Pubblicato il d.lgs 184/2023 che attua la Direttiva UE in materia di assicurazione obbligatoria: per i monopattini occorrerà attendere il decreto attuativo
18 Dicembre 2023
Estensione dell'obbligo di assicurazione e utilizzo conforme In primo luogo, è stato modificato l'art. 122, comma 1, d.lgs. n. 209/2005 (Codice assicurazioni private) che estende l'obbligo di assicurazione a tutti i veicoli di cui all'art. 1 comma 1 lett. rrr (anch'esso riformato dalla novella in commento) e cioè: 1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con: 1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h; 2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno; 3) i veicoli elettrici leggeri che verranno successivamente individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della novella (e cioè il 23 dicembre 2023). In coerenza con quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 28 novembre 2017 n. 908 (e diversamente da quanto a suo tempo statuito da Cass. sez. un., n. 8620/2015) viene specificato che l'obbligo di assicurazione sussiste nei limiti in cui i veicoli vengano “utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente” (così art. 122, comma 1, d.lgs. n. 209/2005) e ciò “a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento” (art. 122, comma 1-bis, d.lgs. n. 209/2005). E ancora, il nuovo art. 122, comma 1-ter, d.lgs. n. 209/2005 dispone che l'obbligo di assicurazione “riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”: viene dunque recepito a livello normativo l'orientamento già espresso da Cass. Sez. un., n. 21983/2021, che (proprio muovendo dalla giurisprudenza comunitaria sopra richiamata) ha predicato “l'irrilevanza della natura pubblica o privata dell'area di circolazione” e ha affermato che “è l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro”. Quanto al concreto assolvimento dell'obbligo, viene espressamente previsto che - nel caso di spedizione del veicolo da uno Stato membro ad un altro - la persona responsabile della copertura possa scegliere se stipulare la polizza nello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o, per un periodo di 30 giorni dalla data di accettazione della consegna da parte dell'acquirente, nello Stato membro di destinazione anche se il veicolo non è stato qui formalmente immatricolato (nuovo art. 1, comma 1, lett. fff) n. 4-bis CAP). Sospensione della copertura obbligatoria Degna di nota è poi l'introduzione dell'art. 122-bis CAP che prevede una deroga al generale obbligo di assicurazione per “i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente”. Tale deroga trova applicazione anche quando l'utilizzo del veicolo è stato “volontariamente sospeso” su richiesta del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria mediante formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000. Il termine di sospensione (che può essere prorogato più volte per una durata non superiore a dieci mesi rispetto all'annualità) decorre dal momento della sua registrazione nella banca dati delle coperture assicurative istituita con Decreto MISE n. 110/2013 (recante norme per la dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione). In caso di sinistro provocato da un veicolo per cui la copertura sia stata sospesa, è previsto l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Tutele rafforzate per i danneggiati Per i sinistri in cui sia coinvolto un veicolo trainante e un rimorchio (nuovo art. 144-bis CAP), viene riconosciuta al danneggiato la facoltà di richiedere l'indennizzo direttamente all'assicuratore del rimorchio ove:
