L’ordine di rinnovazione della notifica dell’atto di citazione richiede la notifica di un nuovo atto
19 Dicembre 2023
Massima L'atto di citazione, così come quello di rinnovazione, è diretto ad una parte non ancora assistita dal difensore, che ha diritto di sentirsi indicare chiaramente quale è l'udienza di prima comparizione rispetto alla quale costituirsi tempestivamente, pena le decadenze previste; chiarezza che manca laddove la parte si veda notificare una citazione che indica l'udienza di prima comparizione per una data già trascorsa e una ordinanza (verbale di udienza) che non chiarisce che la data di rinvio deve considerarsi come nuova data di prima comparizione; né può pretendersi dal comune cittadino una conoscenza dei meccanismi processuali che lo induca ad identificare senz'altro nell'udienza di rinvio quella di nuova prima udienza. Il caso Instaurato il giudizio, all'udienza di trattazione, il giudice ordinava la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione nei confronti di una delle parti convenute. L'attore procedeva a quanto disposto dal giudice notificando l'originario atto di citazione con allegato il verbale d'udienza con il quale era stato disposto il rinnovo della notifica e fissata la nuova data di udienza. All'esito del giudizio, nonostante la contumacia della parte convenuta nei confronti della quale era stato disposto il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo, il giudice riteneva regolarmente integrato il contraddittorio e decideva nel merito. Avverso la sentenza di primo grado veniva proposto appello che confermava la sentenza impugnata. In particolare, la Corte considerava «ritualmente eseguita» la seconda notifica, precisando che il «contenuto dell'atto notificato, composto dall'originaria citazione con allegato il verbale dell'udienza consentiva al destinatario di difendersi, essendo impedita la dichiarazione di nullità della notifica per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.». Veniva, pertanto, proposto ricorso per cassazione per sentir dichiarare, fra i vari motivi, l'erroneità della sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto la regolarità della rinnovazione della notifica della citazione introduttiva del giudizio di prime cure. Secondo la parte ricorrente, la rinnovazione dell'atto introduttivo del primo grado andava eseguita mediante la notificazione di un nuovo atto di citazione a comparire per la successiva udienza fissata dal giudice, atto completo di vocatio in ius per detta udienza, dell'invito al convenuto a costituirsi nel termine stabilito dal codice e degli avvertimenti sulle possibili decadenze. Pertanto, in mancanza il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare estinto il giudizio di primo grado oppure avrebbe dovuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo per inosservanza del termine per la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo. La questione La Corte di cassazione si interroga sul quesito esposto, ovvero se l'ordine di rinnovazione della notificazionedell'atto di citazione sia da considerare correttamente eseguito mediante la notifica dell'originario atto di citazione unitamente al verbale di udienza contente l'ordine di rinnovazione oppure se sia, invece, necessario notificare un nuovo atto di citazione completo di vocatio in ius per la nuova udienza contenente tutti i requisiti di contenuto-forma richiesti dall'art. 163 c.p.c., tenuto conto che, nel caso in questione, si tratta di sanare il vizio di instaurazione del litisconsorzio. Occorre, dunque, verificare se la seconda notificazione dell'atto di citazione, anche se ricondotta dal giudice di merito alla fattispecie di cui all'art. 291 c.p.c., possa in concreto configurarsi – quantomeno in applicazione del principio di conservazione degli effetti degli atti processuali – come un valido atto di integrazione del contraddittorio, idoneo alla effettiva realizzazione del diritto di difesa del litisconsorte. Le soluzioni giuridiche La Terza sezione della Cassazione, ritenendo fondati i motivi del ricorso, ha accolto il ricorso cassando con rinvio al giudice di primo grado per consentire il corretto svolgimento del giudizio nel contraddittorio di tutte le parti. Nello specifico, la Corte ha affermato che, salva la costituzione spontanea del pretermesso, la sanatoria del vizio di instaurazione del litisconsorzio richiede il compimento di un'attività identica a quella in origine omessa, ovvero la notificazione di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall'art. 163 del codice di rito. Osservazioni Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ribadisce un principio, già espresso in precedenza e al quale ritiene di dover dare continuità, volto a garantire il diritto di difesa dei cittadini. Infatti, nel caso in cui sia necessario procedere a rinnovare la notifica di un atto di citazione occorre notificare un nuovo atto completo dei requisiti di contenuto-forma previsti dalla legge non essendo sufficiente notificare, in aggiunta al precedente atto di citazione, il verbale di