia pregiudicata in radice l'efficacia traslativa, il debitore ceduto potrà opporre tali vizi al cessionario che ne chieda l'adempimento; qualora, invece, i vizi comportino l'annullabilità, la rescissione e la risoluzione della cessione, non è consentito al debitore sollevare tali eccezioni.

In altri termini, la distinzione dei vizi che inficiano il negozio di cessione è rilevante in quanto, nel caso di vizi non eccepibili dal ceduto, il pagamento dallo stesso effettuato è comunque liberatorio, indipendentemente dalla pendenza e dall'esito di un'eventuale impugnazione della cessione.

Conclusioni

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte con l'ordinanza in commento la cedente chiedeva il rimborso IRES con la dichiarazione 2009. La Corte accenna, pertanto, alla particolare fattispecie della cessione dei crediti fiscali disciplinata dall'art. 43-bis d.p.r. 602/73, dal R.D. 2440/1923 e dal d.m. 30 settembre 1997, n. 384.

La peculiarità della cessione dei crediti fiscali rispetto alla cessione di cui agli artt. 1260 e segg. c.c. risiede nel fatto che l'art. 69 R.D. 2440/1923 impone, affinché la cessione del credito del privato verso la P.A. sia efficace, la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Nello stesso senso anche il successivo art. 43-bis d.p.r. 602/73 e d.m. 384/1997, il quale ultimo disciplina all'art. 1 la cessione dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi precisando che: (i) la cessione deve rivestire una delle forme poc'anzi indicate; (ii) la nullità dei patti che, in deroga alla previsione normativa, abbiano ad oggetto la cessione dei soli interessi o l'attribuzione degli stessi a soggetto diverso dal cessionario; (iii) la cessione è inefficace qualora non sia notificata all'amministrazione ceduta e all'Agente della riscossione; (iv) i successivi atti di cessione a terzi del credito ceduto sono inefficaci nei confronti dell'Amministrazione finanziaria; (v) la cessione ha effetto solo per gli importi eccedenti quelli oggetto delle eventuali iscrizioni a ruolo a carico del cedente e relative a tributi erariali notificate in data anteriore a quella della notifica dell'atto di cessione.

Conseguentemente, qualora la cessione di un credito di un privato verso una p.a. non sia realizzata nelle forme prescritte dalla legge, la p.a. potrà eccepire l'inefficacia della stessa nei suoi confronti (Cass. civ., 6 marzo 2013, n. 5493).

La giurisprudenza intervenuta in materia ha, peraltro, sottolineato come la disciplina speciale sopra richiamata si applichi solo in relazione ai crediti vantati nei confronti dell'amministrazione statale “e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (Cass., Sez. I, 14/10/2015, n. 20739)” (Cass. civ., 15 ottobre 2020, n. 22315).

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