Vengono altresì rafforzati gli obblighi del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (art. 288 CAP) e dell'Organismo di Indennizzo Italiano (art. 297 CAP) nei confronti dei danneggiati per l'ipotesi in cui l'impresa che assicura il veicolo responsabile sia assoggettata ad una procedura di liquidazione. Armonizzazione dei massimali, ATR cross border e requisiti del comparatore dei premi RCA Con la modifica dell'art. 128 d.lgs. n. 209/2005 (CAP) sono stati aggiornati i massimali minimi di legge e, ancora, è stata introdotta l'indicizzazione automatica degli stessi non più all'IPCE (indice europeo dei prezzi al consumo) bensì all'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato) stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 (relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni). Sempre nella prospettiva di una maggiore integrazione e armonizzazione delle legislazioni nazionali, è stato altresì introdotto per le imprese assicurative l'obbligo di riconoscimento cross border delle attestazioni sullo stato di rischio (ATR) emesse in altri stati membri “alla pari di quelle emesse da un'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, anche in relazione all'applicazione di eventuali sconti” (così il nuovo art. 134 CAP) E ancora, in ossequio a quanto previsto dalla Direttiva UE in materia di controllo sui prezzi dell'assicurazione degli autoveicoli, vengono specificate le caratteristiche del PreventIvass (il cui funzionamento è oggi disciplinato dal Reg. IVASS n. 51) al fine di meglio garantire l'indipendenza, la chiarezza, l'oggettività, la precisione, l'esaustività e l'affidabilità dello strumento di comparazione (cfr. nuovo art. 132, comma 1, d.lgs. n. 209/2005). Ancora in stand by l'assicurazione obbligatoria per monopattini Non vi è dubbio che, tra i punti di maggiore interesse e di attesa, vi fosse l'estensione dell'obbligo di assicurazione ai monopattini. D'altro canto, almeno fin quando non verrà approvato il decreto attuativo previsto dal nuovo art. 1 comma 1 lett. rrr) n. 3 CAP (ma l'esperienza dell'art. 138 d.lgs. n. 209/2005 (CAP) e della Legge Gelli non lascia ben sperare), i monopattini non possono ancora ritenersi formalmente inclusi nel novero dei veicoli elettrici leggeri soggetti ad obbligo di assicurazione. Unico dato pressoché certo è che non sono considerate veicoli (e, dunque, non dovrebbero essere incluse tra i veicoli elettrici leggeri) le sedie a rotelle utilizzate da persone con disabilità fisiche, così come chiarito dal nuovo art. 1 comma 1-bis CAP. Lo stesso, peraltro, potrebbe dirsi con riguardo alle biciclette elettriche alla luce della posizione espressa dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 12 ottobre 2023 n. 286 (per un commento si legga su questa rivista LIGUORI M., Assicurazione obbligatoria RCA: non sussiste l'obbligo di assicurare le biciclette elettriche a pedalata assistita (e-bike) in quanto non rientrano nella nozione di veicolo, 20 novembre 2023) Oltretutto, il decreto legislativo non ha recepito le obiezioni sollevate da ANIA nel corso della propria audizione (tenutasi nel corso dell'iter di approvazione della novella) e cioè che il sistema dell'assicurazione obbligatoria “per come è stato concepito e per come funziona attualmente è incentrato sull'identificazione univoca del veicolo stesso tramite targa e non sulla persona del proprietario del veicolo” . Pertanto, anche a prescindere dalla successiva adozione del decreto attuativo (con espressa inclusione dei monopattini tra i veicoli elettrici leggeri), difetterebbe comunque un presupposto essenziale per una corretta attuazione dell'obbligo di assicurazione. Sul punto, invero, occorre considerare come l'art. 7 comma 1 lett. n) del DDL “Sicurezza Stradale” (approvato in data 18 settembre 2023) preveda per tutti i proprietari di monopattino l'obbligo di dotarsi di un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato secondo le modalità previste da apposito decreto del MIT, sentito il ministro dell'Economia e delle Finanze (per un approfondimento sia consentito rinviare a G. CHIRIATTI, Monopattini elettrici: passi in avanti verso una razionalizzazione della materia, 31 ottobre 2023). Pertanto, le criticità sollevate da ANIA potrebbero essere in parte superate da tale successivo intervento normativo. Ad ogni modo, per l'effettiva estensione dell'obbligo di assicurazione ai monopattini occorrerà attendere ancora, fermo restando che - alla luce del considerando 4) della Direttiva UE 2021/2118 - la scelta di assoggettare i veicoli elettrici leggeri all'obbligo di assicurazione è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri e, pertanto, eventuali ritardi non dovrebbero comunque esporre lo Stato italiano ad alcuna infrazione del diritto dell'Unione. |