La percezione del trattamento pensionistico può incidere sul risarcimento del danno dovuto per l’illegittimità del licenziamento?

Teresa Zappia
28 Dicembre 2023

Il trattamento pensionistico non è causalmente ricollegabile al licenziamento illegittimo e non può ritenersi aliunde perceptum ai fini della liquidazione del danno conseguente al recesso datoriale.

Il collocamento in quiescenza del lavoratore illegittimamente licenziato e la conseguente percezione della pensione possono determinare una riduzione di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno in quanto aliunde perceptum?

In linea con la giurisprudenza in materia, si rammenta che il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente che sia stato illegittimamente licenziato, considerato che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica o il diritto dell'ente previdenziale alla ripetizione delle somme erogate, senza incidere sul (distinto)  rapporto di lavoro. Si precisa, infatti, che il diritto alla pensione discende dal verificarsi dei requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge e non costituisce di per sé una causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

Ne consegue che le utilità economiche che il lavoratore illegittimamente licenziato ritrae dal conseguimento di suddetto diritto, dipendendo da fatti giuridici estranei al potere di recesso del datore, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimo, sicché non può operare la regola della compensatio lucri cum damno. Pertanto, il risarcimento del danno spettante al lavoratore per il recesso dichiarato illegittimo non potrebbe essere diminuito degli importi che lo stesso abbia ricevuto a titolo di pensione, dovendosi considerare compensativo del danno arrecatogli dal licenziamento non qualsiasi reddito percepito, bensì solo quello conseguito attraverso l'impiego (o possibile impiego) delle capacità lavorativa (c.d. aliunde perceptum vel percipiendum).

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