Fallibilità delle holding personali

20 Dicembre 2023

Il Quesito si interroga sulla possibilità, per la holding personale, di essere sottoposta a liquidazione giudiziale, in presenza del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza.

Una holding di tipo personale può fallire?

Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza definisce il gruppo di imprese come l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto (art. 2 lett. h CCII). Il gruppo di imprese postula dunque una società controllante, la c.d. holding o anche capogruppo, la quale esercita un'influenza dominante sulle altre società del gruppo, le società controllate, e svolge un'attività di direzione e coordinamento nei loro confronti. Va detto, per completezza, che le società controllate potrebbero, a loro volta, controllare altre società; in questo caso si parla di subholding. La holding è quindi quella società, quell'impresa o quell'ente del gruppo che detiene partecipazioni nelle società controllate e svolge nei loro confronti attività di direzione e coordinamento. Essa può assumere una qualunque forma giuridica: può essere infatti holding sia una società di persone che di capitali, ma anche una società cooperativa, consortile, irregolare o di fatto, così come un ente. Persino un soggetto straniero, disciplinato dalla legge di un altro Stato può essere la holding di un gruppo di imprese, come per esempio un trust. E' poi anche possibile che holding di un gruppo di imprese sia una persona fisica. In questo caso si parlerà di holding di tipo personale. Di tale figura, di derivazione giurisprudenziale, è stata data dalle Sezioni Unite della suprema Corte la seguente definizione: è configurabile una holding di tipo personale allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima (Cass. Civ., Sez. Un., 29 novembre 2006, n. 25275).

Acclarata la natura di impresa commerciale della holding personale essa è ritenuta dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, soggetta a fallimento (oggi liquidazione giudiziale). Secondo la suprema Corte, in tema di holding persona fisica, la configurabilità di un'autonoma impresa assoggettabile al fallimento postula che l'attività di indirizzo e controllo si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio e caratterizzati dall'obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo o le sue componenti (Cass. Civ., sez. I, 25 luglio 2016, n. 15346). Secondo altra giurisprudenza (Trib. Padova, Sez. I, 1° agosto 2017, n. 150) la holding personale ricorre ogni volta che una persona fisica agisca in nome proprio, per il perseguimento di un risultato economico ottenuto attraverso attività svolta professionalmente, con organizzazione e coordinamento dei fattori produttivi: il che consente la configurabilità di una autonoma impresa assoggettabile al fallimento, sia quando la suddetta attività si esplichi nella sola gestione del gruppo (c.d. holding pura), sia quando abbia natura ausiliaria o finanziaria (c.d. holding operativa). La ricostruzione non muta se si discuta di una holding resa in forma societaria invece che da una singola persona fisica. Secondo tale condivisibile giurisprudenza la valutazione di insolvenza dell'imprenditore di cui sia chiesto il fallimento va condotta sulla base del patrimonio della società medesima; in caso di società occulta, non vi è alcun patrimonio attribuibile all'ente, che quindi non è in grado di far fronte alla richiesta risarcitoria avanzata dal fallimento istante.

In conclusione, la risposta al quesito è certamente affermativa. Una volta riconosciuto che la holding personale è un'impresa commerciale viene acclarato uno dei presupposti (quello soggettivo) della liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII; sicché, sussistendone anche il presupposto oggettivo, cioè lo stato di insolvenza, la sottoponibilità della holding personale al fallimento (oggi liquidazione giudiziale) appare pienamente configurabile.