udienza contenente la nuova data, al fine di consentire al destinatario-convenuto di conoscere chiaramente la nuova data di udienza e i prescritti avvertimenti. In particolare, la Corte ha affermato che «l'atto di citazione, così come quello di rinnovazione, è diretto ad una parte non ancora assistita dal difensore, che ha diritto di sentirsi indicare chiaramente quale è l'udienza di prima comparizione rispetto alla quale costituirsi tempestivamente, pena le decadenze previste; chiarezza che manca – evidentemente – laddove la parte si veda notificare una citazione che indica l'udienza di prima comparizione per una data già trascorsa e una ordinanza (verbale di udienza) che non chiarisce che la data di rinvio deve considerarsi come nuova data di prima comparizione; né può pretendersi dal comune cittadino una conoscenza dei meccanismi processuali che lo induca ad identificare senz'altro nell'udienza di rinvio quella di nuova prima udienza». Pertanto, ha concluso nel senso della nullità di una rinnovazione della citazione attuata mediante la combinazione del primigenio atto di citazione con l'ordinanza di fissazione della nuova udienza (in termini, v. Cass. civ. 8 novembre 2019, n. 28810; sul medesimo argomento, Cass. civ. 10 gennaio 2017, n. 279; Cass. civ. 5 dicembre 1996, n. 10852). La rinnovazione della notifica nulla, di cui all'art. 291, comma 1, c.p.c., consiste nella reiterazione di un atto destinato a sovrapporsi a quello già posto in essere, al fine di preservarne gli effetti, che vengono, quindi, ad avere la propria fonte in un nuovo fatto giuridico. Pertanto, ai fini della sussistenza della rinnovazione, è necessario che nell'atto compiuto successivamente si faccia menzione di quello che si intende rinnovare, indicando la ragione per la quale si procede alla rinnovazione. Tale principio risulta pienamente applicabile anche nel caso di specie nonostante si tratti di un giudizio litisconsortile; infatti, la parte rimasta contumace in quanto non regolarmente citata in giudizio era un litisconsorte necessario e il giudice avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio e non la semplice rinnovazione della notifica dell'atto di citazione. Tuttavia, la seconda notificazione dell'atto di citazione può essere considerata un valido atto di integrazione del contraddittorio idoneo alla effettiva realizzazione del diritto di difesa del litisconsorte se ne rispetta i requisiti di contenuto-forma. Nel caso in esame, invece, il giudizio di primo grado si era svolto a contraddittorio non integro per pretermissione di un litisconsorte necessario; ciò perché la notifica dell'originario atto di citazione unitamente al verbale di udienza non era da ritenersi in grado di sanare la nullità della notificazione ed il conseguente vizio del contraddittorio. L'atto, infatti, era privo della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte che non è ancora assistita da un difensore. Pertanto, la Corte ha correttamente ritenuto nulla la notificazione dell'atto di citazione e, di conseguenza, non integrato correttamente il contraddittorio, per cui ha, quindi, deciso di annullare la sentenza impugnata cassando con rinvio al giudice di primo grado onde permettere lo svolgimento del processo a contraddittorio pieno (cfr., da ultimo, Cass. civ. 22 febbraio 2021, n. 4665; in senso conforme v. Cass. civ. 23 ottobre 2020, n. 23315; Cass. civ. 19 febbraio 2019, n. 4763). Appare, altresì, opportuno sottolineare come la stessa Corte abbia ritenuto di disapplicare tale principio nel caso in cui la notifica sia destinata non alla parte, ignara dei meccanismi processuali, ma al difensore, che ha la giusta competenza tecnica. In tale fattispecie, infatti, la Corte ha ritenuto che la trasmissione dell'originario atto di citazione, unitamente al verbale di causa, comprensivo dell'ordinanza del giudice in cui si disponeva la predetta rinnovazione, sia sufficiente ad integrare il rispetto dell'ordine di rinnovazione ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c., e che la rinnovazione, eseguita mediante allegazione della copia conforme del precedente atto di citazione con annesso verbale d'udienza contenente l'ordine del giudice di rinnovazione della notifica, sia “idonea a soddisfare i requisiti della rinnovazione della notificazione nulla” (Cfr. Cass. civ. 2 novembre 2022, n. 32191). Tale impostazione pare a chi scrive sicuramente da condividere, essendo il fine supremo da perseguire nell'interpretazione delle norme processuali quello di garantire e tutelare l'esercizio del diritto di difesa della parte. L'obiettivo che il legislatore intende perseguire è infatti quello di garantire, sul piano dell'effettività e mediante l'ordine di rinnovazione della notificazione, il rispetto del principio del contraddittorio. Riferimenti Ciaccia Cavallari, La rinnovazione nel processo di cognizione, Milano, 1981; Punzi, La notificazione degli atti nel processo civile, Milano, 1959; Zuffi, Commento all'art. 291, in Codice di procedura civile. Commentario, diretto da Consolo, vol. II,Milano, 2018, 799 ss. |