Crolla il solaio dell’immobile in locazione, ferita l’inquilina: non è colpevole il proprietario

20 Dicembre 2023

Si è appurato che l'uomo sotto processo, all'estero da anni, non era stato messo in condizioni di intervenire. In sostanza, essendo egli rimasto all'oscuro della situazione di dissesto che aveva generato la caduta dei calcinacci, non sono individuabili a suo carico profili di negligenza o imprudenza.

Crolla il solaio dell'appartamento e i calcinacci feriscono l'inquilina: impossibile ritenere colpevole il proprietario dell'immobile se egli da anni si è trasferito all'estero e non ha avuto alcuna comunicazione in merito alle condizioni strutturali della casa. Scenario della vicenda è la provincia siciliana. Lì, nel settembre del 2019, in un immobile dato in locazione dal proprietario, crolla all'improvviso il solaio: inevitabili le ripercussioni per l'inquilina, ossia «lesioni personali, giudicate guaribili in otto giorni, causate dalla caduta di calcinacci».

Inevitabile l'azione giudiziaria e il proprietario dell'immobile si ritrova condannato in primo grado per il reato di lesioni colpose, non avendo, osserva il giudice, «provveduto ad eliminare il pericolo di crollo del solaio». In secondo grado viene invece esclusa la sua responsabilità penale, essendo, secondo il giudice, non provata la sua «consapevolezza della situazione pericolosa che aveva generato l'infortunio occorso all'inquilina». La sorprendente decisione del Tribunale provoca la reazione della persona offesa, che presenta ricorso in Cassazione per portare avanti la tesi della «responsabilità colposa del proprietario» dell'immobile da lei preso in locazione.

In questa ottica, poi, il legale che rappresenta la donna ricorda che «la responsabilità del proprietario dell'immobile può essere esclusa soltanto ove si dimostri che i danni da rovina di edificio siano dipesi da caso fortuito o da ragioni non riconducibili a difetti di fabbricazione o manutenzione». E, invece, in questa vicenda «la responsabilità colposa del proprietario della casa è evidente», secondo il legale, «essendo dipesa la caduta di calcinacci da un difetto di manutenzione» dell'immobile, mentre «l'assenza dell'uomo dal territorio italiano e la presunta inesistente comunicazione» in merito alle condizioni strutturali della casa «non giustificano il suo mancato intervento ed il suo disinteresse per lo stato dell'immobile».

Per i Magistrati di Cassazione, però, le osservazioni proposte dalla persona offesa non sono sufficienti per ritenere accertata la responsabilità penale del proprietario dell'immobile. Anche perché si è appurato in secondo grado che «egli non era stato portato a conoscenza della situazione di dissesto esistente all'interno dell'immobile». In particolare, su questo fronte, viene evidenziato che «l'uomo si era da tempo stabilito all'estero, allontanandosi dai luoghi in cui si trovava l'immobile locato» e, inoltre, «egli non era stato informato della situazione di pericolo, né dall'inquilina, né da suo padre, cui l'inquilina era solita rivolgersi per le questioni inerenti il rapporto di locazione».

Tirando le somme, «la mancata conoscenza del pericolo di crollo non ha consentito un tempestivo intervento», da parte del proprietario dell'immobile, per «scongiurare gli effetti lesivi patiti dalla persona offesa». I Magistrati tengono poi a precisare che «sebbene il proprietario dell'immobile rivesta una posizione di garanzia nei confronti del conduttore, discendente dalla proprietà della cosa e dal contratto di locazione», è possibile comunque assolverlo «per carenza di profili di colpa a lui ascrivibili», e in questa ottica «l'uomo sotto processo non era stato messo in condizioni di intervenire. Essendo rimasto all'oscuro della situazione di dissesto che aveva generato la caduta di calcinacci, non sono individuabili a suo carico profili di negligenza o imprudenza», concludono i magistrati, ricordando che «la responsabilità penale non può prescindere dall'accertamento di profili di colpa».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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